INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01397 presentata da TURCO TANCREDI (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 06/11/2013

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Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-01397 presentato da TURCO Tancredi testo di Mercoledì 6 novembre 2013, seduta n. 112 TURCO , TERZONI , MANNINO , LOREFICE , DE LORENZIS , NICOLA BIANCHI , BUSINAROLO , PARENTELA , BECHIS e D'UVA . — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che: legge regionale della regione Veneto del 12 agosto 2011, n.17 pubblicata sul BUR della regione Veneto al n.61 del 2011, «Disciplina dell'attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra» – consente a vari soggetti la ricerca, l'individuazione, il dissotterramento, e l'asporto dei reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale senza, in realtà, regolamentare il destino che gli stessi sopporteranno una volta che saranno stati asportati dai luoghi in cui giacciono da oltre 97 anni; la raccolta viene disciplinata in modo piuttosto disinvolto, e si consente, previa autorizzazione, l'asporto dei reperti mobili e cimeli a particolari soggetti: a) «che attestano idonee conoscenze dei luoghi di esercizio della attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra» (articolo 2, comma 2); b) ovvero «agli iscritti ad associazioni storico-culturali senza fini di lucro e agli iscritti alle associazioni combattentistiche e d'arma» (articolo 2, comma 3); leggi simili riguardanti la ricerca ed il distacco delle vestigia e dei cimeli della prima guerra mondiale sono state varate anche nelle altre regioni alpine interessate dal teatro della grande guerra ovvero le regioni Friuli-Venezia-Giulia e Lombardia; il decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137», indica quali siano i beni culturali: articolo 10, Beni culturali, comma 3: «Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose»; ed ancora all'articolo 11, Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela, comma 1 lettera i) : «le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2»; articolo 50, Distacco di beni culturali: «2. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia»; questa legge della regione Veneto e simili leggi del Friuli-Venezia Giulia e della Lombardia, permettono sostanzialmente a privati non in possesso di titoli idonei inerenti a specifiche competenze in materia dei beni culturali ed in assenza di riconosciute capacità e conoscenze storico-artistiche di poter distaccare e fare propri i cimeli della prima guerra mondiale; viene, quindi, data la possibilità di asportare dal luogo di ritrovamento tutta una serie ai cimeli storico-militari che per i modi nei quali può essere attuata non dà alcuna garanzia relativamente al corretto recupero ed al trattamento conservativo che sarà riservato a tali cimeli, poiché, non viene richiesta alcuna preparazione o competenza specifica né alcuna particolare consapevolezza del valore storico dei reperti da parte del soggetto che effettua la ricerca ed il distacco; la regione Veneto prevede di fatto la facoltà di rilasciare un permesso, che non è abilitata a concedere, di «recuperare» beni culturali appartenenti allo Stato (proprietà dichiarata dal Codice dei beni culturali – decreto legislativo n.42 del 2004), senza la previa autorizzazione della soprintendenza dei beni culturali; tali soggetti, non qualificati, anche se autorizzati, potranno cercare ed asportare a loro piacimento in tutta la regione Veneto i cimeli della prima guerra mondiale e farne ciò che vogliono: sia arricchendo costose collezioni private che nella quasi totalità dei casi saranno tenute nascoste per anni, sia, (ancora peggio) ponendoli in vendita sui mercati rionali o tematici dell'usato; si offre, quindi, a tali soggetti non titolati, quella che agli interroganti appare una facile scappatoia normativa che permette a «pochi eletti» di godere di un patrimonio che appartiene alla comunità e deve restare pubblico e che una volta rimosso nel modo errato non sarà mai più possibile ricostituire; il provvedimento adottato dall'amministrazione regionale veneta finisce per valorizzare, perciò ad avviso dell'interrogante, persone non competenti; si ritiene potrebbe essere più consono con le finalità di conservazione del patrimonio storico-militare italiano della prima guerra mondiale, riservare tale attività di ricerca e recupero a progetti nazionali e/o regionali congiunti e dedicati, che garantiscano l'impiego di soggetti titolati, auspicabilmente in possesso di lauree in materia di conservazione dei beni culturali, dotati della necessaria preparazione tecnica specifica, nel pieno rispetto della normativa nazionale di settore; il tutto con la ragionevole aspettativa che grazie alla supervisione dell'ente pubblico preposto alla ricerca e recupero, i reperti e cimeli che siano stati individuati, possano essere correttamente asportati dal sito di ritrovamento ed affidati in mani competenti per la loro successiva conservazione e valorizzazione con lo scopo dichiarato di andare a costituire un patrimonio storico-militare pubblico, non esclusivamente italiano ma globale e quindi alla portata di tutti–: se il Governo ritenga di assumere iniziative, anche con il coinvolgimento delle regioni, per assicurare una più piena salvaguardia dei beni e reperti storici e militari della prima guerra mondiale. (5-01397)
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BECHIS ELEONORA (MOVIMENTO 5 STELLE) 
BIANCHI NICOLA (MOVIMENTO 5 STELLE) 
BUSINAROLO FRANCESCA (MOVIMENTO 5 STELLE) 
D'UVA FRANCESCO (MOVIMENTO 5 STELLE) 
DE LORENZIS DIEGO (MOVIMENTO 5 STELLE) 
LOREFICE MARIALUCIA (MOVIMENTO 5 STELLE) 
MANNINO CLAUDIA (MOVIMENTO 5 STELLE) 
PARENTELA PAOLO (MOVIMENTO 5 STELLE) 
TERZONI PATRIZIA (MOVIMENTO 5 STELLE) 
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