INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05531 presentata da SERENI MARINA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20111018

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05531 presentata da MARINA SERENI martedi' 18 ottobre 2011, seduta n.537 SERENI e BRESSA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 15 e 16 maggio 2011 per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del comune di Trevi (PG) e' risultato eletto sindaco Bernardino Sperandio (collegato alla lista distinta con il n. 3 «Noi per Trevi»); i signori Luigi Andreani e Maria Zappelli Cardarelli, rispettivamente candidato sindaco collegato alla lista distinta con il n. 2 «Lista Civica Trevi per Andreani Sindaco» e capolista della lista medesima, con ricorso depositato il 16 giugno 2011 hanno impugnato innanzi al TAR dell'Umbria il verbale di proclamazione degli eletti e tutti gli atti connessi ivi compresi i verbali relativi alle operazioni elettorali e allo scrutinio dei voti nonche' la delibera consiliare di convalida della proclamazione degli eletti; i ricorrenti hanno impugnato altresi' le delibere della sottocommissione elettorale circondariale di Spoleto del 14 maggio 2011 e del 16 maggio 2011 recanti, rispettivamente, l'ammissione al voto di 31 e 4 cittadini comunitari; l'impugnativa si e' fondamentalmente incentrata sulla asserita illegittimita' delle determinazioni con le quali la sottocommissione elettorale circondariale di Spoleto aveva provveduto ad ammettere direttamente al voto, ai sensi dell'articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, 35 cittadini dell'Unione europea ritenuti dai ricorrenti potenzialmente determinanti per l'esito della consultazione elettorale dato che la differenza tra i due candidati e' stata di 14 voti; in relazione alle determinazioni della sottocommissione elettorale circondariale di Spoleto gli interpellanti ricordano che, con circolare n. 7/2011 del 14 marzo 2011, la direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, nell'esporre i principali adempimenti a carico delle prefetture in occasione delle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, cosi' recita: «...qualora il cittadino comunitario presenti domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte anche oltre il sopraindicato termine del 5 aprile 2011, il sindaco, accertatosi comunque della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione anagrafica, potra' rilasciare l'apposita attestazione di ammissione al voto di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in modo da consentire la piu' ampia partecipazione alle elezioni in argomento e nel rispetto del principio di parita' di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di altro Paese dell'Unione europea»; nonostante la circolare del 14 marzo, con sentenza n. 238 del 27 luglio 2011 il TAR dell'Umbria ha accolto il ricorso presentato dai signori Luigi Andreani e Maria Zappelli Cardarelli determinando l'annullamento della consultazione elettorale; annullata la consultazione elettorale, come effetto immediato della pronuncia si e' avuto l'insediamento del commissario di Governo presso il comune di Trevi; in data 14 settembre 2011 il signor Bernardino Sperandio ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato per la riforma e/o l'annullamento della sentenza del Tar dell'Umbria; il centro-destra trevano ha posto in essere in queste settimane una mistificatoria campagna di disinformazione tesa ad attribuire alla coalizione «Noi per Trevi» il mancato rispetto delle regole di una libera e democratica competizione elettorale; la coalizione «Noi per Trevi», guidata da Bernardino Sperandio, ha ribadito con forza la correttezza del proprio operato e la propria estraneita' ai fatti oggetto del ricorso rigettando qualsiasi illazione avanzata dal centro-destra e ha adottato ogni iniziativa per mettere la cittadinanza a conoscenza del fatto che la pronuncia del TAR dell'Umbria riguarda unicamente le delibere di ammissione al voto di cittadini comunitari adottate dalla sottocommissione elettorale di Spoleto in applicazione di precise direttive della prefettura di Perugia che trasmetteva la suddetta circolare n. 7/2011 della direzione dei servizi elettorali del Ministero dell'interno e non riguarda minimamente alcun atto adottato dagli uffici comunali, ne' alcuna attivita' riferibile alla coalizione «Noi per Trevi» che si trova a subire suo malgrado le conseguenze di opposte interpretazioni della legge da parte di due organi diversi dello Stato -: se il Ministero dell'interno, come gia' in primo grado, intenda sostenere la legittimita' delle attivita' della sottocommissione elettorale di Spoleto anche nel giudizio d'appello chiarendo cosi' l'assoluta correttezza dell'operato del comune di Trevi. (5-05531)
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BRESSA GIANCLAUDIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
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