INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06586 presentata da DE CAMILLIS SABRINA (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120412

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06586 presentata da SABRINA DE CAMILLIS giovedi' 12 aprile 2012, seduta n.620 DE CAMILLIS. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: le aziende faunistico venatorie si distinguono da quelle agro-faunistico-venatorie, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge n. 157 del 1992 per il fatto che devono essere istituite senza fini di lucro, per prevalenti finalita' naturalistiche e faunistiche e svolgere attivita' rispondenti a programmi di conservazione e di ripristino ambientale appositamente autorizzati dall'amministrazione territoriale competente; l'attuale condizione di mancato riconoscimento dell'attivita' faunistico-venatoria come attivita' connessa a quella agricola, e' causa di una situazione oramai divenuta insostenibile per molti titolari di tali aziende, presenti sul territorio in forma singola o associata sotto forma di consorzi, che svolgono la duplice funzione di imprenditori agricoli e concessionari di aziende faunistico venatorie o che pur non essendo imprenditori agricoli, svolgono comunque attivita' che non possono essere definite senza fini di lucro, come stabilisce l'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge n. 157 del 1992; l'allevamento di selvaggina, alimentata con mangimi ottenuti dai terreni di cui dispone l'azienda, la vendita della stessa e la concessione dell'esercizio dell'attivita' venatoria, a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo, l'impiego di mezzi e attrezzature prevalentemente agricole, gli interventi agro-forestali volti a mantenere e ricostituire gli habitat, fanno si' che tali aziende possano essere reinquadrate sul piano giuridico come imprese agricole secondo quanto stabilito dall'articolo 2135 codice civile; le stesse regioni nei loro regolamenti spesso riconoscono priorita' nel rilascio delle concessioni per la gestione di aziende faunistico venatorie proprio a quelle gestite da imprenditori agricoli; l'attuale formulazione dell'articolo 16, comma 1, lettera a), nonche' il mancato chiarimento circa la qualifica dell'attivita' svolta, stanno creando, pertanto, problemi a tale tipologia di aziende, sia sul piano dell'attuazione della normativa civilistica che su quello della normativa fiscale; la tutela ambientale e l'attivita' faunistico venatoria sono oggi strettamente correlate all'attivita' agricola in virtu' del ruolo multifunzionale ad essa attribuita dalla politica agricola comunitaria per cui e' opportuno valorizzare il ruolo che tali imprenditori possono svolgere in termini di servizi ambientali a favore dello sviluppo delle aree rurali; le aziende faunistico venatorie finora finalizzate a svolgere un'attivita' di tutela ambientale senza scopo di lucro, nell'interesse pubblico, pur trattandosi di riserve private, hanno sviluppato attivita' e servizi che sono riconducibili, in quanto attivita' connesse, alla definizione di impresa agricola di cui all'articolo 2135 codice civile; l'articolo 16 della legge n. 152 del 1992 di disciplina delle aziende faunistico venatorie, a distanza di tempo dalla sua attuazione, appare inadeguato a disciplinare le attivita' ed il ruolo che le aziende faunistico venatorie qualificabili come imprese agricole svolgono, attualmente, sul territorio; il riconoscimento dell'attivita' faunistico venatoria come connessa all'attivita' agricola consentirebbe agli imprenditori agricoli interessati di poter accedere ai piani di sviluppo rurale con conseguente aumento degli investimenti a fini ambientali, di risolvere l'annoso problema dell'inquadramento fiscale-amministrativo delle attivita' svolte da tale tipologie di aziende nonche' di poter contribuire attivamente allo sviluppo economico ed occupazionale nelle aree rurali -: se intendano assumere iniziative normative per modificare l'inquadramento giuridico delle aziende faunistico venatorie di cui all'articolo 16 della legge n. 157 del 1992 stabilendo che rientrano tra le attivita' connesse di cui all'articolo 2135 codice civile, terzo comma, le attivita' di fornitura di beni e servizi faunistico venatori, svolte da imprese agricole, effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda prevedendo altresi' che le Regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, possano autorizzare regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie di cui all'articolo 16 della legge n. 157 del 1992, anche aventi scopo di lucro.(5-06586)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
20120628 

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