INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00309 presentata da OLIARO ROBERTA (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA) in data 11/06/2013

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00309 presentato da OLIARO Roberta testo di Martedì 11 giugno 2013, seduta n. 31 OLIARO . — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che: il settore del trasporto via mare è uno dei settori dell'economia marittima vulnerabile al confronto competitivo con gli altri porti mediterranei ed europei; nei porti nazionali dedicati prevalentemente ad operazioni di trasbordo da nave a nave (ed. « transhipment ») – Gioia Tauro, Cagliari e Taranto – si è registrata negli anni 2010, 2011 e 2012 una sostanziale tenuta dell'andamento dei traffici, anche in conseguenza del fatto che le autorità portuali di tali porti hanno goduto della facoltà di applicare in quegli anni il meccanismo sperimentale di flessibilità impositiva di cui all'articolo 5, comma 7- duodecies , del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) , del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14; il citato articolo 5, recante proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di transhipment ha previsto al comma 7- undecies che le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c) , della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.107, si applicassero a decorrere dal gennaio 2012; il medesimo articolo ha tuttavia disposto, al comma 7- duodecies , che «Nel rispetto delle finalità di cui al comma 7- undecies , in via sperimentale, per gli anni 2010, 2011 e 2012, nelle more della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n.296, alle Autorità portuali è altresì consentito, nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.107, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime»; tale comma ha pertanto previsto una fase sperimentale per gli anni 2010 e 2011 (successivamente prorogata anche per l'anno 2012 dall'articolo 11 del decreto-legge n.216 del 2011) nella quale le autorità portuali, nelle more del completamento dell'autonomia finanziaria, potevano stabilire l'importo delle tasse da applicare operando, solo in caso di riduzione della tassazione (che poteva arrivare fino all'azzeramento), una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero un corrispondente aumento delle altre entrate, conseguito attraverso la propria autonomia impositiva e tariffaria; l'introduzione della misura di flessibilità ha permesso ai porti nazionali che operano sulle linee di navigazione del transhipment di recuperare, almeno in parte, competitività rispetto agli scali nordafricani ed europei concorrenti, ove risultano pressoché inesistenti lavori di costo legata a regimi tributari; l'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013), ha da ultimo prorogato al 30 giugno 2013 la facoltà delle autorità portuali di variare le tasse portuali come adeguate dal citato decreto del Presidente della Repubblica 107 del 2009; il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2013, n.4, recante «Adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.107» ha previsto aumenti delle aliquote relative alla tassa di ancoraggio e portuale derivanti dalla rivalutazione ventennale in base al costo della vita dei tributi portuali i cui importi erano fermi al 1993; in particolare, le suddette aliquote sono aumentate applicando su ciascuna di esse il 75 per cento del tasso di inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1 o gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, risultato pari al 59,3 per cento; pertanto la misura della tassa di ancoraggio delle navi e delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate aumenta dal 2013 del 29,4 per cento dal 2014 di un ulteriore 15 per cento; l'onerosità di questi adeguamenti all'indice di inflazione degli ultimi anni, applicata nei porti italiani, rischia di dirottare i grandi gruppi armatoriali verso i porti europei e del Nord Africa più competitivi nelle operazioni di transhipment ; tuttavia, l'inasprimento dei tributi portuali può essere in parte attenuato dalla possibilità per le autorità portuali di diminuire fino all'azzeramento l'importo delle tasse stesse, facoltà che peraltro è prevista in via transitoria e che la legge di stabilità 2013 ha prorogato solo fino al 30 giugno 2013; il permanere delle sfavorevoli condizioni di mercato sul piano della competitività e l'incremento delle aliquote tributarie rendono necessaria l'introduzione di uno stabile meccanismo di flessibilità impositiva a favore delle autorità portuali–: se non ritenga opportuno che sia prorogata ulteriormente la fase sperimentale scadente al 30 giugno 2013 o sia addirittura prevista la stabilizzazione di tale meccanismo di flessibilità impositiva che ha consentito in questi anni ai porti italiani di transhipment di fronteggiare la forte concorrenza dei porti europei e nord-africani e di registrare una sostanziale tenuta dell'andamento dei traffici, con effetti positivi sia in termini di entrate fiscali e contributive sia in termini di impiego del personale. (5-00309)
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