INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00353 presentata da BONO NICOLA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 30/10/2006

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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00353 presentata da NICOLA BONO lunedì 30 ottobre 2006 nella seduta n.062 BONO e LA RUSSA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: il Consiglio della provincia autonoma di Trento ha approvato la legge numero 5 del 7 agosto 2006, relativa al nuovo assetto del «Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione il 16 agosto n. 33, suppl. n. 2; l'articolo 24, comma 5 della citata legge sancisce che il regolamento interno dell'istituzione disciplina la modalità di costituzione e di funzionamento nonché i compiti specifici del Collegio docenti, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, in modo funzionale allo svolgimento delle attività spettanti ai docenti; la competenza della provincia autonoma di Trento in materia di istruzione è concorrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e, conseguentemente, l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 405 e successive modifiche stabilisce che la provincia autonoma di Trento può disciplinare gli organi collegiali nel rispetto dei princìpi fondamentali delle norme dello Stato; da dette norme, contenute nel decreto legislativo n. 297/94 si può desumere che i componenti degli OO.CC. sono tutti interni all'istituzione scolastica e individuati in numero fisso, oltre che la definizione dei livelli di autonomia di ciascun organo; in palese violazione del decreto legislativo 297/74, l'articolo 2, comma 5 della legge provinciale 5/2006 stabilisce, invece, che il regolamento interno dell'istituzione disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento, nonché i compiti specifici del Collegio dei docenti e che detto regolamento è approvato dal Consiglio dell'istituzione; l'articolo 22, relativo al «Consiglio dell'istituzione», recita che detto organo è composto da un minimo di undici membri che sono individuati con riferimento agli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, agli studenti del secondo ciclo e alle famiglie. Inoltre, stabilisce che lo statuto dell'istituzione può prevedere nell'ambito del consiglio dell'istituzione anche rappresentanti del territorio, indicando inoltre se tali soggetti partecipano alle sedute con o senza diritto di voto; l'articolo 35, relativo al «Piano provinciale per il sistema educativo» prevede che detto strumento stabilisca l'ottimale distribuzione sul territorio delle istituzioni scolastiche, le procedure per la definizione del piano stesso e le valutazioni dei suoi elementi costituivi. Il piano prevede altresì la distribuzione sul territorio delle istituzioni paritarie; a giudizio degli interroganti le norme contenute nella legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 vengono a determinare una ingiustificata e illegittima subordinazione del Collegio docenti rispetto al Consiglio dell'istituzione, violando il principio di indipendenza di ciascun organo; secondo gli interroganti, potendo essere prevista nel nuovo Consiglio d'istituzione la presenza di componenti esterni in numero non quantificato e con diritto di voto, si potrebbe creare la situazione in cui i membri esterni, prevalgano numericamente su quelli interni, e comunque, configurando una palese violazione della legge statale nella quale il numero dei componenti l'organo collegiale è fisso; a parere degli interroganti la provincia autonoma di Trento ha violato l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 405/88 e, indirettamente, lo Statuto di autonomia, e che tale decisione sia perfino suscettibile di rilevanza costituzionale; a giudizio degli interroganti, è del tutto inopportuno ed ingiustificato che, laddove vi sia presenza di scuole paritarie la Provincia rinunci al mantenimento e disponga perfino la chiusura di scuole pubbliche, ledendo in tal modo chiaramente le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2 della Costituzione, che sanciscono che la Repubblica istituisce scuole per tutti gli ordini e gradi -: se il Governo abbia adito la Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, al fine di promuovere una questione di legittimità costituzionale della legge n. 5 del 2006 e, in caso negativo, per quali motivi.(5-00353)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI 
20061214 

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