INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05595 presentata da OLIVIERI LUIGI (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19990114
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic5_05595_13 an entity of type: aic
Al Ministro per le politiche agricole e della sanita'. - Per sapere - premesso che: in seguito alla notizia apparsa sulla stampa locale, in data 9 dicembre 1998, veniva dal sottoscritto presentata un'interrogazione parlamentare riguardante la commercializzazione in Italia di un latte con la denominazione "Tirol Milch" prodotto in Austria, tale prodotto, ad un prezzo abbondantemente ribassato rispetto al prezzo medio al litro del latte prodotto in Italia, viene commercializzato in Italia con la dicitura "latte fresco" benche' abbia una durata superiore ai cinque giorni previsti per legge nazionale (infatti riporta la scadenza di giorni sette); benche' il fatto in questione sia di una gravita' indiscutibile non vi e' stata ancora alcuna risposta all'interrogazione parlamentare e non sono neppure a conoscenza di atti o iniziative del Governo al fine di tutelare il consumatore, i produttori italiani nonche' la salute pubblica; sul mercato italiano, per quanto riguarda il latte, vi e' da qualche tempo la presenza di alcuni prodotti confezionati in Austria e Germania e poi esportati nel nostro Paese; tale presenza consiste in latte pastorizzato intero in confezioni "Pure-Pak" da 1 litro confezionato da diverse imprese; tra le prime segnalate, vi sono la Tirol Milch societa' cooperativa arl di Innsbruk, la Valiergasse 15 (AT M-T001 EWG) con il marchio Tiroler Vollmilch-TirolMilch e la Osttiroler Molkereigenossenschaft di Lienz (A-9900), con lo stesso latte prodotto e confezionato con il marchio VollMilch aus Osttirol (AT MT 025 EWG); in ottemperanza alle norme vigenti, detti prodotti sono commercializzati in Italia con la parte obbligatoria dell'etichetta tradotta in italiano; in tutti i casi sopra elencati, e in numerosi altri, la denominazione di vendita del prodotto in questione e' espressa con la dicitura "Latte intero fresco pastorizzato"; gia' dalla semplice disamina dell'insieme delle scritte stampate sui contenitori del latte in questione, appare una prima evidente irregolarita' consistente nella diversita' testuale del messaggio in lingua tedesca e in quello in lingua italiana, almeno nei casi si e' in presenza di etichettatura bilingue; il termine "fresco" compare solo nel testo italiano e manca in quello tedesco, che si limita a denominare il prodotto "Vollmilch" e cioe' latte intero o "Leichtmilch" o "Spezialmilch". Tale diversita' non e' di poco conto considerato che il termine "fresco" integra una non generica bensi' tassativa definizione legale fissata dalla legge italiana, e, a sua volta, la denominazione "pasteurisirte (...) milch" senza l'aggettivo "fresco-frich", integra un'altrettanta specifica denominazione legale vigente in Austria e rispondente all'analoga denominazione fissata dalla normativa comunitaria; la legge italiana (legge 3 maggio 1989, n. 169) infatti stabilisce, con l'uso dell'aggettivo "fresco" applicato al latte pastorizzato, una categoria merceologica alla quale a sua volta corrispondono importanti requisiti qualitativi e precise disposizioni riguardanti i tempi e i modi della raccolta del latte crudo, della sua lavorazione e della commercializzazione del prodotto che ne deriva; in particolare, come gia' evidenziato, la commercializzazione del "latte fresco" in Italia non puo' protrarsi tassativamente oltre la data di scadenza fissata in 4 giorni oltre quello del confezionamento. I menzionati latti importati dall'Austria, invece, quanto all'indicazione della data entro la quale il prodotto e' da consumarsi fissano la data di scadenza a distanza di sette giorni dal giorno del confezionamento; la suddetta legge 3 maggio 1989, n. 169 impone che il latte fresco pastorizzato sia venduto con l'indicazione della "data di scadenza" fissata al quarto giorno successivo a quello del confezionamento; la norma suddetta, relativa all'indicazione tassativa della data di scadenza del latte fresco pastorizzato, fissata dal legislatore italiano, non ha riscontro in sede comunitaria. Infatti le disposizioni europee in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, pur prevedendo che gli alimenti deperibili siano venduti con l'indicazione obbligatoria della data di scadenza, consentono al produttore di fissare discrezionalmente tale data, della quale egli ovviamente dovra' assumere ogni conseguente responsabilita' (direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE); la normativa italiana e' tuttavia pienamente legittima e vigente, dal momento che gli Stati membri dell'Unione europea possono mantenere legislazioni interne con prescrizioni diverse da quelle imposte dalle disposizioni comunitarie; non e' invece consentito ai singoli Stati imporre la propria legislazione ai soggetti che, partendo da un altro Paese dell'Unione, intendano vendere i propri prodotti all'interno del mercato regolato dalla normativa nazionale. Infatti gli alimenti immessi nel mercato del singolo Paese membro, dotato di propria legislazione speciale, possono in parte derogare a tale legislazione a condizione di adeguarsi a norme comunitarie o, in mancanza di queste, di applicare la normativa che regola il settore di cui tale alimento fa parte nel Paese da cui proviene l'alimento esportato; la situazione dei latti succitati, alla luce di quanto sopra esposto appare illegittima, per le seguenti considerazioni: a) come s'e' piu' volte detto, il latte fresco pastorizzato in Italia non puo' essere posto in commercio oltre il quarto giorno da quello del confezionamento. Pertanto il prodotto proveniente da un Paese comunitario puo' derogare a tale norma solo se si attiene a una positiva disposizione comunitaria e a una altrettanto positiva norma del sistema giuridico vigente nel Paese di origine; b) non esiste norma comunitaria che preveda la categoria del latte fresco pastorizzato, quale esiste in Italia; c) non esiste in effetti norma comunitaria che preveda anche solo la denominazione di "latte fresco pastorizzato"; d) le norme comunitarie vigenti prevedono solo la categoria del "Latte pastorizzato"; e) non risulta per altro che nella legislazione nazionale austriaca esista la denominazione "latte fresco", riferibile a una categoria specifica di latte alimentare; f) e' certo che anche in Austria si distingue il "latte pastorizzato" dal latte crudo, da una parte e, dall'altra, dal "latte UHT", o comunque sottoposto a trattamento termico che ne consente la lunga conservazione al prezzo di una consistente denaturazione delle caratteristiche del latte crudo; g) per essere precisi, il sistema giuridico austriaco non ignora del tutto la qualificazione del latte per mezzo dell'aggettivo "fresco"; essa e' stata certamente presa in esame in sede scientifico-giuridica, poiche' compare in un documento del Ministero della sanita' austriaco del 24 novembre 1994, avente per oggetto l'integrazione e l'aggiornamento del Codex degli alimenti austriaco sulla base di conclusioni raggiunte dalla competente commissione ministeriale; h) in tale documento, a proposito della revisione del capitolo B32 della III Auflage del Lebensmittelbuch, dedicato al latte e prodotti del latte (Milch und Milchprodukte), si precisa la definizione di "latte pastorizzato destinato al consumo" (Pasteurisirte Konsummilch) alla luce del concetto di "freschezza"; si segnala che i prodotti di cui sopra sono commercializzati, per quanto a tutt'oggi e' noto, in Trentino Alto Adige nelle province di Trento e Bolzano, nel Veneto nelle province di Vicenza, Treviso e Verona, in Lombardia nella provincia di Brescia e in parte dell'Emilia Romagna; l'enunciazione del ministero della sanita' in data 24 ottobre 1996 (n. 703/24.66/3565) aveva risposto a un quesito proposto dall'ambasciata d'Austria in Italia in relazione ai problemi di cui sopra; in tale comunicazione, infatti, si prendeva in esame esclusivamente la legittimita' dell'offerta in vendita di un "latte sottoposto a pastorizzazione" che non rispettasse il termine di scadenza fissato al quarto giorno successivo a quello del confezionamento, e si concludeva positivamente affermando che essendo tale limite previsto solo dalla legislazione interna italiana, esso non era opponibile a latti provenienti da paesi Cee; con cio' non fu preso in esame il vero problema, che non e' quello della legittima presenza di un qualsiasi "latte pastorizzato" con scadenza superiore ai quattro giorni nel mercato italiano, bensi' quello della legittimita' della presenza in detto mercato di un latte "fresco" pastorizzato con scadenza difforme da quella prevista dalla legge italiana; come gia' detto, poiche' tale denominazione non e' prevista dalle norme comunitarie, essa puo' essere adottata solo se e' positivamente presente nell'ordinamento giuridico del paese di provenienza, o in mancanza o in alternativa, se nell'adottarla si rispetta in pieno la normativa fissata dall'ordinamento giuridico del paese di commercializzazione, e cioe' nel caso in esame, dell'Italia; ivi compresa in primo luogo la data di scadenza; alla luce di quanto sopra esposto, la suddetta comunicazione del Ministero della sanita', pertanto, va considerata incompleta e percio' inapplicabile e la si vuole usare per dirimere il problema della presenza del latte sedicente "fresco" austriaco o tedesco che sia, in Italia; ovvero puo' e deve essere considerata pertinente ed esauriente solo se la si vuole mettere in relazione con il problema posto dalla presenza nel mercato italiano di latte "pastorizzato" proveniente da paesi Cee; in Italia quindi il latte proveniente dall'estero puo' chiamarsi "fresco" solo se tale denominazione e' prevista e regolata dalla legge del paese di provenienza, ed in questo caso puo' consentire termini di durata anche piu' lunghi di quelli fissati dalla legge italiana, oppure puo' chiamarsi "fresco" si attiene alla legge interna italiana e percio' deve anche attenersi alla scadenza di quattro giorni. Evidentemente il latte proveniente da un altro Paese comunitario che non ha alle spalle una normativa specifica che ne autorizzi la denominazione "fresco" potra' avere scadenza superiore ai quattro giorni solo se rinuncia alla denominazione "latte fresco" e si propone sul mercato unicamente come latte pastorizzato -: se non ritengano che la questione sia di indubbio interesse ed importanza e che pertanto debba essere urgentemente affrontata e approfondita intervenendo sollecitamente con iniziative e atti appropriati a tutela della salute pubblica, dei consumatori e dei produttori italiani; se non stimino che in ottemperanza alle normative vigenti i prodotti commercializzati in Italia, debbano presentare l'etichetta che traduca in italiano fedelmente quella originaria, senza aggiunte o omissioni e che gia' questo tipo di messaggio "differenziato" costituisca una grave irregolarita'; se non ravvisino che non sia cosa di poco conto la presenza o meno del termine "fresco" considerato che esso integra una tassativa definizione legale italiana cosi' come la denominazione "pasteurisirte (...) milch" integra una specifica denominazione legale austriaca e comunitaria; se non ritengano che la legge 3 maggio 1989, n. 169, che impone che il latte fresco pastorizzato sia venduto con l'indicazione della "data di scadenza" fissata al quarto giorno successivo a quello del confezionamento sia quindi l'unica applicabile anche ai latti prodotti all'estero dato che non ha riscontro in sede comunitaria e non risulta per altro che nella legislazione nazionale austriaca esista la denominazione "latte fresco", riferibile a una categoria specifica di latte alimentare; se non reputino che l'enunciazione del ministero della sanita' succitato in risposta a un quesito proposto dall'ambasciata d'Austria in Italia sia fuorviante, incompleta e inapplicabile rispetto alla questione su esposta dato che il problema non e' quello della presenza nel mercato italiano di un qualsiasi "latte pastorizzato" bensi' quello della legittimita' o meno della presenza in detto mercato di un latte "fresco" pastorizzato con scadenza difforme da quella prevista dalla legge italiana; se non stimino, alla luce di quanto esposto e dell'estensione territoriale interessata da detta commercializzazione, di doversi prontamente azionare intervenendo anche con provvedimenti immediati di sequestro di tali prodotti sul territorio nazionale; se non considerino fondamentale agire ed intervenire puntualmente su tali questioni al fine di tutelare l'interesse dei cittadini, produttori e consumatori; se non giudichino che non si possa tranquillamente ignorare che prodotti austriaci e tedeschi si muovano sul mercato italiano giovandosi di vantaggi dati da differente data di scadenza e ponendo in posizione di evidente svantaggio l'equivalente prodotto italiano vessato da una concorrenza "sleale"; se non valutino che i cittadini ed i consumatori debbano essere tutelati anche dall'insorgere di incomprensioni e confusione causati da diverse qualificazioni di prodotti. (5-05595)
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