INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01821 presentata da CAON ROBERTO (LEGA NORD E AUTONOMIE) in data 08/01/2014

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01821 presentato da CAON Roberto testo di Mercoledì 8 gennaio 2014, seduta n. 147 CAON . — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che: nell'allegato al decreto del Ministero delle politiche agricole 13 gennaio 2011, n.309, concernente «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica», vengono indicati i limiti massimi di residui fitosanitari, autorizzati e non, in agricoltura biologica; a parere dell'interrogante, il documento è condivisibile con l'idea di fissare delle soglie numeriche massime per i prodotti autorizzati in agricoltura biologica e per quelli non autorizzati in agricoltura biologica, ma autorizzati in agricoltura convenzionale e presenti accidentalmente ed inevitabilmente in produzioni biologiche; il regolamento (CEE) del Consiglio n.2002/1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, non menzionava, e quindi neanche escludeva, possibili contaminazioni accidentali in prodotti biologici; il tema non era neanche menzionato nel regolamento (CE) n.834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.2092/91; nei suddetti regolamenti si parla sempre di «metodo di coltivazione biologico», che si svolge all'interno di un sistema molto più ampio di produzioni convenzionali; inoltre, per altri contaminanti, come ad esempio gli OGM, sono stati stabiliti limiti massimi di residui pari a quelli dei prodotti convenzionali; se viene assunto lo 0,01 mg/kg come limite massimo residuale per i prodotti non autorizzati in agricoltura biologica, oltre il quale il prodotto non può essere venduto come biologico, si presume che con quel valore o al di sotto di tale limite il prodotto risulta conforme, quindi biologico. Occorre allora chiedersi come mai si rende necessaria l'apertura di un'indagine, da parte degli organismi di controllo, dato che l'eventuale contaminazione viene già classificata come accidentale e tecnicamente inevitabile; i laboratori di analisi, ancorché accreditati, si differenziano tra loro per diversi motivi, quali il metodo utilizzato per effettuare le analisi (per esempio gascromatografo, spettrometro di massa), le modalità di estrazione, i limiti di rilevabilità. Gli esiti dei laboratori hanno una variabilità che può arrivare a +/- 50 per cento del valore indicato in analisi, con la conseguenza che lo stesso prodotto per un laboratorio può risultare conforme, mentre per un secondo laboratorio può risultare non conforme; l'istituto superiore di sanità in occasione di una «giornata di formazione» indicava come necessario sottrarre al risultato ottenuto dall'analisi l'incertezza della misura e utilizzare il dato così depurato per stabilire la conformità ad un dato limite; considerata la variabilità del +/- 50 per cento delle determinazioni analitiche dei laboratori di analisi, tale variabilità dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei valori dei residui. Quindi, se il valore analitico riscontrato, ridotto del 50 per cento, risultasse inferiore al valore massimo di riferimento, 0,01 mg/kg, il prodotto potrebbe essere certificato come biologico; se si tiene conto della variabilità del +/- 50 per cento i laboratori di analisi, qualora la presenza di antiparassitari sia al di sotto della citata soglia numerica, non provvederebbero comunque ad interessare il competente organo di controllo al fine di consentire ogni attività finalizzata ad accertare eventuali cause di contaminazione presso l'operatore coinvolto; prendendo spunto da paesi Nord europei quali la Germania, che hanno fatto e fanno scuola in questo settore, secondo i principi della BNN guides lines , a parere dell'interrogante sarebbe opportuno prevedere modifiche che siano volte a modificare l'allegato al decreto ministeriale n.309 del 2011, escludendo l'avvio di un'indagine da parte dell'organismo di controllo al fine di valutare la causa volontaria o accidentale della contaminazione anche in presenza di una quantità minima di residui nonché l'accertamento, da parte dell'organismo di controllo, della natura accidentale e tecnicamente inevitabile della presenza di residui, anche quando questi hanno valori al di sotto del limite; infine, i campionamenti dovrebbero riguardare solo i prodotti nella loro forma edibile–: se non ritenga necessario apportare le opportune modifiche all'allegato al decreto ministeriale n.309 del 2011, tenendo in considerazione le indicazioni proposte dall'interrogante e dall'istituto superiore di sanità, nonché le valutazioni sull'impatto che il decreto ministeriale medesimo ha avuto sui prodotti biologici italiani, nonché tenendo conto del fatto che un prodotto certificato come biologico in nord Europa, sul quale viene applicato il criterio del +/- 50 per cento, può essere importato nel nostro Paese. (5-01821)
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