INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02050 presentata da CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20091109

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02050 presentata da LUCIA CODURELLI lunedi' 9 novembre 2009, seduta n.242 CODURELLI e GNECCHI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: in data 14 giugno 2004 Livio Bonacina viene eletto sindaco del comune di Galbiate in provincia di Lecco e comunica al proprio datore di lavoro, presso il quale era stato assunto nel corso dell'anno 2000, di voler godere di una aspettativa non retribuita per tutta la durata dell'incarico pubblico e, a decorrere da tale data, gode del versamento della contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa con oneri a carico del comune come previsto dalle normative vigenti decreto legislativo n. 276 del 2000 e circolare INPS 119 del 22 giugno 2000); in data 8 giugno 2009 viene rieletto per il secondo mandato di sindaco presso lo stesso comune; la retribuzione del lavoratore presso l'azienda era inferiore alla indennita' per l'espletamento dell'incarico da sindaco; nel corso dell'anno 2009 la suddetta azienda fallisce ed in data 30 giugno 2009 licenzia il Bonacina; in data 1 o luglio 2009 il lavoratore presenta all'INPS domanda di inserimento nelle liste di mobilita' e chiede di poter godere della contribuzione figurativa; a tutt'oggi la sede provinciale INPS di Lecco non e' ancora stata in grado di confermare o negare il diritto all'accredito della contribuzione figurativa; con messaggio dell'INPS n. 16920 del 28 gennaio 1999 si e' previsto che in favore dei lavoratori che rivestono cariche pubbliche elettive o sindacali deve essere riconosciuta la possibilita' di cumulare l'indennita' di mobilita' con l'indennita' e/o i gettoni percepiti per l'espletamento degli incarichi in questione nei limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 9, della legge n. 223/1991, e cioe' «nei limiti necessari per garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilita'. Resta, comunque, fermo il diritto all'accredito della contribuzione figurativa conseguente all'indennita'»; essendo la retribuzione percepibile al momento del collocamento in mobilita' inferiore alla indennita' percepita per l'incarico da sindaco, il lavoratore non ha diritto ne' a tutta ne' a parte dell'indennita' di mobilita'. Tuttavia, sarebbe da considerarsi illegittimo un diniego della contribuzione figurativa solo perche' con reddito di «provenienza» piu' basso (non concedere la contribuzione figurativa in caso di indennita' da sindaco superiore alla retribuzione di provenienza e viceversa concederla nel caso contrario comporterebbe una discriminazione in capo al sindaco con retribuzione di provenienza piu' bassa rispetto ad un collega nella stessa situazione ma con retribuzione di provenienza piu' alta e quindi con diritto all'integrazione della mobilita' ed alla conseguente contribuzione figurativa); del resto se ci si soffermasse sull'interpretazione letterale del messaggio INPS n. 16920 del 28 gennaio 1999, si noterebbe come debba considerarsi «comunque, fermo il diritto all'accredito della contribuzione figurativa conseguente all'indennita'» senza pero' specificare quale indennita' (se di mobilita' o percepita per l'espletamento degli incarichi elettivi). Si ritiene che tale formulazione non debba essere intesa come una dimenticanza degli estensori ma piuttosto che gli stessi volessero stabilire l'accredito contributivo al sussistere anche della sola indennita' per cariche elettive e/o sindacali. Diversamente avrebbero potuto semplicemente aggiungere «di mobilita'», aggiunta che invece hanno puntualmente operato solo qualche riga piu' sopra a proposito dell'indennita' ma non dopo a proposito della contribuzione figurativa; negare la contribuzione figurativa costituirebbe l'introduzione di un ostacolo al fondamentale principio che la Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato: se il sindaco si dimettesse dalla carica pubblica godrebbe della contribuzione figurativa; il lavoratore e la sua azienda, nel corso degli anni, hanno versato aliquote contributive composte dallo 0,30 per cento per il diritto ai benefici della cosiddetta mobilita' ed all'atto della messa in mobilita' pagano il cosiddetto contributo d'ingresso. Da cio' consegue poi il diritto ai benefici della mobilita', ancorche' mitigati dai suddetti vincoli di cumulo che pero' non dovrebbero incidere sulla contribuzione figurativa; l'istituto della mobilita' ha una duplice funzione: garantire un reddito per un determinato periodo ai lavoratori coinvolti e, per lo stesso periodo, garantire una copertura contributiva; non si capisce per quale ragione, in presenza di una garanzia (il reddito), l'INPS non dovrebbe comunque assicurare l'altra (la contribuzione): l'INPS dovrebbe cogliere con favore tali situazioni che comunque corrispondono ad un parziale risparmio per le proprie casse ed evitare, mantenendo una interpretazione difforme, di provocare 2 insperabili conseguenze: indurre l'amministratore locale ad abbandonare l'incarico pur di avere certezza contributiva e violare i principi della Repubblica -: quali siano le ragioni per cui la sede provinciale INPS di Lecco non abbia ancora concesso o negato il diritto all'accredito della contribuzione figurativa, ponendo il sindaco in una preoccupante situazione di incertezza per il proprio futuro; laddove emergesse che il titolare di carica di amministratore locale - qualora licenziato nel corso del mandato, o se al momento dell'assunzione della carica non e' un lavoratore dipendente o autonomo - non abbia diritto alla contribuzione figurativa ai fini previdenziali e assicurativi, se non ritenga che si determini una situazione di ingiustificata discriminazione che puo' compromettere la condizione previdenziale di detti amministratori locali; quali iniziative intenda adottare, anche di carattere normativo, al fine di risolvere la situazione evidenziata in premessa che certamente riguarda una consistente pluralita' di casi analoghi. (5-02050)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI 
20091210 

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