INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01627 presentata da SIRAGUSA ALESSANDRA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090714
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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01627 presentata da ALESSANDRA SIRAGUSA martedi' 14 luglio 2009, seduta n.202 SIRAGUSA e GHIZZONI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: nell'anno accademico 1991/92 veniva istituita, con decreto rettorale dell'Universita' di Palermo, la Scuola diretta a fini speciali per operatori tecnico scientifici per i beni culturali ed ambientali-settore archeologico, la cui durata triennale riconosceva competenze specifiche in tre aree di formazione: a) area delle metodologie e delle tecniche di scavo; b) area dell'archeologia classica, post-classica e medievale; c) area del restauro; si trattava di corsi universitari ufficiali, come recitava l'articolo 7 del bando di concorso a numero limitato (articolo 5), istituiti dalla facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Palermo (articolo 1), a cui si accedeva per il tramite di un pubblico concorso (articolo 8); l'entita' delle tasse era equivalente a quella pagata da tutti gli studenti universitari; la frequenza ai corsi era obbligatoria e la durata degli studi era fissata in anni tre; all'epoca, questi corsi di studio venivano ufficiosamente intesi quali «lauree brevi», inseriti al I livello della classe degli studi universitari (6° livello EQF), riconoscendo loro una valenza tecnica specializzante alla stregua dei «baccalaureati» di tipo anglosassone; a seguito della riforma degli ordinamenti didattici universitari (legge 19 novembre 1990, n. 341), codeste scuole furono soppresse e commutate in corsi di diploma universitario che, a loro volta, il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 sostituiva con le «lauree triennali», il cui fine risultava essere identico a quello che il legislatore delle «scuole a fini speciali», in seguito «diplomi universitari», si era prefisso ab origine; quest'ultima riforma (di cui al decreto ministeriale n. 509), nel tentativo di europeizzare i nuovi titoli accademici italiani, ha messo in discussione il valore degli studi di I livello del cosiddetto «vecchio ordinamento» aprendo la strada ad ingiuste distinzioni; la nuova legge, infatti, non ha previsto l'equiparazione/equipollenza dei vecchi titoli anzidetti con la corrispondente laurea di I livello, ma si e' comunque preoccupata, giustamente, di dichiarare equipollenti e lauree quadriennali a quella nuova di durata quinquennale; la riforma di cui al decreto ministeriale n. 509 prevede per gli studenti gia' diplomati alle scuole universitarie, o per i «diplomati universitari» (si fa presente, tra l'altro, che neanche queste due categorie di diplomi furono dichiarati, a loro volta, equipollenti, eccetto che per quella riportata alla legge 14 gennaio 1999, n. 4, articolo 1, comma 20), semplicemente l'iscrizione ai corsi di laurea triennale, delegando ai Consigli di facolta' la valutazione del percorso di studio che, nella maggior parte dei casi, si fa appena corrispondere all'iscrizione al II anno della facolta' omologa; in base a quanto sopra descritto lo studente dovrebbe sottostare ad altri due anni di studio (comprensivi della redazione di una nuova dissertazione finale) che, sommati ai tre gia' frequentati, porterebbero a 5 anni il suo curriculum di studi, oggi sufficienti ad acquisire addirittura la «laurea specialistica»; cio' non sembra equo, soprattutto perche' mette in discussione la titolarita' e la competenza accademica gia' conseguita da quanti hanno seguito un percorso (scuole a fini speciali, DU) che, nell'intendimento del legislatore, era lo stesso di quello che oggi si riconosce alle lauree triennali; la mancanza di provvedimenti espressamente dichiarativi di equipollenza-equivalenza non impedisce che essa possa desumersi, anche implicitamente, da fonti normative indirette, sia ai fini didattici sia ai fini dell'ammissione a pubblici concorsi per l'accesso a livelli funzionali del pubblico impiego per le quali e' prevista la laurea di primo livello; si pone a tal fine all'attenzione la norma di cui al comma 10, dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 «Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, che cosi' dispone: 10. I diplomi conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e alla legge 10 agosto 2000, n. 251 e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 attivati dalle universita'»; l'articolo 22 della successiva legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante una «Disposizione interpretativa» ha voluto precisare che: «Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi universitari di assistente sociale»; con la nota del 3 febbraio 2003, prot. 245, ai Rettori delle universita' il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca-Dipartimento per la programmazione economica, il coordinamento e gli affari economici-SAUS Ufficio VI, ha precisato che l'espressione «diplomi universitari di assistente sociale» contenuta nel richiamato articolo 22 deve intendersi riferita esclusivamente: ai diplomi universitari in servizio sociale (D.U-S.S.) istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341; ai diplomi di assistente sociale conseguiti presso le Scuole dirette a fini speciali universitarie di assistente sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982; ai diplomi di assistente sociale e di servizio sociale gia' rilasciati dalle Scuole universitarie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 1989 (Universita' di Siena, Parma, Firenze, perugina, Pisa, Roma La Sapienza e Istituto pareggiato «Maria SS. Assunta» di Roma e Cagliari); ai diplomi di assistente sociale «convalidati» dalle universita' sedi di scuole dirette a fini speciali universitarie di assistente sociale e di corsi di diploma universitario in servizio sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987; la precisazione del Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca di cui alla nota 3 febbraio 2003 protocollo 245, e' stata indirettamente confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 409/05 con la quale - pronunciando sul dubbio di costituzionalita' della «norma interpretativa» dell'articolo 22 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sollevato dal TAR Calabria relativamente alla parte che escludeva ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica e agli altri corsi di formazione post-laurea i diplomi di assistente sociale rilasciati da scuole dichiarate idonee con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 e i diplomi di assistente sociale regolamentati dall'articolo 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 integrato dal decreto ministeriale n. 340 del 1998 - la Corte ha dichiarato che la norma dell'articolo 22 «non puo' essere considerata irragionevole nel contesto della normativa esistente», confermando implicitamente la valenza, ai fini dell'iscrizione al corso di laurea specialistica del diploma universitario in servizio sociale (D.U.S.S.) e dei diplomi di assistente sociale «universitari» indicati nella nota ministeriale; considerata quindi la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», secondo la quale «per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea...», non puo' non concludersi che la norma di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 abbia comportato l'equiparazione-equivalenza del diploma universitario in servizio sociale e dei diplomi di assistente sociale «universitari» in essa considerati alla laurea di primo livello, classe 6, scienze del servizio sociale; l'equiparazione-equivalenza qui evidenziata non appare modificata ma, anzi, rafforzata dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509», che ha sostituito la denominazione «laurea specialistica» con «laurea magistrale»; l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 stabilisce infatti: «Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale»; deve pertanto concludersi che la norma di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 402 del 2001 abbia determinato la sostanziale equiparazione-equipollenza del diploma universitario in servizio sociale e degli altri diplomi di assistente sociale «universitari» sopra richiamati alla laurea di primo livello (classe 6-scienze del servizio sociale e, quindi, laurea classe L 39 in servizio sociale introdotta con decreto ministeriale 16 marzo 2007 «Determinazioni delle classi delle lauree universitarie») sia sotto il profilo didattico sia, come automatico effetto consequenziale, sotto il profilo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali e' richiesto il possesso della laurea di primo livello -: se non ritenga opportuno, anche alla luce di quanto illustrato in premessa, adottare iniziative volte a sancire l'equipollenza-equivalenza del diploma delle scuole dirette a fini speciali e del diploma universitario, ambedue aventi avuto durata triennale, alla laurea di primo livello. (5-01627)
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20090714-20091020
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
GHIZZONI MANUELA (PARTITO DEMOCRATICO)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
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