INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06303 presentata da GHIZZONI MANUELA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120229

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06303 presentata da MANUELA GHIZZONI mercoledi' 29 febbraio 2012, seduta n.595 GHIZZONI, DAMIANO e GNECCHI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998 vincola la cessazione dal servizio nel comparto scuola «all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda e' stata presentata»; pertanto in detto comparto, al fine di garantire la continuita' didattica, la finestra di uscita e' costituita da un solo giorno (il 1° settembre) per ogni anno; in virtu' di tale disposizione - che non ha subito modifiche, nonostante i reiterati interventi in materia previdenziale approvati negli ultimi anni - il personale di detto comparto ha iniziato l'anno scolastico corrente con il vincolo di concluderlo e, a differenza di tutti gli altri lavoratori, di non poter cessare dal servizio prima del 1° settembre 2012, indipendentemente dalle modifiche intervenute in materia di trattamenti pensionistici. All'avvio dell'anno scolastico 2011/12 (1° settembre 2011) era infatti vigente il sistema delle cosiddette «quote», date dalla somma dell'eta' anagrafica e dall'anzianita' contributiva (legge 23 agosto 2004, n. 243, cosi' come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n, 247) e la eventuale pensione anticipata in base al requisito di anzianita' contributiva: in virtu' di tale normativa, docenti e personale ata gia' nei mesi di ottobre e novembre del 2011 hanno presentato domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, finalizzata al trattamento di quiescenza ai sensi della legge n. 247 del 2007; successivamente a quanto descritto, e' intervenuto l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, che dispone in materia di trattamenti pensionistici numerose modifiche (cosiddetta riforma Fornero) tra le quali, ad esempio, un incremento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (commi 6, 7 e 9) e l'innalzamento dei requisiti di anzianita' contributiva (comma 10, che abolisce il pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette «quote»); il «comparto scuola», in virtu' della specificita' espressa anche nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, ha sempre goduto di apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico: ci si riferisce, in particolare, all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997; all'articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 5 lettera d), della legge n. 247 del 2007; all'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera c), della legge n. 122 del 2010; e finanche all'articolo 1, comma 21, della legge n. 148 del 2011; nel decorso della discussione sul decreto-legge di proroga termini, e' stato accolto dal Governo un ordine del giorno a prima firma dell'interrogante (n. 9/4865-AR/79): in esso si sottolinea sia come la riforma previdenziale introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011 non abbia tenuto conto della specificita' del comparto scuola - sempre espressa in apposita normativa, precedentemente richiamata - che impone al proprio personale di accedere al pensionamento esclusivamente in coerenza con il calendario scolastico, sia che la riduzione delle cessazioni del rapporto di lavoro per pensionamento determinata dalla nuova normativa incidono negativamente sull'invecchiamento del corpo insegnate. In tal senso, l'ordine del giorno impegna il Governo ad adottare al piu' presto misure volte a differire al 31 agosto 2012 il termine previsto dalla riforma promossa da Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la maturazione dei requisiti con la normativa previgente; nel corso dell'esame in sede parlamentare del medesimo provvedimento la Ragioneria dello Stato ha valutato in 6.000 la platea da presunti beneficiari, con una stima di 650 milioni di maggiori oneri per gli anni 2013-2016 -: per quali motivi nella citata «riforma» non si sia tenuto conto della specificita' del comparto scuola, rappresentata anche dalla finestra unica di uscita (1° settembre), con la conseguenza che il personale ha iniziato l'anno scolastico con la vigenza di un regime che lo vincola - unico esempio nel pubblico impiego - all'obbligo di servizio fino al termine dell'anno scolastico stesso; quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro interrogato al fine di dare attuazione all'impegno assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno a firma dell'interrogante (n. 9/4865-AR/79), data l'inapplicabilita' delle decorrenze della nuova normativa previdenziale contenuta nell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 al ritmo dell'anno scolastico; quale esito avranno le domande di pensionamento presentate nei mesi di ottobre e novembre 2011 dal personale della scuola secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998; sulla base di quali elementi la ragioneria dello Stato abbia stimato in 6.000 i soggetti coinvolti, atteso che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha ipotizzato invece in 4.000 gli eventuali beneficiari. (5-06303)
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DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 
GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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