INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07164 presentata da PALUMBO GIUSEPPE (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120620

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07164 presentata da GIUSEPPE PALUMBO mercoledi' 20 giugno 2012, seduta n.653 PALUMBO e BARANI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 al comma 5 dell'articolo 11 dispone in merito al potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, all'accesso alla titolarita' delle farmacie, e alla modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria; la mancata previsione di determinare categorie di farmacisti sia per quanto riguarda la lettera a), che per quanto riguarda la lettera b), determina una gravissima quanto ingiustificata disparita' di trattamento, al punto da creare un vulnus all'interno delle disposizioni che, sia pure in via eccezionale, disciplinano l'accesso ai concorsi alle sedi farmaceutiche; tale discriminazione e' tanto piu' grave se si considera il percorso formativo di un farmacista dirigente del servizio sanitario nazionale e le funzioni che gli competono; per quanto riguarda le funzioni vanno riconosciute le numerose attivita' gestionali e manageriali che i farmacisti dirigenti del servizio sanitario nazionale svolgono presso le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici territoriali dove, gestiscono medicinali di fascia A, C ed H di esclusivo impiego ospedaliero, dispositivi medici, diagnostici, radio farmaci, rimanendo i farmacisti ospedalieri gli unici che preparano prodotti galenici sterili e non sterili per singolo paziente, in particolare farmaci antiblastici, in laboratori ad elevato livello tecnologico; ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria e' assicurata «l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale» e «al fine di garantire la continuita' assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale»; in questa logica le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici territoriali delle aziende sanitarie rappresentano un ponte tra l'ospedale ed il territorio dal momento che un punto centrale e' dell'attivita' del farmacista dirigente del servizio sanitario nazionale e' il trasferimento delle indicazioni di terapia farmacologica dall'ospedale alle cure domiciliari; per tale ragione i servizi delle farmacie ospedaliere e dei servizi farmaceutici territoriali delle aziende sanitarie sono finalizzati alla identificazione ed alla somministrazione di specifici schemi terapeutici contribuendo ad offrire migliori possibilita' di cura; in relazione alle nuove funzioni ascritte alle farmacie ospedaliere e ai servizi farmaceutici delle aziende sanitarie in riferimento alla continuita' terapeutica da queste garantita anche attraverso la erogazione diretta di medicinali sul territorio (farmaci A-PHT, farmaci H esitabili, farmaci orfani), si e' determinata anche sotto questo profilo, una analogia delle farmacie ospedaliere e dei servizi farmaceutici con le farmacie territoriali convenzionate; in tal senso appare irrazionale e discriminatoria la deteriore assegnazione dei titoli professionali dei dirigenti farmacisti del servizio sanitario nazionale ai fini concorsuali prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 298 del 1994, rispetto ai farmacisti che operano nelle farmacie convenzionate sul territorio; tale irrazionalita' e discriminazione e' oltre modo aggravata a seguito della equiparazione dei farmacisti che operano nelle farmacie convenzionate a quella dei farmacisti titolari di un negozio di vicinato (parafarmacia) o di un corner farmaceutico della grande distribuzione organizzata prevista dalle recenti disposizioni normative in materia di accesso ai concorsi per l'assegnazione di farmacie di nuova istituzione di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012; in conseguenza di tale equiparazione la valutazione del punteggio relativo all'esercizio professionale dei farmacisti ospedalieri e del servizi farmaceutici territoriali delle aziende sanitarie e' deteriore dunque non soltanto rispetto ai colleghi operanti nelle farmacie convenzionate aperte al pubblico, ma anche rispetto ai titolari di un negozio di vicinato (parafarmacia) o di un corner farmaceutico della grande distribuzione organizzata; di conseguenza, con le disposizioni sopracitate viene sostanzialmente preclusa ai farmacisti ospedalieri e dei servizi farmaceutici territoriali delle aziende sanitarie la possibilita' di vedersi assegnata una della farmacie di nuova assegnazione -: quale sia la ratio ovvero il fondamento logico prima ancora che giuridico, del comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n. 27 laddove espressamente discrimina i dirigenti farmacisti del servizio sanitario nazionale, rispetto alle altre categorie nella valutazione del percorso professionale ai fini della partecipazione al concorso per l'assegnazione di farmacie di nuova istituzione ed eventualmente se e quali provvedimenti il Ministro della salute intenda adottare al fine di sanare questa evidente quanto macroscopica ed irrazionale disparita' di trattamento. (5-07164)
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BARANI LUCIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
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