INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00679 presentata da STRADELLA FRANCO (FORZA ITALIA) in data 07/02/2007

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00679 presentata da FRANCO STRADELLA mercoledì 7 febbraio 2007 nella seduta n.105 STRADELLA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che: alla luce della legislazione vigente, si stanno verificando incertezze applicative circa il regime di trasporto via mare di determinati materiali e, in particolare, di materiali contenenti amianto; il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 265, comma 2, prevede che in attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195, comma 2, lettera i) , e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali; in particolare i rifiuti pericolosi sono assimilabili alle merci pericolose; lo stesso concetto di assimilazione, introdotto con decreto «Ronchi» (n. 22/97), viene oggi ribadito dal nuovo testo di riforma ambientale (decreto legislativo 152/06); il decreto legislativo n. 152, che recepisce le più recenti direttive comunitarie, è il punto di riferimento normativo sui rifiuti; il codice civile della Repubblica italiana al II capo (dell'applicazione della legge in generale) delle «disposizioni sulla legge in generale, all'articolo 15, prevede che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore; nel rispetto del combinato degli articoli 193, comma 12, e 265, comma 2, del decreto legislativo n. 152, il trasporto dei rifiuti pericolosi via mare e le relative operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali, resta assoggettato alle disposizioni vigenti in materia di merci pericolose in considerazione della prescritta assimilazione degli stessi rifiuti pericolosi a queste ultime e ciò, quanto meno, sino all'emanazione delle norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti; lo stoccaggio dei rifiuti ( rectius : dei rifiuti pericolosi) all'interno della suddetta area è ancora assentibile alla stregua dei criteri e delle vigenti prescrizioni che riguardano le merci ( rectius : le merci pericolose) in attesa di essere imbarcate sulle navi; il decreto 31 ottobre 1991, n. 459, articolo 7, comma 2, è superato dalla vigente legge quadro sui rifiuti (decreto legislativo n. 152/06) che assimila, limitatamente al trasporto via mare ed alle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali, ed in attesa dell'emanazione di specifiche norme regolamentari e tecniche, i rifiuti alle merci ed i rifiuti pericolosi alle merci pericolose; il citato decreto n. 459 è superato perché la nuova legge (decreto legislativo n. 152 del 2006) regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore; ed è superato da un punto di vista tecnico in materia di merci pericolose in quanto abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, oltre a non essere applicabile al caso specifico perché si riferisce a rifiuti pericolosi; occorre pertanto comprendere se, ad avviso del Ministro e dei competenti uffici del suo dicastero, il trasporto via mare di rifiuti sia assimilato alle merci e se, dunque, i trasporti di rifiuti pericolosi sopra richiamati siano effettuabili con navi omologate IMDG e senza le restrizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto 31 ottobre 1991, n. 459; non risulta, inoltre, formalmente esplicitato se lo stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'area portuale sia assentibile alla stregua dei criteri e delle vigenti prescrizioni che riguardano le merci pericolose in attesa di essere imbarcate sulle navi -: se il Ministro intenda intervenire, per quanto di propria competenza, nei confronti della situazione evidenziata in premessa, con proprie iniziative normative o amministrative. (5-00679)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
20070208 

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