INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01537 presentata da GRATICOLA CLAUDIO (LEGA NORD) in data 19950913
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Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio) prevede la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali; in data 11 giugno 1995 la proposta referendaria tesa ad abrogare la norma di cui sopra e' stata nettamente respinta; il pretore di Castelnuovo di Porto, dottor Giuseppe Renato Croce, aveva emanato, alla fine del 1992, un'ordinanza con la quale consentiva l'apertura festiva a un'azienda locale della grande distribuzione, la Punto casa; numerose societa' commerciali, per assicurarsi la sua giurisdizione, hanno trasferito la sede legale nel comune laziale, diverse delle quali, oltretutto, allo stesso indirizzo; il suddetto pretore ha emanato, negli ultimi due anni, oltre una ventina di provvedimenti che consentono ad altrettante aziende della grande distribuzione sparse in tutta Italia di esercitare l'attivita' anche di domenica; secondo il giudice, la citata legge 558/71 avrebbe contrastato con l'articolo 30 del Trattato di Roma che assicura la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea; la Corte di giustizia delle Comunita' europee, con sentenza in data 2 giugno 1994, ha rigettato la tesi del pretore dichiarando che: "l'articolo 30 del Trattato CEE va interpretato nel senso che non si applica ad una normativa nazionale sull'orario di apertura dei pubblici esercizi che non si applica ad una normativa nazionale che vale per tutti gli operatori economici che svolgono attivita' sul territorio nazionale che incide allo stesso modo, in diritto e in fatto, sulla vendita dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti dagli stati membri"; al Corte di Cassazione, a sezioni unite, con sentenza 9129/94 depositata il 4 novembre, ha stabilito che la chiusura domenicale non contrasta con il Trattato di Roma e che la verifica della legittimita' dei singoli provvedimenti della pubblica amministrazione compete al giudice amministrativo; in data 27 settembre 1994, l'interrogante ha segnalato il comportamento del citato pretore al Consiglio Superiore della Magistratura e detta segnalazione e' stata integrata con un successivo documento, in data 2 novembre, sottoscritto da altri tre deputati; in data 2 novembre 1994 il comportamento del pretore, dottor Croce, e' stato altresi' segnalato al procuratore generale della Corte di Cassazione, dottor Sgroi, ed all'allora Ministro di grazia e giustizia, onorevole Biondi; il pretore prosegue imperterrito e le imprese commerciali interessate continuano a tenere aperto la domenica; se l'interrogando Ministro sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e in tal caso quali iniziative abbia o intenda intraprendere nei confronti del dottor Croce e se ritenga opportuno attivarsi al fine di ripristinare la corretta applicazione della normativa vigente, interrompendo cosi' un'assurda discriminazione tra grande e piccola distribuzione. (5-01537)
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19950913-19951205
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01537 presentata da GRATICOLA CLAUDIO (LEGA NORD) in data 19950913
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
DEVECCHI PAOLO (LEGA NORD)
PERABONI CORRADO ARTURO (MISTO)
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2014-05-14T20:41:14Z
5/01537
GRATICOLA CLAUDIO (LEGA NORD)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
19951205