INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01280 presentata da DE GIROLAMO NUNZIA (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20090408

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-01280 presentata da NUNZIA DE GIROLAMO mercoledi' 8 aprile 2009, seduta n.161 DE GIROLAMO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: nella procedura di Concordato Preventivo n. 1 del 2008 del Tribunale di Napoli, il debitore proponeva istanza di transazione fiscale ai sensi dell'articolo 182-ter della legge fallimentare; il credito tributario, nella fattispecie ha natura chirografaria e, come per legge, nella domanda ex articolo 160, della legge fallimentare l'Agenzia delle entrate di Napoli veniva trattata come il miglior creditore chirografario con proposta di pagamento pari all'80 per cento dell'importo dovuto nell'arco temporale di un triennio; nella domanda era evidenziata la convenienza per tutti i creditori di aderire alla proposta a causa soprattutto del fondato pericolo di incremento fortissimo del passivo, per la parte chirografaria, in ipotesi di fallimento, con pregiudizio di tutti i creditori ed effetti devastanti sulle aspettative di soddisfo; era altresi' evidenziato il ritardo con cui i creditori avrebbero beneficiato di riparti in caso di fallimento nonche' il tragico impatto sociale con la perdita di numerosissimi posti di lavoro; la veridicita' di quanto esposto dal debitore relativamente ai dati contabili, alla fattibilita' del piano concordatario e la convenienza rispetto al fallimento erano attestati da relazione di un professionista ex articolo 161 della legge fallimentare; il pubblico ministero esprimeva parere favorevole al piano proposto; l'Agenzia delle entrate di Napoli, in sede di adunanza dei creditori, in data 23 dicembre 2008 con nota a firma dei direttore Maria Giordano esprimeva voto contrario all'approvazione della proposta di Concordato, dichiarando di non ritenere ammissibile la proposta; il voto contrario era giustificato sostanzialmente dalla difformita' degli importi dichiarati dal debitore e dai commissari giudiziali, rispetto a quanto riscontrato dall'Agenzia, (circa 30.000,00 euro), alla mancata presentazione del modello 770 per gli anni 2004/2005, nonostante il debitore avesse esplicitato per le vie brevi di non essere tenuto per le citate annualita' al citato adempimento; altri motivi di diniego erano rappresentati dalla rilevanza dell'importo dovuto (circa 500.000,00 euro) e dalla complessita' della vicenda societaria; il concordato e' stato approvato, nonostante il voto contrario dell'Agenzia delle entrate, dalla maggioranza dei creditori (circa il 90 per cento) ivi compresi coloro ai quali veniva offerta una percentuale (30,86 per cento) di gran lunga inferiore a quella offerta all'Erario (80 per cento); i commissari giudiziali (3 professionisti di cui un professore universitario) nella relazione ex articolo 172 della legge fallimentare confermavano quanto asserito nel piano proposto esprimendo parere favorevole e ribadendo la convenienza della procedura rispetto all'ipotesi fallimentare; sulla base di quanto premesso e' certo che il credito erariale sara' soddisfatto in misura maggiore ed in tempi minori rispetto all'alternativa dei fallimento che, invece pare all'interrogante, l'Ufficio avrebbe preferito visto il voto contrario espresso; peraltro la competenza sul giudizio di ammissibilita' della proposta di concordato spetta al Tribunale di Napoli e non al Direttore dell'Agenzia delle entrate e che, nella fattispecie il Collegio si era gia' espresso in senso favorevole, altrimenti non si sarebbe proprio giunti alla votazione -: se l'Ufficio, ai fini dell'espressione del voto, abbia tenuto conto dei princi'pi di economicita' ed efficienza dell'azione amministrativa e della tutela degli interessi erariali, esprimendo un giudizio negativo sul concordato a causa dell'ingente ammontare del credito vantato, della presunta omessa presentazione del modello 770 e della complessita' della vicenda; se l'Ufficio, per evitare il cagionarsi di danni erariali, contrariamente a quanto avvenuto, avrebbe dovuto valutare l'effettiva possibilita' di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di accordo transattivo rispetto all'ipotesi di avvio della procedura fallimentare; se l'Ufficio, alla luce anche della Circolare n. 40/E del 18 aprile 2008, abbia tenuto conto degli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, della continuita' dell'attivita' produttiva e della complessiva esposizione debitoria dell'impresa (oltre 21.600.000,00 euro); se, infine, come indicato nella Circolare, l'Ufficio, nell'esprimere un parere, abbia tenuto conto della presentazione da parte del debitore di un'idonea garanzia, giacche nella fattispecie il concordato e' garantito da un terzo con un patrimonio immobiliare di oltre 18.000.000,00 di euro; quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti di eventuali responsabili che, per colpa, negligenza o omissioni abbiano contribuito all'espressione di un parere che all'interrogante appare in totale contrasto con il principio della tutela degli interessi dello Stato; quali azioni e iniziative si intendano intraprendere per evitare, laddove, contrariamente al caso di cui in premessa, i crediti erariali abbiano un peso determinante nel raggiungimento delle maggioranze per l'approvazione del concordato, che giudizi, secondo l'interrogante, privi di logica possano determinare gravi danni allo Stato e all'azienda ed essere comunque contrari alla logica della riforma che considera preminente, ove possibile, la conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa. (5-01280)
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