INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01844 presentata da FERRANTI DONATELLA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090929

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01844 presentata da DONATELLA FERRANTI martedi' 29 settembre 2009, seduta n.222 FERRANTI e CENNI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 80, 4 o comma, dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) stabilisce che per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate; l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo numero 230 del 1999 («Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419») disponendo il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dal 1 o gennaio 2000 delle «funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria», sanciva pero' il passaggio di medici e psicologi esperti (ex articolo 80) con riferimento solo ai settori della prevenzione ed assistenza ai detenuti tossicodipendenti; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 o aprile 2008 «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria» ha definitivamente sancito il passaggio della funzione sanitaria penitenziaria alle Asl escludendo pero' gli psicologi che non si occupano di tossicodipendenza e che lavorano nelle carceri dal 1978. Tale scelta e' stata motivata dal fatto che tali professionisti non svolgessero attivita' sanitaria; gli indirizzi presenti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 o aprile 2008, limitandosi al trattamento dei soli tossicodipendenti, non prendono in esame la necessita' di interventi di prevenzione e contenimento del disagio psichico degli altri detenuti, ad esempio i «sex offenders», che le direzioni degli istituti detentivi hanno comunque, nel corso degli anni, sollecitato nei confronti degli «esperti psicologi» (di cui all'articolo 80 della legge n. 354 del 1975) ottemperando a precisi ordini di servizio emanati dall'amministrazione stessa; tali ordini di servizio riguardano la tutela della salute psichica e prevenzione del rischio autolesionistico e suicidario di tutti i detenuti: il tasso dei suicidi in carcere e' infatti 21 volte superiore rispetto a quello della popolazione esterna; nonostante tali funzioni di tutela della salute psichica di tutti i detenuti continuino ad essere richieste agli «esperti psicologi» il Ministero della giustizia e la legislazione vigente (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 o aprile 2008) non riconoscono a tali professionalita' il passaggio al Servizio sanitario nazionale (settore sanita' penitenziaria); gli ordini professionali degli psicologi hanno, in numerose occasioni, esplicitamente ribadito la natura sanitaria della professione. La legge numero 56 del 1989 «Ordinamento della professione di psicologo» precisando che «la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona», sancisce quindi che la professione psicologica e' una professione sanitaria; in realta' il Ministero della giustizia riconosce sotto il profilo fiscale le prestazioni sanitarie degli «esperti psicologi»: le fatture emesse da tali professionisti sono esenti dall'Iva, e quindi di tipologia «sanitaria»; a tutto questo si aggiunge, cosa ancora piu' paradossale che, laddove non fosse riconosciuta la legittima natura sanitaria di questi psicologi, i detenuti avrebbero trattamenti diversi: da una parte i tossicodipendenti che, venendo seguiti dagli psicologi esperti passati alle Asl hanno diritto a sostegno psicologico e psicoterapia, mentre tutti gli altri detenuti non potrebbero ipoteticamente accedere a nessuna prestazione; dalle ultime stime del Ministero di giustizia aggiornate al 30 luglio 2009 sono aumentati ancora i detenuti nelle carceri italiane: la presenza negli istituti penitenziari ha raggiunto quota 63.587 unita'; le linee guida del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 2008 hanno creato di fatto, tra gli «esperti psicologi» non inseriti nel Servizio sanitario nazionale, molti lavoratori precari da oltre 30 anni; secondo i dati resi noti da organi di informazioni e dalle organizzazioni di categoria, «nei 205 penitenziari italiani, operano solo 404 psicologi». Soltanto 20 sono psicologi penitenziari di ruolo a cui si aggiungono 39 vincitori di concorso presso il Ministero della giustizia che ancora attendono di essere assunti; il Ministero della giustizia ha affermato in piu' occasioni che le competenze sanitarie sono state trasferite e che i vincitori di concorso di cui alla precedente premessa dipendono dalle Regioni e dalle Asl; gli stessi vincitori hanno chiesto a quali Asl e a quali Regioni dovevano rivolgersi, ma non hanno ottenuto risposte; in questo quadro generale si inserisce anche la difficile situazione economica in cui versano gli «esperti psicologi»: dal primo gennaio 2007, dopo l'aumento di 0,49 euro l'ora, il compenso orario lordo e' di 17,63 euro. Una cifra assolutamente non adeguata alle professionalita' acquisite ed alla tipologia di mansioni svolte; e' emerso da organi di informazione che «nonostante la Legge Finanziaria 2008 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 o aprile 2008 abbiano stanziato per l'operazione di trasferimento della sanita' penitenziaria circa 158 milioni di euro per l'anno 2008 e 163 milioni di euro per il 2009, non e' stato ancora disposta alcuna somma nei bilanci della Asl -: per quali motivi i 39 psicologi vincitori di concorso sopracitati non siano stati ancora regolarmente assunti; quali iniziative urgenti intenda intraprendere per modificare le linee guida del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 o aprile 2008 e consentire il passaggio al Servizio sanitario nazionale di un numero di psicologi congruo rispetto all'attuale popolazione carceraria italiana, riconoscendo quindi l'attivita' sanitaria degli «esperti psicologi» anche nei confronti dei detenuti non tossicodipendenti, ma ugualmente bisognosi di terapie adeguate, al fine di promuovere un sistema penale in cui lo psicologo diventi parte integrante dell'istituzione penitenziaria anche dal punto di vista della stabilizzazione del rapporto lavorativo e di una retribuzione congrua dignitosa delle professionalita' e delle competenze acquisite e della difficolta' e della delicatezza delle attivita' svolte. (5-01844)
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