INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04825 presentata da MADIA MARIA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110530

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04825 presentata da MARIA ANNA MADIA lunedi' 30 maggio 2011, seduta n.479 MADIA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto in via sperimentale per gli anni 2009-2010-2011 l'erogazione di una somma in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita' non inferiore a tre; c) nell'anno di riferimento sia stato accreditato presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita' non inferiore a tre; d) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge il reddito di cui alla lettera b) equivale, per l'anno 2008, a circa 13.820 euro; l'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha modificato la disposizione in questione per gli anni 2010-2011 elevando la somma percepita al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente, parzialmente modificando i requisiti per l'accesso. In particolare il reddito massimo e' stato portato a 20.000 euro; con riguardo all'anno di riferimento il collaboratore deve essere stato accreditato presso la gestione separata INPS per almeno un mese, deve risultare senza lavoro da almeno due mesi e con almeno tre mensilita' accreditate, nell'anno precedente, presso la predetta gestione separata. Rimangono fermi i requisiti originari per coloro che hanno maturato il diritto all'erogazione entro il 31 dicembre 2009; secondo il rapporto sulla coesione sociale nell'anno 2010 diffuso dall'INPS nel dicembre del 2010 i collaboratori che non avrebbero versato contributi alla gestione separata nell'anno 2009 (presumibilmente perche' hanno cessato il proprio contratto di collaborazione) sarebbero circa 147.000, riducendo il numero delle collaborazioni attive nei confronti della gestione separata INPS a 1.463.214 da 1.610.594 del 2008; come segnalato in precedenti atti di sindacato ispettivo (Miglioli - 5-01611 e 5-02329), a cui il Governo non ha risposto, sembrerebbe che soltanto un numero esiguo di una tantum siano state effettivamente liquidate di fronte a una platea di collaboratori disoccupati estremamente piu' vasta. Tale esiguita' sarebbe motivata dalla ristrettezza dei criteri e da alcune ulteriori restrizioni interpretative da parte del soggetto erogante cioe' l'INPS; il rapporto Inps 2010, presentato alla Camera dei deputati il 25 maggio 2011, nelle 335 pagine non fornisce alcun dato sulla misura limitandosi soltanto ad enunciarne l'esistenza -: quante siano le erogazioni della una tantum per collaboratori (ex articolo 19, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1998, n. 185, e successive modificazioni) negli anni 2009, 2010 e 2011; quante richieste siano state prodotte per ciascun anno, quante siano state accettate e quali siano le principali motivazioni dei rifiuti; quante siano le risorse stanziate, quante siano quelle utilizzate e quante quella attualmente disponibili; quanti siano i beneficiari divisi per area geografica, eta' e genere e, ugualmente, quanti siano coloro a cui e' stata negata l'erogazione divisi per area geografica, eta' e genere; quali siano gli strumenti che vengono utilizzati per pubblicizzare l'esistenza dell'una tantum.(5-04825)
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