INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02853 presentata da GATTI MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100505

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02853 presentata da MARIA GRAZIA GATTI mercoledi' 5 maggio 2010, seduta n.317 GATTI, DAMIANO, GNECCHI, SCHIRRU, CODURELLI, BELLANOVA, MOSCA, MATTESINI, MADIA, RAMPI, BOBBA, BRANDOLINI, BOCCUZZI, SANTAGATA e MIGLIOLI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, durante la presentazione della relazione annuale tenuta alla Camera dei deputati il 27 aprile 2010, ha evidenziato un utilizzo sempre piu' diffuso dei buoni lavoro, meglio conosciuti come voucher, i quali, secondo le cifre fornite dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, hanno raggiunto la cifra di 3,6 milioni nel corso del 2009; nei primi mesi del 2010 sono gia' stati rilevati un milione di voucher in piu' rispetto a quelli conteggiati nell'anno precedente, infatti si e' attualmente giunti alla cifra di 4,6 milioni; il Veneto, con 702 mila buoni (19,5 per cento del totale), l'Emilia Romagna, con 406 mila (11,2 per cento) e il Piemonte, con 350 mila (quasi il 10 per cento) sono le regioni che, nel 2009, hanno maggiormente utilizzato i voucher. Il Sud ha utilizzato poco i voucher, in Calabria, ad esempio, ne sono stati rilevati 4977 (circa lo 0,1 per cento). L'agricoltura e' stato il settore nel quale i buoni lavoro sono stati maggiormente utilizzati, con il 58 per cento del totale, seguita dal commercio (14 per cento), i servizi (11 per cento) e il turismo (7 per cento); questa particolare forma di pagamento, consentita esclusivamente per le prestazioni occasionali di tipo accessorio e' stata introdotta dalla legge n. 30 del 2003 (legge Biagi), disciplinata dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e attuata per la prima volta dal Governo Prodi che, tramite un decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale datato 12 marzo 2008, avviava la fase di sperimentazione «nell'ambito dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario» svolta da studenti e pensionati; si intendeva, attraverso la regolamentazione di quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali e di carattere saltuario, far emergere la vasta area di lavoro nero collegata a quel tipo di attivita' e consentire una maggiore tutela dei tanti lavoratori sprovvisti di protezione assicurativa e previdenziale; nel corso degli ultimi due anni, con il Governo in carica, si e' assistito a uno smisurato ampliamento dei soggetti, committenti e lavoratori, e dei settori autorizzati a utilizzare i voucher; il portale dell'INPS, istituto concessionario del servizio, presenta un minuzioso elenco dei settori lavorativi destinatari della normativa riguardante le prestazioni occasionali di tipo accessorio: i lavori domestici; i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (tali prestazioni possono essere richieste anche dagli Enti locali); l'insegnamento privato supplementare; le manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta' (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici oltre che da aziende e da committenti privati); in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, scuole e universita', il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici da parte dei giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attivita'); le attivita' agricole rese a favore di imprenditori, di aziende di qualunque dimensione, limitatamente pero' alle attivita' di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati e giovani; imprenditori con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalita' dei soggetti, anche per attivita' non stagionali; l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nell'ambito di tutti i settori produttivi, per determinate attivita'; la consegna porta a porta e la vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; le attivita' svolte nei maneggi e nelle scuderie; in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte dei pensionati; in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, in via sperimentale per gli anni 2009-2010, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10 della legge 2 del 2009; in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, per i lavoratori in part-time (anno 2010) con esclusione della possibilita' di utilizzare i voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale; i committenti possono essere: famiglie; enti senza fini di lucro; soggetti non imprenditori; imprese familiari; imprenditori agricoli; imprenditori operanti in tutti i settori; committenti pubblici (in caso di prestazioni per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarieta', rese direttamente dal prestatore senza il tramite di intermediari, il beneficiario puo' essere anche un committente pubblico). Gli enti locali possono impiegare i voucher anche per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti; i lavoratori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono: pensionati; studenti (i giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Universita' o istituto scolastico di ogni ordine e grado) in periodi di vacanza o, se regolarmente iscritti a un ciclo regolare di studi universitari, in qualunque periodo dell'anno; inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati; gli extracomunitari, se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attivita' lavorativa, compreso quello per studio o, nei periodi di disoccupazione, se in possesso di un permesso di soggiorno per «attesa occupazione»; per gli anni 2009/2010 anche i percettori per gli anni di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilita') e per il 2010, con alcune limitazioni, i lavoratori in part-time; per il lavoratore l'attivita' di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a 5.000 euro netti, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente, per il quale, quindi, il limite di importo lordo e' di 6.660 euro. Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per gli anni 2009-2010, il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria e' di 3.000 euro netti per anno solare (4.000 euro lordi per il committente). Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di 10.000 euro nette, per anno fiscale, corrispondenti ad un importo lordo di 13.330 euro; il pagamento delle prestazioni occasionali di tipo accessorio avviene, come detto, mediante un buono lavoro, voucher, il cui valore nominale e' di 10 euro, comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS (13 per cento), accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7 per cento), e di un compenso, pari al 5 per cento, all'INPS, per la gestione del servizio. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioe' il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, e' quindi pari a 7,50 euro. Sono disponibili anche due buoni «multipli», non separabili, del valore di 50 euro (valore netto nominale 37,50 euro) e 20 euro (valore netto nominale 15 euro); vi sono due tipi di voucher: telematico e cartaceo; il primo, poco usato rispetto all'altro (nel 2009 sono stati 563.080 rispetto ai 3.049.197 cartacei), necessita di una preventiva registrazione da parte del lavoratore e del committente presso un apposito servizio online predisposto dall'INPS. Il committente deve poi richiedere all'istituto concessionario, dandone comunicazione all'INAIL, i buoni virtuali, indicando l'anagrafica di ogni lavoratore ed il relativo codice fiscale, le date presunte di inizio e di fine dell'attivita' lavorativa, il luogo dove si svolgera' la prestazione e il numero di buoni presunti per ogni lavoratore. Fatto cio', il committente deve versare all'INPS, prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei voucher acquistati e al termine della prestazione lavorativa comunicare l'entita' della prestazione effettivamente svolta dal lavoratore, al quale verra' poi accreditato l'importo delle prestazioni eseguite sulla INPS card ricevuta al momento della registrazione o, in caso di mancato utilizzo della stessa, attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali. La fase conclusiva consiste nell'accredito dei contributi, da parte dell'INPS, che provvede anche al riversamento all'INAIL del 7 per cento destinato all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori; i voucher cartacei possono essere ritirati dai committenti su tutto il territorio nazionale presso le sedi provinciali dell'INPS dopo aver pagato il corrispettivo del loro valore negli uffici postali. Da aprile del 2010 e' possibile pagare e ritirare i voucher anche nelle tabaccherie. Prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa il committente deve darne comunicazione all'INAIL indicando, oltre ai propri dati anagrafici e al codice fiscale, l'anagrafica di ogni prestatore e il relativo codice fiscale, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e fine dell'attivita' lavorativa. Il committente prima di consegnare al lavoratore i buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione lavorativa, e che questo riscuotera' presso qualsiasi ufficio postale controfirmandoli e presentando un documento d'identita', provvedera' a intestarli, apponendovi la propria firma e scrivendo su ciascun buono i codici fiscali suo e del prestatore e il periodo di durata della prestazione; la fase di accredito dei contributi e di riversamento all'INAIL e' analoga a quella dei voucher telematici; quanto sopra riportato fa sorgere forti perplessita' derivanti dal timore che questa forma di pagamento, dal punto di vista contributivo e fiscale estremamente vantaggiosa per i datori di lavoro, sia utilizzata dai piu' spregiudicati di questi non solo per regolare prestazioni di tipo occasionale ma anche rapporti di lavoro, di fatto irregolari, di tipo piu' continuativo; i dubbi derivano anche dall'analisi riguardante la distribuzione geografica dei voucher, i quali, secondo i dati forniti dall'INPS sono utilizzati in gran parte nel nord Italia; venendo meno ai propositi iniziali dei suoi ideatori, i buoni lavoro potrebbero rappresentare un'alternativa ai contratti di lavoro, provocando cosi' un arretramento delle tutele dei lavoratori invece che una loro maggiore salvaguardia; si potrebbe giungere alla paradossale situazione di lavoratori in precedenza titolari di contratti di lavoro ora costretti a usufruire di voucher; anche la particolare modalita' di corresponsione del voucher si presta a forti dubbi concernenti la sua reale efficacia: si pensi al datore di lavoro che attivi le procedure previste per i voucher per un determinato lavoratore ma faccia dei buoni un uso assai limitato, se non quasi nullo, rispetto alle effettive prestazioni lavorative rese dal lavoratore (e' infatti previsto il rimborso dei voucher cartacei non utilizzati). Egli sara' cosi' garantito nei confronti di un eventuale controllo dell'ispettorato del lavoro, infatti la comunicazione all'INPS e all'INAIL e' stata fatta, e se il lavoratore, come suggerito dal committente, dira' che quello era il suo primo giorno di lavoro (nel caso non sia stato ancora corrisposto il primo buono) o il sesto (nell'ipotesi che ne siano stati corrisposti cinque) non rischiera' nulla, dovendo il voucher essere corrisposto alla fine della singola prestazione lavorativa; il monitoraggio costante del numero di voucher in circolazione deve necessariamente accompagnarsi e incrociarsi con la verifica del numero di contratti di lavoro vigenti nei settori ove e' possibile ricorrere alla normativa relativa alle prestazioni occasionali di tipo accessorio, per appurare se questi siano in aumento o in diminuzione e per assicurarsi che la veemente espansione del ricorso ai buoni lavoro non provochi una riduzione dei contratti di lavoro e, di conseguenza, delle garanzie e delle tutele, previdenziali e assicurative, dei lavoratori -: quali siano i dati a sua disposizione, regione per regione, relative alla variazione percentuale e numerica dei contratti di lavoro e dei voucher nei settori riconducibili alle prestazioni occasionali di tipo accessorio, avviati e in corso a partire dal 1 o agosto 2008, allo scopo di consentire una valutazione piu' completa e ragionata sull'effettiva efficacia dello strumento del voucher per l'emersione del lavoro nero; quanti siano i lavoratori per la prima volta assicurati all'INPS tramite lo strumento del voucher, dal 1 o agosto 2008; quali siano gli eventuali contratti di provenienza dei lavoratori che attualmente sono occupati tramite voucher.(5-02853)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
BRANDOLINI SANDRO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 
GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MADIA MARIA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MATTESINI DONELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MIGLIOLI IVANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MOSCA ALESSIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
RAMPI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SANTAGATA GIULIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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GATTI MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 

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SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
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