INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02151 presentata da FIORIO MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 13/02/2014

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Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-02151 presentato da FIORIO Massimo testo di Giovedì 13 febbraio 2014, seduta n. 173 FIORIO . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che: il decreto-legge n.69 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n.98 del 2013 (approvata il 9 agosto) ha introdotto alcune misure di semplificazione del decreto legislativo n.81 del 2008 che necessitano di provvedimenti attuativi; alcuni decreti attuativi, previsti dall'articolo 32 e dall'articolo 35 del decreto-legge n.69 del 2013, fanno riferimento alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; nello specifico l'articolo 32, comma 1, lettera b) , punto 2, dispone che «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'Inail e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda». Più specificamente, viene demandata ad uno specifico decreto l'individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'Inail. Viene inoltre specificato che tale decreto deve essere adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento; l'articolo 35 aggiungendo il comma 13- bis all'articolo 3 del decreto legislativo n.81 del 2008, relativo al campo di applicazione del provvedimento stesso, demanda ad un apposito decreto interministeriale, nel rispetto dei livelli generali di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 (sull'informazione e formazione dei lavoratori) e 41 (sorveglianza sanitaria) del decreto legislativo n.81 del 2008, la definizione di misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo n.81 del 2008 applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso. Si segnala, al riguardo, che il testo, pur subordinando la procedura di semplificazione all'adozione di uno specifico decreto, non indica il termine entro il quale lo stesso debba essere adottato; tali decreti, nonostante siano trascorsi quasi 6 mesi dall'entrata in vigore della legge in questione non sono stati ancora emanati; alcune associazioni agricole di categoria hanno evidenziato la necessità di sottoporre alle istituzioni competenti, per la redazione e l'approvazione dei decreti previsti dall'articolo 32 e dall'articolo 35 della legge n.98 del 2013, alcune osservazioni al fine di «contribuire ad una applicazione della norma quanto più possibile in linea con gli intenti di semplificazione e con il riconoscimento della specificità agricola operato dallo stesso Legislatore»; nello specifico tali osservazioni contemplano le seguenti indicazioni: per quanto riguarda il decreto previsto dall'articolo 32 è stato sottolineato che le semplificazioni previste sono dirette a settori di attività a basso rischio e non a settori produttivi a basso rischio. Pertanto anche in settori produttivi come quello agricolo, si possono riscontrare attività a basso rischio. In relazione ai criteri di definizione del rischio, è stato evidenziato che i parametri oggettivi devono tener conto non solo dell'andamento infortunistico generale ma anche delle situazioni specifiche della singola azienda; in particolare si ritiene opportuno prendere in considerazione quelle imprese che non hanno denunciato infortuni e malattie professionali negli ultimi due anni, in linea anche con le norme premiali previste dall'articolo 1, comma 60, della legge n.247 del 2007; per quanto riguarda il decreto previsto dall'articolo 35, in relazione all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, è stato evidenziato che per il settore agricolo si è già sviluppato e definito un accordo tra le parti sociali agricole (avviso comune del 16 settembre 2011), per l'attuazione del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo n.81 del 2008, che ha portato all'emanazione del decreto ministeriale 27 marzo 2013 recante misure di semplificazione per i lavoratori che effettuano non più di 50 giornate di lavoro presso la stessa azienda. In merito alle ulteriori semplificazioni di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n.69 del 2013 si può, quindi ipotizzare di estendere, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni del decreto ministeriale 27 marzo 2013 alle imprese agricole con particolare riferimento ai lavoratori a tempo determinato e stagionali. In particolare, si ritiene che le disposizioni relative all'informazione e alla formazione, di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2013, possano essere adottate anche in funzione delle semplificazioni previste dal comma 13- ter , in quanto strumenti già collaudati per le prestazioni lavorative di breve durata. In merito alla sorveglianza sanitaria, il decreto dovrebbe essere finalizzato a risolvere i problemi creati dal decreto ministeriale 27 marzo 2013, prevedendo quindi una unica regolamentazione per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, ivi inclusi i lavoratori che effettuano non più di 50 giornate di lavoro nella stessa azienda. In merito alla semplificazione della valutazione dei rischi, da applicare alle imprese agricole che assumono lavoratori al di sotto di una soglia da individuare con gli stessi parametri previsti per le imprese di piccole dimensioni, è stata rimarcata la necessità di adottare un criterio di valutazione semplificato specifico per l'agricoltura che contenga, in modo chiaro e sintetico, solo le indicazioni strettamente necessarie; la possibilità di ricorrere a banche dati riconosciute per la valutazione di alcuni rischi specifici; la sostituzione della attuale «data certa» dei documenti di valutazione dei rischi con la firma da parte del datore di lavoro, rendendo così il documento di valutazione dei rischi uno strumento dinamico in grado di seguire i cambiamenti in atto nell'organizzazione aziendale; la semplificazione ulteriore delle attuali previsioni dell'articolo 71 in materia di verifica periodica delle attrezzature, estendendo le semplificazioni anche alla prima verifica–: quando verranno emanati i decreti previsti dall'articolo 32 e dall'articolo 35 del decreto-legge n.69 del 2013 e se non ritenga opportuno, nella logica di una semplificazione efficace e di reale sostegno alle aziende, raccogliere nella elaborazione e la stesura degli stessi provvedimenti, le indicazioni delle associazioni agricole riportate in premessa. (5-02151)
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