INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02616 presentata da FLUVI ALBERTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100309

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02616 presentata da ALBERTO FLUVI martedi' 9 marzo 2010, seduta n.296 FLUVI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), al fine di indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, ha stabilito l'istituzione di uno speciale fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze alimentato dai cosiddetti depositi «dormienti» derivanti dai seguenti rapporti contrattuali: a) deposito di somme di denaro, con l'obbligo di rimborso; b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione; c) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiano ad una data prefissata; i rapporti si considerano «dormienti» se non e' effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, per un periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilita' delle somme e degli strumenti finanziari; il 5 dicembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto il primo gettito finanziario dei cosiddetti «conti dormienti», costituito da oltre 1.070.000 conti correnti inattivi da piu' di un decennio alla data del 17 agosto 2007, che ammonta ad oltre 798 milioni di euro; in tale occasione e' stato comunicato, inoltre, che entro il 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 2009, il Ministero avrebbe comunicato le ulteriori risorse provenienti dai conti correnti divenuti nel frattempo «dormienti»: con nuovi interventi normativi, culminati con le modifiche apportate dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, alla disciplina di riferimento, si e' previsto che nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, confluiscano, oltre ai rapporti definiti come dormienti, anche gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione, gli importi delle polizze assicurative prescritte e gli importi dovuti ai beneficiari di buoni postali fruttiferi, emessi dopo il 14 aprile 2001, e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto; ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile, il termine di prescrizione dei diritti del contratto di assicurazione e' di due anni e, come stabilito dal decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, decorso tale termine i relativi indennizzi confluiscono automaticamente nello speciale fondo dei depositi «dormienti»; tale situazione crea disparita' di trattamento tra i titolari di conto corrente e i titolari di contratti di assicurazione, dato che questi ultimi avrebbero solamente due anni per attuare il proprio diritto di rivendica al fine di evitare l'estinzione del proprio contratto e la perdita delle relative somme di denaro, laddove per gli altri rapporti sono previsti dieci anni; malgrado alla data del 31 maggio 2009, sia scaduto il termine fissato per il versamento al Ministero, da parte degli intermediari bancari, postali ed assicurativi, degli importi «dormienti» da oltre dieci anni per il periodo successivo al 17 agosto 2007, ad oggi non si hanno notizie certe dell'effettivo ammontare; gli ultimi dati disponibili sono stati pubblicati, nel maggio 2009, sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze, e recano, per il periodo dal 17 agosto 2007 al 31 dicembre 2008, il nuovo elenco dei rapporti non movimentati per almeno dieci anni, ancora recuperabili in caso di movimentazione entro il 31 maggio, per un totale di 35.426 rapporti (nominativi e al portatore) ed un valore economico di oltre 47 milioni di euro, a cui si aggiungono 231 milioni di euro derivanti dagli assegni circolari non reclamati entro tre anni dall'emissione e 7,8 milioni di euro derivanti dagli indennizzi delle polizze vita non riscossi dai beneficiari entro due anni e quindi prescritti; la definizione delle modalita' di utilizzo delle risorse derivanti dai conti correnti «dormienti» sono state demandate ad appositi decreti applicativi, ma allo stato attuale non risulta che gli stessi siano stati adottati; la mancata adozione dei predetti decreti applicativi rischia di compromettere l'originaria finalita' della norma, ovvero il ristoro dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, nonche' la copertura finanziaria di successive iniziative, quali il finanziamento della ricerca applicata, la social card e taluni oneri conseguenti alla vicenda del fallimento dell'Alitalia -: a quanto ammontino complessivamente le risorse provenienti dai conti «dormienti» versate dagli intermediari al Ministero dell'economia e delle finanze. (5-02616)
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