INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00785 presentata da CORDONI ELENA EMMA (L' ULIVO) in data 06/03/2007

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00785 presentata da ELENA EMMA CORDONI martedì 6 marzo 2007 nella seduta n.120 CORDONI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che: con legge 2 gennaio 1991, n. 1, è stato istituito l'Albo unico nazionale dei promotori finanziari; in virtù di tale normativa la professione viene esercitata in base ad un rapporto di agenzia monomantatario con banche e SIM, previa iscrizione all'Albo unico tenuto dalla Consob. Precedentemente al 1991 era necessaria l'iscrizione al ruolo agenti di commercio presso la Camera di commercio per poter avere mandato da una società del settore finanziario. Di conseguenza veniva richiesta l'iscrizione all'Enasarco; la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha disciplinato il regime previdenziale di base della categoria dei promotori finanziari, disponendo dal 1 o gennaio 1997 l'iscrizione dei promotori finanziari con mandato di agenzia alla gestione commercianti Inps, con evidenza contabile separata, sancendo così, anche ai fini previdenziali, una netta differenziazione tra la figura del promotore finanziario e quella dell'agente di commercio; l'Anasf (Associazione nazionale dei promotori finanziari) ha sempre sostenuto che: a) avere un contratto di agenzia non significa tout court essere agenti di commercio; b) i promotori finanziari non possono avere due previdenze obbligatorie, ambedue a ripartizione; c) l'unica forma di previdenza obbligatoria individuata per i promotori finanziari dalla legge 662/1996 è quella Inps con una sua evidenza contabile separata; d) la retribuzione di gran parte di promotori finanziari è composta per la maggior parte da commissioni di management fee (assistenza) e solo per una parte minima, o minoritaria, da commissioni di collocamento; e) il riconoscimento della possibilità del contratto di consulenza (da aggiungere a quello di agenzia) individua una figura composita di professionista, non riconducibile in alcun modo a quella di agente di commercio; f) i contributi possono e devono essere utilizzati più proficuamente per una previdenza complementare a capitalizzazione anche tenuti presenti gli orientamenti in merito e la riforma previdenziale ormai varata; il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio atto del 30 aprile 2001, avente ad oggetto «applicabilità del regime previdenziale Enasarco ai promotori finanziari», dopo un'analisi civilistica della figura del promotore finanziario, ha riconosciuto che alla luce della legge n. 1 del 1991, del decreto «Eurosim» n. 416 del 1996 e «da una analisi civilistica della figura del promotore finanziario emerge, ad avviso di questo Ministero, una chiara differenziazione della figura dell'agente di commercio rispetto a quella del promotore finanziario» e pertanto la mancanza di presupposti per l'assoggettamento a tutela previdenziale Enasarco; cinque anni dopo, invece, la risposta all'istanza di interpello presentata - ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004 - dalla Fondazione Enasarco al Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 ottobre 2005, in merito all'assoggettabilità dei promotori finanziari all'obbligo contributivo Enasarco, si esprime in senso contrario al precedente atto del 2001, ricomprendendo i promotori finanziari nella categoria degli agenti di commercio e, conseguentemente, sostenendo l'obbligo per gli stessi all'assoggettamento alla previdenza Enasarco -: se il Ministro non ritenga opportuno adottare le necessarie iniziative normative ed interpretative atte a modificare l'attuale assetto contributivo dei promotori finanziari che ad oggi sono obbligati a due contribuzioni obbligatorie (Inps ed Enasarco) ripristinando la volontà prevista dalla legge 662 del 1996 tenendo conto delle caratteristiche giuridiche dei promotori finanziari.(5-00785)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 
20071003 

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