INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01012 presentata da CAMPATELLI VASSILI (PROG.FEDER.) in data 19950329
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic5_01012_12 an entity of type: aic
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: a norma dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i lavoratori collocati in mobilita' che intendono intraprendere un'attivita' autonoma o associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita', cumulabile con i benefi'ci dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49; questa disposizione consente di trasformare validamente un sussidio alla disoccupazione temporanea in un investimento in attivita' esistenti o in un incentivo alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali, favorendo il mantenimento dei livelli di occupazione, senza oneri aggiuntivi per lo Stato; la corresponsione anticipata dell'indennita' in un'unica soluzione e' soggetta a tassazione ordinaria; si applicano quindi le aliquote progressive dell'imposta personale sul reddito, stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi del 1986; tale circostanza determina per i lavoratori in mobilita' un carico fiscale pari a circa il doppio del prelievo sul trattamento corrisposto mensilmente; un onere cosi' elevato da ridurre in misura significativa la convenienza a ricorrere all'anticipazione -: se non ritenga opportuno porre allo studio un'urgente modifica legislativa, al fine di garantire l'equiparazione dell'anticipazione dell'indennita' di mobilita' al trattamento di fine rapporto, applicando un regime di tassazione separata. (5-01012)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01012 presentata da CAMPATELLI VASSILI (PROG.FEDER.) in data 19950329
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
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5/01012
CAMPATELLI VASSILI (PROG.FEDER.)