INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01917 presentata da BERNARDO MAURIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20091013

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01917 presentata da MAURIZIO BERNARDO martedi' 13 ottobre 2009, seduta n.231 BERNARDO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: a sensi del Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'attivita' pubblicitaria esterna e le pubbliche affissioni sono assoggettate alla corresponsione, rispettivamente, di una imposta e di un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate, che ne regola la applicazione mediante apposito regolamento; nell'ottica di riordinare la disciplina dei tributi locali, l'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha riconosciuto alle amministrazioni locali la facolta' di escludere l'applicazione dell'imposta comunale, sottoponendo le iniziative pubblicitarie - incidenti sull'arredo urbano e sull'ambiente - ad uno speciale regime autorizzatorio ed assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa da determinarsi con «criteri di ragionevolezza e gradualita'»; avvalendosi di tale facolta' alcuni comuni italiani hanno approvato, con apposite deliberazioni, il passaggio dal regime dell'imposta di pubblicita' di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 a quello del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fissando in alcuni casi (Torino, Firenze, Genova, Napoli, Venezia) una tariffa da porre a base del nuovo canone di gran lunga superiore a quella posta a base dell'ultima imposta di pubblicita' approvata prima del passaggio al nuovo sistema impositivo; per ovviare a queste decisioni, l'articolo 10, comma 5, lettera b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), ha modificato il citato articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ponendo un limite alla determinazione della tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, di un incremento massimo pari al «...25 per cento delle tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicita' e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicita' con il canone...»; il fine della novella era piuttosto evidente e cioe' stabilire limiti piu' precisi e rigorosi rispetto ai concetti di «ragionevolezza e gradualita'» assunti in origine come unici parametri per la determinazione del canone; i comuni interessati hanno eccepito che la norma non potesse essere retroattiva; a tal fine intervenuto l'articolo 7-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, che ha espressamente previsto la retroattivita' del predetto sistema stabilendo che «entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005, i Comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalita' stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo»; tale impostazione e' stata confermata dalla Corte costituzionale nella propria recente sentenza n. 141 dell'8 maggio 2009, con la quale si ricostruisce con molta chiarezza le caratteristiche del canone, attribuendogli natura tributaria; afferma inoltre la Corte che: «appare particolarmente significativo, al riguardo, che la tariffa del Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP) sia parametrata a quella dell'imposta nel senso che la prima non puo' superare di piu' di un quarto la seconda,» in ragione dell'occupazione del suolo pubblico; le amministrazioni comunali (in particolare quelle gia' citate), trincerate dietro il dato meramente formalistico per cui «tariffa» e «canone» appaiono concetti diversi, continuano ad aumentare i canoni modificando i coefficienti di determinazione dello stesso senza toccare la tariffa di base, creando una fattispecie impositiva che potrebbe, astrattamente, crescere all'infinito; avverso tale metodo di definizione tariffaria le aziende del settore hanno avviato un vastissimo contenzioso avanti i tribunali amministrativi e le commissioni tributarie, volto a far accertare la portata e vincolativita' dei limiti previsti in particolare dall'articolo 7-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7; oltre ai danni evidenti per le imprese di settore, va osservato che le amministrazioni resistenti stanno inserendo nei bilanci voci di entrate che le stesse potrebbero essere chiamate a restituire, cio' che puo' costituire fonte di responsabilita' erariale -: se non ritenga opportuno emanare disposizioni interpretative ed applicative delle norme citate in premessa, relative alla determinazione della tariffa del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), nei termini indicati dalla sentenza n. 141 dell'8 maggio 2009 della Corte Costituzionale, nonche' prevedere - nell'ambito del processo di realizzazione del federalismo fiscale - un intervento organico per la revisione e semplificazione dell'imposta comunale sulla pubblicita', dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del canone sostitutivo della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, al fine di realizzare, per gli enti locali, rilevanti risparmi su aggi esattoriali, personale, costi di contabilita', tenuta di scritture e organizzazione interna e di ottenere per i soggetti obbligati contribuenti, a parita' di onere fiscale, un risparmio di tempi e costi di gestione, oltre all'eliminazione di centinaia di migliaia di operazioni su atti cartacei e versamenti periodici. (5-01917)
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