INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04629 presentata da PALADINI GIOVANNI (ITALIA DEI VALORI) in data 20110418

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04629 presentata da GIOVANNI PALADINI lunedi' 18 aprile 2011, seduta n.465 PALADINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'apprendistato e' un contratto di lavoro nel quale il datore di lavoro dovrebbe impegnarsi a realizzare l'addestramento necessario per far conseguire al lavoratore la capacita' tecnica necessaria per diventare un lavoratore qualificato; tale contratto, di cui esistono diverse tipologie, dovrebbe essere un'occasione di inserimento lavorativo e di ulteriore preparazione professionale per chi e' gia' in possesso di un titolo di studio o di attestato di qualifica professionale; secondo la normativa vigente il contratto di apprendistato puo' coinvolgere lavoratori fino ai 29 anni di eta' in alcuni settori, ma tale limite di eta' si puo' facilmente aumentare, perche' e' inteso come momento entro il quale deve essere costituito e non terminare; la durata e' stabilita dai contratti nazionali di lavoro, ma l'apprendistato puo' durare da 18 mesi a 4 anni e nel settore artigiano anche 5 anni; il datore di lavoro che fa ricorso al contratto di apprendistato ha notevoli vantaggi fiscali, contributivi ed anche retributivi, considerando che l'apprendista viene anche inquadrato a livelli inferiori rispetto a quello al cui conseguimento e' finalizzato il contratto. Va pure considerato che il vantaggio per il datore di lavoro e' accresciuto dal fatto che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vengono conteggiati ai fini dell'applicazione di particolari normative ed istituti, quali ad esempio la disciplina dei licenziamenti individuali e le norme in materia di obblighi occupazionali per le persone disabili; nel programma nazionale di riforma approvato nei giorni scorsi dal Governo grande peso viene dato alla riforma dell'apprendistato, che l'attuale Governo intende promuovere come la sua principale iniziativa - e forse unica - per fronteggiare la disoccupazione giovanile, che in Italia e' la piu' alta d'Europa; nonostante le intenzioni del Governo - che ha incentivato questo contratto in tutte le maniere fin dal suo insediamento - i dati sull'apprendistato mostrano che esso e' un fallimento e non raggiunge mai gli obiettivi che gli si vogliono attribuire. In tal modo, il lavoro giovanile viene sfruttato e i diritti dei giovani italiani sono traditi due volte; a titolo di esempio, l'ISFOL ha certificato che attualmente solo il 17 per cento dei ragazzi apprendisti svolgono attivita' di formazione esterna - obbligatoria per legge - oltre a lavorare. Gli altri lavorano e basta. I contratti di apprendistato, nelle forme oggi previste, rappresentano uno dei piu' tradizionali strumenti di ingresso nel mercato del lavoro per i consistenti vantaggi che assicurano ai datori di lavoro; il Governo, ad avviso dell'interrogante, sembra ignorare gli abusi ai quali questo contratto si presta - cosi' come regolato oggi - pur di ottenere sulla carta una riduzione della disoccupazione giovanile, senza considerare che con i contratti di apprendistato protratti in alcuni casi fino a 34 anni, la situazione dei giovani rimarra' precaria, soprattutto sul versante retributivo e contributivo; nel 2007 le attivita' di formazione esterna che interessavano apprendisti minorenni risultavano approntate solo in 6 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, le province di Trento e Bolzano), una in meno dell'anno precedente (Marche), e in queste il percorso formativo veniva portato a termine solo da meno della meta' degli iscritti ai percorsi formativi (2.834 adolescenti); i dati mostrano che questo tipo di formazione, che il Governo propone addirittura di sostituire all'ultimo anno di scuola dell'obbligo, raggiunge solo una quota modesta, appena il 20 per cento di adolescenti in apprendistato e meta' di essi lo abbandona. Per la restante parte degli adolescenti l'apprendistato e' una forma di addestramento; l'articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che disciplina la materia dell'apprendistato rinvia l'impegno di formazione «esterna od interna all'azienda» alle regolamentazioni regionali che, d'intesa con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, devono fissare il volume di una formazione congrua a consentire il raggiungimento degli standard formativi minimi per i percorsi di formazione professionale fissati dalla legge n. 54 del 2003. Nonostante qualche regione abbia avviato le regolamentazioni, le necessarie intese interistituzionali non sono mai intervenute ne' risultano in corso di definizione. È impossibile immaginare che la formazione sia realizzata dal datore di lavoro; ad ottobre 2010 il Governo ha siglato un'intesa con le regioni e le parti sociali per una mappatura della normativa applicabile ai contratti di apprendistato nei diversi territori e settori di attivita' -: quale sia il numero di contratti di apprendistato siglati distinti per le quattro forme previste, il numero di abusi relativi a questo contratto rilevati dalle attivita' ispettive e di controllo e il numero di minorenni, sul complessivo di quelli in apprendistato, che hanno partecipato alle attivita' di formazione esterna obbligatoria e che le hanno portate a termine, indicando tutti i dati riferiti all'ultimo anno o comunque quelli piu' recenti in possesso del Ministero. (5-04629)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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