INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01320 presentata da ZANETTI ENRICO (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA) in data 29/10/2013
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic5_01320_17 an entity of type: aic
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01320 presentato da ZANETTI Enrico testo di Martedì 29 ottobre 2013, seduta n. 107 ZANETTI , SOTTANELLI e SBERNA . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: ai sensi dell'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta; qualora dai controlli automatici eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, i relativi esiti sono portati a conoscenza dei contribuenti e dei sostituti di imposta, per evitare la reiterazione degli errori e por consentire la regolarizzazione degli aspetti formali; l'amministrazione finanziaria comunica gli esiti dei «controlli automatizzati» tramite raccomandata, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5, della legge n.212 del 2000, direttamente al contribuente/sostituto d'imposta; in alternativa, alla comunicazione cartacea inviata direttamente al contribuente, è possibile trasmettere gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni per via telematica, tramite il canale Entratel, all'intermediario abilitato che ha curato la trasmissione della relativa dichiarazione, a condizione che l'opzione dell'avviso telematico sia stata esplicitamente manifestata dal contribuente in sede di compilazione della dichiarazione e alla contestuale accettazione, da parte dell'intermediario, a riceverlo; in caso di esercizio di tale opzione il contribuente può usufruire di un termine più ampio (90 giorni invece di 30) entro il quale regolarizzare la propria posizione; l'intermediario può revocare la scelta espressa in dichiarazione solo se sussistono reali e gravi cause ostative alla ricezione dell'avviso telematico (quali la cessazione del rapporto di assistenza, l'impossibilità a reperire il contribuente): in questi casi vi è l'automatico invio della comunicazione cartacea al contribuente; nel caso di ricevimento della comunicazione in via cartacea, il contribuente o sostituto di imposta, qualora rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, può fornire chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'avviso, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 a n.600; qualora la comunicazione di irregolarità sia corretta e le somme richieste con la comunicazione siano effettivamente dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.462 del 1997, l'iscrizione a ruolo non è eseguita qualora il contribuente o il sostituto di imposta versi il relativo importo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o, nel caso in cui vengono forniti i chiarimenti, dal ricevimento della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme dovute; in entrambi i casi le sanzioni amministrative ordinarie dovute (pari al 30 per cento) sono ridotte ad un terzo; nel caso di comunicazione telematica, secondo quanto stabilito dall'articolo 2- bis , comma 1, lettera a) , del decreto-legge n.203 del 2005, l'intermediario che riceve un avviso telematico deve portare a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo automatizzato in modo tempestivo, e comunque entro trenta giorni dalla data in cui l'avviso telematico è reso disponibile (non dalla data in cui l'avviso è «prelevato dall'intermediario»); il comma 3 del medesimo articolo 2- bis prevede che, a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'invio telematico a cura dell'amministrazione finanziaria, cominciano a decorrere i trenta giorni entro i quali o vengono forniti i necessari chiarimenti oppure deve essere eseguito il versamento, per poter beneficiare della riduzione ad un terzo della sanzione ordinaria; con la circolare 47/E/2009 l'Agenzia delle entrate ha illustrato i diversi passaggi procedurali che caratterizzano la trasmissione degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni in via telematica all'intermediario; i vantaggi dell'avviso telematico sono che il contribuente ha un termine più ampio di novanta giorni (rispetto ai trenta giorni riservati alla comunicazione cartacea) per effettuare il pagamento in acquiescenza delle somme richieste in relazione ai tardivi o agli omessi pagamenti fruendo della riduzione della sanzione ordinaria, nonché il fatto che l'intermediario abilitato assiste direttamente il contribuente, sia predisponendo la dichiarazione e trasmettendola in via telematica, sia ricevendo dall'Agenzia delle entrate gli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione via mail e, nel caso di avviso di irregolarità, può contattare direttamente l'ufficio, mediante appositi canali telematici quali PEC e CIVIS, al fine di risolvere le problematiche riscontrate; si sono verificati casi in cui i contribuenti o gli intermediari stessi hanno dovuto pagare cartelle di pagamento, nonostante si siano attenuti al dispositivo normativo che concede al pagamento degli avvisi telematici con sanzioni ridotte il termine di novanta giorni; uno di questi casi segnalati è quello in cui veniva notificato ad un professionista iscritto all'ordine dei commercialisti di Brindisi, a mezzo canale Entratel, avviso di irregolarità per omesso pagamento di acconti di imposta, con conseguenti sanzioni e relativi interessi; il medesimo intermediano segnalava, a mezzo canale CIVIS, una piccola difformità sull'avviso richiedendone la rielaborazione e, dopo la consegna del nuovo avviso rielaborato, si procedeva con il pagamento dilazionato, con prima rata entro i novanta giorni di tempo concessi dall'avviso originario e con sanzioni ridotte; dopo un anno, l'amministrazione finanziaria notificava una cartella di pagamento sostenendo che l'elaborazione del nuovo avviso comportava l'obbligo di pagare entro trenta giorni, con conseguente caducazione dal termine originario; l'intermediario inviava istanza di sgravio in autotutela, sostenendo che nessuna norma prevede la caducazione, e che invece, con la concessione di ulteriori trenta giorni dal nuovo avviso, si intende dare al contribuente l'opportunità di pagare con adeguata tempistica; nonostante questo, l'ufficio territoriale delle entrate rifiutava lo sgravio e rimandava di fatto la questione al contenzioso, adducendo una nota di servizio interna all'Agenzia che precisava che, «in caso di rideterminazione in sede di autotutela di somme dovute su avviso telematico inviato all'intermediario, il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della nuova comunicazione (che di fatto determina un nuovo esito), non potendosi più fare riferimento al termine di novanta giorni originario»; successivamente Equitalia, ignara della imminente udienza di sospensione della cartella, richiedeva il pignoramento mobiliare e, al fine di bloccare l'esecuzione, si richiedeva la rateazione della cartella; l'itermediario veniva diffidato dal cliente a provvedere a proprie spese al pagamento di quanto dovuto, considerata la «giusta» estraneità ai fatti del cliente, e veniva esortato alla denuncia del sinistro con conseguenze sul proprio attestato di rischio professionale per qualcosa di cui non si riteneva responsabile; non si tratta di un caso isolato, casi simili capitano spesso in varie parti del territorio italiano a professionisti che quotidianamente sono posti di fronte ad adempimenti estenuanti per semplificare, in qualità di intermediari, l'attività di controllo degli uffici finanziari–: se non ritenga opportuno l'emanazione di un'ulteriore circolare dell'Agenzia delle entrate per fare chiarezza su quanto esposto in premessa in merito ai passaggi procedurali e alla decorrenza dei termini relativi agli avvisi bonari telematici, al fine di evitare il verificarsi di altri casi analoghi. (5-01320)
xsd:string
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01320 presentata da ZANETTI ENRICO (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA) in data 29/10/2013
Camera dei Deputati
xsd:integer
1
20131030
20131029
20131029-20131030
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01320 presentata da ZANETTI ENRICO (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA) in data 29/10/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=9&idDocumento=5/01320
SOTTANELLI GIULIO CESARE (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA)
SBERNA MARIO (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA)
xsd:dateTime
2018-05-16T14:10:02Z
5/01320
ZANETTI ENRICO (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA)
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=6&idDocumento=5/01320