INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05563 presentata da GIORGETTI ALBERTO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990111

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic5_05563_13 an entity of type: aic

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle norme di pubblica sicurezza, identificava come soggetti all'obbligo di munirsi di licenza del questore, per esercitare la propria attivita': "i fabbricanti... i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose...", con relativo pagamento della tassa di concessione governativa; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" (cosiddetta "legge Bassanini"), ha stabilito all'articolo 16, comma 1, che: "all'articolo 127, comma 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori e gli esercenti di industrie o arti affini", con la conseguenza che, dal 6 maggio 1998, le suddette categorie di "cesellatori, orafi, incastratori di pietre preziose ed esercenti industrie o arti affini" non sono piu' tenute all'obbligo di licenza"; le questure non stanno tenendo conto delle norma di soppressione della licenza e continuano ad imporre alle categorie sopraindicate (orafi, cesellatori, incastratori), l'obbligo di munirsi di licenza, con i conseguenti costi; le questure stanno inoltre chiedendo alle imprese del settore orafo, titolari del marchio di identificazione, il versamento integrativo della tassa di concessione governativa dovuta per il rinnovo della licenza, nella misura corrispondente a quella dovuta dai "fabbricanti" (pari a lire 600.000), in attuazione di quanto previsto nella circolare del Ministero dell'interno del 20 dicembre 1997, prot. 559/C-27626-12020; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota del 16 settembre 1998, prot. 721871, rispondendo ad un quesito posto dall'Associazione artigiani orafi, argentieri, orologiai ed affini relativamente alla configurazione giuridica degli orafi artigiani, ha precisato che: "urientrano nella categoria di "orafo" le imprese artigiane di oreficeria iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge n. 443 del 1985 che, oltre a svolgere riparazioni, rifacimenti e modifiche su oggetti preziosi, svolgono attivita' di produzione di oggetti in metallo prezioso ad esclusione di lavorazioni in serie del tutto automatizzate"; ha altresi' chiarito espressamente che "il possesso del marchio di identificazione (prescritto dalla legge n. 46 del 1948 recante "Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione di metalli preziosi") non produce automaticamente la qualifica di fabbricante in senso giuridico" -: se sia consapevole che da quanto descritto deriva innanzitutto che l'orafo, come sopra definito, anche se in possesso del marchio di identificazione, non assume la figura giuridica di fabbricante, sempreche' non esegua lavorazioni completamente automatizzate; se sia altresi' consapevole che dal 6 maggio 1998 la figura giuridica dell'orafo, per lo svolgimento dell'attivita', anche di produzione, non richiede piu' il possesso della licenza, ne' del suo rinnovo (con il pagamento della tassa di concessione di lire 120.000); se non ritenga doveroso modificare la citata nota del 20 dicembre 1997, prot. 559/C, tenendo conto dei chiarimenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, affinche' le strutture che dipendono dal suo dicastero procedano nell'applicazione della normativa alla luce dei chiarimenti forniti dal competente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei nuovi provvedimenti legislativi. (5-05563)
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GIORGETTI ALBERTO (ALLEANZA NAZIONALE) 

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