INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03067 presentata da CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 24/06/2014
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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03067 presentato da CANCELLERI Azzurra Pia Maria testo di Martedì 24 giugno 2014, seduta n. 251 CANCELLERI , PESCO , ALBERTI , VILLAROSA , RUOCCO , PISANO e BARBANTI . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: i buoni fruttiferi postali sono titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti per propri fini istituzionali, garantiti dallo Stato italiano e collocati in esclusiva da Poste italiane, i relativi rendimenti sono stabiliti dall'emittente ed approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze; i rendimenti e le tabelle con il relativo calcolo sono stampati sul retro di ogni singolo buono fruttifero postale; con il decreto del 13 giugno 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.148 del giugno 1986) il Ministro del tesoro istituì una nuova serie di buoni con la lettera «Q» e stabilì che tutti i buoni fruttiferi postali delle serie precedenti (le serie L, M, N, O) fossero convertiti m titoli della nuova serie Q; l'attribuzione delle nuova serie Q rappresentava un vero e proprio «declassamento» delle serie precedenti, presentando tassi di interesse notevolmente più bassi rispetto a quelli sottoscritti al momento dell'acquisto; il potere di modificare il tasso di interesse previsto anche con riferimento a serie di buoni postali già emesse, oltre che a quelle di nuova emissione, era conferito al Ministro del tesoro dall'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, (poi abrogato dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n.284); in particolare, la norma prevedeva la possibilità di modificare i tassi d'interesse sia per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, sia per quelli relativi a serie emesse in precedenza; lo stesso articolo 173 prevedeva inoltre che gli interessi dovevano essere corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni e che tale tabella, in caso di successiva variazione dei tassi, dovesse essere integrata con quella messa a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali; il declassamento attuato con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 generò non poche questioni interpretative e applicative, soprattutto in tema di trasparenza e pubblicità dell'intervenuta variazione unilaterale dei tassi di interesse per i buoni fruttiferi postali già emessi; al riguardo, con ordinanza del 16 luglio del 1999, il tribunale di Napoli sollevò addirittura la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 173 citato, in riferimento agli articoli 43, 47 e 97 della Costituzione, nella parte in cui consentiva l'estensione della variazione del tasso d'interesse anche alle serie di buoni postali fruttiferi precedentemente emesse, senza che di tale variazione vi fosse stata la previsione e la sottoscrizione per accettazione del titolare dei buoni e senza che vi fosse stata la comunicazione al medesimo titolare onde consentirgli di esercitare il diritto di recesso (contrariamente a quanto previsto dalla normativa, in vigore a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.284): sennonché, la Corte Costituzionale dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, rilevando un vizio procedurale dell'ordinanza di rimessione, ed evitando dunque di pronunciarsi nel merito; tuttavia, la questione è stata di recente nuovamente affrontata dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.13979 del 15 giugno 2007, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale «nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono»; in altre parole, secondo le Sezioni Unite il rapporto tra il soggetto emittente e il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base delle condizioni risultanti dal testo dei buoni di volta in volta acquistati, condizioni che prevalgono sulle modifiche in seguito apportate con decreto ministeriale; il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite della suprema Corte di cassazione è stato in seguito ribadito in plurime sentenze dei giudici di merito; da ultimo si è pronunciato il tribunale di Roma, Sez. III, con la sentenza del 22 febbraio 2013, con la quale ha nuovamente chiarito che «in merito agli interessi da corrispondere sui buoni fruttiferi postali, l'articolo 173 del testo unico n.156 del 1973, disponeva che essi dovevano corrispondersi sulla base di una tabella riportata a tergo dei buoni medesimi e che tale tabella, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo la loro emissione per effetto di un decreto ministeriale sopravvenuto, doveva essere integrata con quella messa a disposizione dei sottoscrittori presso gli uffici postali. Qualora nel corso del rapporto non risulti intervenuta alcuna modifica concernente il tasso degli interessi, né alcuna modificazione risulti verificatasi rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli, l'eventuale discrepanza tra le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale disciplinante la materia e le indicazioni apposte sui buoni fruttiferi offerti in sottoscrizione ai richiedenti dall'Ufficio Postale, deve essere risolta dando prevalenza a queste ultime»–: qual sia alla luce della consolidata interpretazione giurisprudenziale, la posizione assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle società emittenti da esso partecipate (Poste italiane spa e Cassa depositi e prestiti spa) in relazione alle richieste di rimborso aventi ad oggetto buoni fruttiferi postali interessati dalle modifiche introdotte dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.148 del 28 giugno 1986, specificando in particolar modo il numero e lo stato delle procedure di rimborso avviate e/o concluse con il pagamento di interessi al saggio indicato nelle tabelle apposte a tergo dei buoni medesimi (anziché quello inferiore previsto dal detto decreto ministeriale) nonché l'autorità preposta alla gestione e controllo di tali procedure. (5-03067)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03067 presentata da CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 24/06/2014
Camera dei Deputati
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20140625
20140624
20140624-20140625
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03067 presentata da CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 24/06/2014
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
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ALBERTI FERDINANDO (MOVIMENTO 5 STELLE)
BARBANTI SEBASTIANO (MOVIMENTO 5 STELLE)
PESCO DANIELE (MOVIMENTO 5 STELLE)
PISANO GIROLAMO (MOVIMENTO 5 STELLE)
RUOCCO CARLA (MOVIMENTO 5 STELLE)
VILLAROSA ALESSIO MATTIA (MOVIMENTO 5 STELLE)
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5/03067
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA (MOVIMENTO 5 STELLE)
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