INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06149 presentata da CAZZOLA GIULIANO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120214

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06149 presentata da GIULIANO CAZZOLA martedi' 14 febbraio 2012, seduta n.585 CAZZOLA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: le cooperative sociali che operano nell'assistenza domiciliare ed ospedaliera, a tutt'oggi - nonostante siano intervenuti chiarimenti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come in appresso specificato - permangono in un regime di incertezza in ordine al corretto inquadramento del personale che con esse coopera; gli operatori del settore attivi nell'assistenza domiciliare ed ospedaliera, sono agenzie costituite in forma di cooperativa sociale le quali forniscono servizi di assistenza a favore di soggetti in stato di bisogno (anziani, lungodegenti, diversamente abili e altro); il personale di vigilanza dell'Inps persiste nell'intraprendere iniziative ispettive nei confronti delle agenzie assumendo un orientamento in linea con la circolare n. 4 del 2008, a fondamento della classificazione dei rapporti di collaborazione in prestazioni di lavoro a carattere subordinato; la direttiva del 18 settembre 2008 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha fissato le linee guida cui i soggetti preposti alla vigilanza in materia di lavoro devono attenersi, ha rivisto criticamente i precedenti orientamenti di cui alla circolare n. 4 del 2008 ritenendoli «(...) non coerenti con l'impianto e la finalita' della legge Biagi»; in merito alla citata circolare n. 4 del 2008, e alle conseguenze delle attivita' ispettive avanzate nel settore dell'assistenza domiciliare ed ospedaliera dai soggetti preposti anche alla luce della direttiva del 18 settembre, va fatto rilevare come presso la Camera siano stati depositati, in particolare, due atti di sindacato ispettivo, il n. 4/01966 e 3/00718. Quest'ultimo in particolare in relazione alle problematiche di inquadramento contrattuale del personale delle cooperative sociali, evidenziava come «ciononostante il personale di vigilanza dell'Inps persiste nell'intraprendere iniziative ispettive nei confronti delle agenzie e proprio la richiamata circolare n. 4 del 2008 spesso invocata dagli ispettori a fondamento della riqualificazione dei rapporti di collaborazione di cui in oggetto in prestazioni di lavoro a carattere subordinato»; a tale ultimo atto in data 20 ottobre 2009, dava risposta il Ministro del lavoro e delle politiche sociali pro tempore che precisava come venisse posta «un'esigenza assolutamente condivisibile, quella di un comportamento uniforme delle attivita' ispettive su tutto il territorio nazionale» e che in relazione alla direttiva emanata si era voluto indicare «come debbano comportarsi le funzioni ispettive, soprattutto di fronte alle cosiddette collaborazioni coordinate e continuative o collaborazioni a progetto. In particolare, non puo' esistere una sorta di presunzione di subordinazione per determinate tipologie di attivita'. In ogni caso, e' necessario verificare se prevalga il carattere indipendente della prestazione o, invece, il suo carattere subordinato, per dare a quella prestazione la corretta qualificazione». Il Ministro del lavoro pro tempore nel recepire la preoccupazione di comportamenti differenziati delle attivita' ispettive sollecitava «comportamenti omogenei e conformi». Inoltre il Ministro pro tempore rilevava come nell'atto di sindacato fosse menzionata la possibilita' di utilizzo dei voucher, anche per le prestazioni rese nell'ambito dell'assistenza domiciliare ed ospedaliera precisava come «il buono prepagato possa essere un modo con il quale dare regolarita' semplice a molte prestazioni, soprattutto di carattere accessorio, rivolte a famiglie e alle persone. Tuttavia, l'orientamento attuale e' di utilizzare i voucher in relazione alla prestazione diretta dell'opera nei confronti del soggetto beneficiario, senza, quindi, l'intermediazione di soggetti quali una cooperativa. Comunque la cooperativa puo' svolgere una funzione di servizio per piu' prestatori, i quali non si configurerebbero in questo caso come suoi dipendenti, ma come prestatori d'opera diretti nei confronti dell'utilizzatore o della famiglia utilizzatrice di questo servizio a domicilio. La cooperativa si configurerebbe come un'entita' di servizio, di promozione; in questo senso vi sono gia' esperienze nel Paese e ci auguriamo che altre possano crescere, favorendo anche l'utilizzazione dei buoni prepagati da parte delle famiglie nei confronti di questi prestatori d'opera»; alla luce di tali fatti, non mutando la situazione di incertezza in ordine alla tipologia contrattuale applicabile, ne' riscontrando un differente indirizzo meno schematico e pregiudiziale degli ispettori dell'Inps, il 4 febbraio 2010 il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Novara, formulava al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, domanda di interpello ex articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004 al fine di conoscere la possibilita' di ricorrere a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalita' a programma di lavoro nell'assistenza domiciliare ed ospedaliera; nell'atto d'interpello citato, in particolare, si chiedeva di chiarire la legittimita' del ricorso a forme di lavoro parasubordinato per lo svolgimento di incarichi di assistenza domiciliare ospedaliera nei casi in cui, in sintesi: a) la prestazione sia resa a domicilio del soggetto assistito ovvero presso le strutture ospedaliere, in assenza di superiori gerarchici ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica; b) al collaboratore e' riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica; c) il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore; d) al collaboratore e' riconosciuta la facolta' di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale; con nota 25/1/0006203 del 2 aprile 2010 la direzione generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali forniva risposta all'interpello citato ricordando, preliminarmente, che «ai sensi della legge n. 142 del 2001, tra il socio lavoratore e la cooperativa - comprese le cooperative sociali - si instaurano due distinti rapporti giuridici, quello associativo e quello di lavoro. Quest'ultimo rapporto puo' essere costituito in forma subordinata o autonoma, anche nella modalita' della collaborazione coordinata e continuativa a progetto». La medesima nota ministeriale, in relazione alla questione posta e alla varieta' dei rapporti intercorrenti tra socio-lavoratore e cooperativa sociale in ordine ai servizi resi all'utenza finale, precisava che «considerata la impossibilita', in questa sede, di valutazioni su casi determinanti, nonche' come detto - la necessita', ai fini della corretta qualificazione dei rapporti, di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle specifiche modalita' di svolgimento e di esecuzione della suddetta attivita', pare particolarmente raccomandabile - specialmente in casi come quelli prospettati - il ricorso allo strumento della certificazione, su istanza volontaria e congiunta, dei contratti in base alle disposizioni di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003»; cio' nonostante, seppure le cooperative sociali abbiano fatto ricorso alla certificazione su istanza volontaria e congiunta dei contratti in base alle disposizioni di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003, la situazione d'incertezza in ordine al corretto inquadramento contrattuale dei soci-lavoratori di tali particolari cooperative sociali permane, anche in virtu' del perdurare delle differenze di orientamento adottate a seguito delle azioni ispettive, sulla base della circolare n.4/2008 e della successiva direttiva del 18 settembre 2008 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -: se il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, sia informato di quanto esposto in premessa, che potrebbe porre a rischio la sopravvivenza di un settore imprenditoriale in significativo sviluppo nell'assistenza domiciliare ed ospedaliera di tipo integrativo e sostitutivo a quella familiare, un settore - a forte presenza di lavoro femminile non solo straniero - che contribuisce sicuramente a contrastare con efficacia le forme di lavoro sommerso tanto frequente nel settore stesso; se il Ministro interrogato intenda fornire una chiara indicazione per quanto riguarda il contratto di lavoro applicabile ai prestatori d'opera effettivamente subordinati, nell'attesa di pervenire ad una piu' specifica soluzione per il settore; se il Ministro interrogato intenda valutare l'assunzione di iniziative, nelle more di un'auspicabile e piu' puntuale definizione di un nuovo modello contrattuale che risponda alle particolari esigenze del settore per l'estensione - come gia' fatto per altri settori imprenditoriali - della possibilita' per tali particolari tipologie di cooperative sociali attive nell'assistenza domiciliare ed ospedaliera, anche in virtu' della facolta' concessa agli operatori di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale, del ricorso - ove strettamente necessario - all'utilizzo dei buoni lavoro al fine di garantire, nei soli casi di carenza di operatori specializzati, il puntuale espletamento dei servizi di assistenza domiciliare ed ospedaliera; se il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, intenda attivarsi per assicurare la piena operativita' della direttiva del 18 settembre 2008 e delle determinazioni di cui alla nota 25/1/0006203 del 2 aprile 2010 della direzione generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in risposta all'interpello citato in premessa. (5-06149)
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