INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01913 presentata da GALLI DANIELE (FORZA ITALIA) in data 16/01/2008

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01913 presentata da DANIELE GALLI mercoledì 16 gennaio 2008 nella seduta n.267 GALLI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la questione della soppressione dei fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni (INA) e della liquidazione ai lavoratori degli stessi è stata recentemente sollevata dalla trasmissione televisiva «Mi manda Rai Tre»; l'accordo interconfederale (Ccnl) del 5 agosto 1937 istituì, per gli impiegati del settore industria, l'obbligo di accantonare presso l'INA una cifra pari al 2 per cento della retribuzione, calcolata su un imponibile massimo annuo di 60.000 lire per il settore industria e a 600.000 lire per il settore industria edile; la legge n. 144 del 17 maggio 1999 prevede all'articolo 70 che «i fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni spa (INA spa), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soppressi. Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione e le disponibilità economiche esistenti presso i fondi soppressi sono trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo e in particolare per la regolamentazione delle posizioni maturate»; i criteri attuativi sono stati fissati con il decreto interministeriale n. 285 del 2004, in cui, all'articolo 1, comma 1, si dispone il trasferimento dall'Ina spa all'Inps delle posizionie delle relative disponibilità economiche riguardanti sei fondi: Fondo di previdenza gli impiegati dell'industria - Fondo di previdenza per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali - Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati - Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i dipendenti di studi professionali - Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i dipendenti da farmacie - Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i farmacisti collaboratori; lo stesso decreto all'articolo 1, comma 3, stabilisce inoltre che la liquidazione delle spettanze imputate a ciascun conto individuale aperto presso i soppressi fondi è effettuata, a domanda degli interessati, secondo le modalità di calcolo previste nei relativi regolamenti; la liquidazione del conto individuale avviene pertanto, sulla base del regolamento del 31 luglio 1938 e della convenzione ad esso collegata, di cui all'articolo 25 del Ccnl per gli impiegati dell'industria sottoscritto il 5 agosto 1937, che, all'articolo 7, prevede che il diritto alla liquidazione si acquisisce previa cessazione del rapporto di lavoro: al compimento del 60 o anno di età per gli uomini e del 55 o anno di età per le donne - al 55 o anno di età per gli uomini e al 50 o per le donne, qualora concorra il requisito dell'occupazione, anche non continuativa, presso aziende industriali, artigiane, cooperative e similari, per almeno 30 anni per gli uomini e 25 per le donne; lo stesso regolamento all'articolo 7, comma 5, stabilisce i casi di possibile anticipazione della liquidazione del conto individuale, tra cui, al punto 4, l'ipotesi in cui siano decorsi due anni dall'ultimo versamento del contributo obbligatorio; i lavoratori interessati sono tutti i destinatari del predetto Ccnl in favore dei quali le aziende erano tenute annualmente al versamento di un contributo specifico e hanno diritto, a domanda, alla liquidazione del conto individuale in unica soluzione; in caso di premorienza possono richiedere la liquidazione del conto individuale gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi entro il 4 o grado; poiché la soppressione dei citati fondi risale al 1999, per ciascuno degli iscritti sono decorsi due anni dall'ultimo versamento, tutti i titolari, o gli aventi diritto (visto che la condizione di premorienza si è in molti casi verificata per il ritardo dell'INPS nell'emanare la circolare contenente i criteri per la definizione delle domande e le procedure attinenti, risalente al 16 marzo 2006, n. 15), come peraltro citato nella stessa circolare Inps n. 45 del 16 marzo 2006, a partire dal 30 giugno 2001 hanno i requisiti necessari per la liquidazione del conto individuale, fermo restando l'obbligo di presentazione della domanda, in base al comma 1 dell'articolo 7 del già citato regolamento; l'importo lordo della prestazione si determina capitalizzando i contributi versati a un tasso di rendimento composto del 4,25 per cento fino al 30 giugno 1999 e per il successivo periodo il rendimento è pari al tasso d'interesse legale fino alla maturazione del diritto alla liquidazione della prestazione; da una nota a cura Dipartimento previdenza della Uil Pensionati nazionale si apprende che «gli accantonamenti effettuati dall'INA e trasferiti all'INPS sono di un importo complessivo di circa 55 milioni di euro, che l'istituto si è impegnato a rimborsare, come precisato nella circolare n. 45 del 16 marzo 2006»; nella sopracitata circolare n. 45 si specifica che la domanda di richiesta della liquidazione del conto individuale deve essere presentata presso la sede Inps territorialmente competente e redatta sull'apposito modulo, sottoscritto dal richiedente, completo di uno o più modelli compilati e sottoscritti dall'azienda o dalle aziende che hanno versato i contributi previsti sul conto individuale; l'attuazione pratica di rimborsi richiede una serie di passaggi che in alcuni casi possono essere di difficile attuazione per i lavoratori che non possono essere più in grado di allegare alla domanda di rimborso l'ulteriore documentazione, come nel caso di aziende fallite, cessate o assorbite da altre, o cedute con cambio di denominazione, anche perché in taluni casi è altamente probabile che non vi sia disponibilità di dati certi riguardo all'avvenuta contribuzione per effetto della sopravvenuta prescrizione dell'obbligo di conservazione delle ricevute dei versamenti, obbligo di durata decennale; come evidenziato nella trasmissione «Mi manda Rai Tre» del 23 novembre 2007, per Mauro Nori, Direttore centrale Prestazioni dell'Inps, «l'Ina non ha dato i dati completi dei lavoratori che versarono tali contributi. Trovarli, mandare delle lettere, ha un costo che l'istituto di previdenza non si potrebbe accollare" e "Si tratta spesso di pochi soldi, dai 10 ai 50 euro che però possono diventare anche 300 per gli impiegati del settore edile che versavano importi più alti»; la mancata informazione ai lavoratori aventi diritto alle liquidazioni dell'avvenuta emissione da parte di Inps della circolare recante le modalità di presentazione delle domande è una grave violazione delle norme di trasparenza degli atti della P.A. ma soprattutto è la negazione del diritto di vaste categorie di lavoratori che hanno versato regolarmente quanto lo Stato richiedeva a loro tutela, e che oggi si vedono negare da farraginose regolamentazioni burocratiche, peraltro decise univocamente dall'ente che ha l'obbligo dell'erogazione; trattandosi di conti individuali, l'ente attualmente competente all'erogazione dovrebbe avere noti i destinatari di un diritto riconosciuto a tutti i lavoratori e quindi essere in grado di informare tempestivamente gli interessati delle procedure necessarie alla presentazione delle domande -: se non ritenga opportuno: a) verificare la reale entità degli importi dovuti e il numero degli aventi diritto alla prestazione; b) verificare se la responsabilità della mancata esistenza dei dati completi relativi a tali lavoratori sia di INA spa o di Inps, e agire per rivalersi presso i responsabili per il grave danno sociale derivante; c) attuare una pronta e tempestiva campagna informativa presso gli aventi diritto; d) convocare al più presto un incontro con le parti sociali interessate, i Ministeri interessati e la Direzione Generale dell'Inps, che veda la partecipazione delle competenti commissioni parlamentari, per accertare le responsabilità e approfondire la problematica; come si intenda agire concretamente per garantire e tutelare i lavoratori così impediti nell'esercizio di un diritto costituzionale, civile e democratico. (5-01913)
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