INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00285 presentata da LEO MAURIZIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 10/10/2006

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic5_00285_15 an entity of type: aic

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00285 presentata da MAURIZIO LEO martedì 10 ottobre 2006 nella seduta n.050 LEO e CATANOSO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: il 15 dicembre 2005 sono scaduti i termini relativi ad adempimenti e versamenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2005 ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 2004, n. 3354 a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale od operativa, alla data del 29 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Catania interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna e da ordinanze sindacali di sgombero a seguito dello sciame sismico; nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 maggio 2005 - con il quale si disponeva la sospensione dei tributi fino al 15 dicembre 2005 - si stabilisce che «i versamenti non eseguiti per effetto della sospensione (che decorre dal 29 ottobre 2002 fino alla suddetta data del 15 dicembre 2005) sono effettuati in unica soluzione entro il 16 dicembre 2005, ovvero, a decorrere da tale ultima data e senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione»; la data del 15 dicembre 2005 è ormai abbondantemente trascorsa; il contribuente che ha optato per il pagamento rateale non è stato messo in condizione di poter effettuare il versamento della prima rata, stante che l'Agenzia delle entrate non ha fornito alcuna indicazione sulle modalità di pagamento e sui codici tributo da utilizzare per i diversi tributi; i giornali e le emittenze locali hanno contribuito ad aggravare il clima di assoluta incertezza e confusione divulgando la notizia - poi rivelatasi errata - di una proroga della sospensione tributaria quando in realtà l'unico provvedimento intervenuto è stata la proroga dello stato di emergenza concessa con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2005; tutto ciò ha spinto molti cittadini a non pagare; l'Agenzia delle entrate, sulla base di una interpretazione della Direzione regionale che gli interroganti reputano dubbia, ha sentenziato la decadenza da detto beneficio per i contribuenti che non hanno provveduto al versamento della prima rata entro il 16 dicembre 2005; il mancato pagamento di detta prima rata non è certo imputabile al contribuente, il quale - come detto - non è stato messo in condizione di poterlo effettuare visto che l'Amministrazione non ha emanato in materia alcuna istruzione o circolare con annessa modulistica; gli uffici dell'Agenzia delle entrate, interpellati al riguardo da numerosi contribuenti, si sono trovati nell'impossibilità di poter fornire adeguate indicazioni sia in ordine ai codici tributo da utilizzare per i versamenti, sia in ordine alle eventuali conseguenze per il pagamento effettuato successivamente alla data stabilita, sia in ordine all'individuazione del soggetto obbligato, se il sostituto o il sostituito d'imposta; solo nel mese di marzo 2006 sono stati forniti agli uffici operativi indirizzi e chiarimenti in ordine alla restituzione in argomento; e più precisamente: a) che i versamenti facevano capo al sostituito e non al sostituto d'imposta; b) che i codici tributo da utilizzare erano quelli ordinari; c) che la massima rateizzazione veniva fissata in 304 rate; d) che alla data del 16 dicembre 2005 doveva essere versato l'intero carico sospeso o almeno la prima rata; ad oggi ancora non esiste alcuna circolare o risoluzione ministeriale, ad uso dei contribuenti, esplicativa delle problematiche applicative generate dalla detta sospensione; i cittadini interessati non hanno tuttora la certezza sull'esattezza dell'operatività adottata o da adottare per i versamenti; la Direzionecentrale normativa e contenzioso - ufficio sostituti d'imposta - ha precedentemente risposto ad un contribuente (il quale aveva proposto interpello per conoscere le modalità di versamento in occasione di una precedente scadenza della sospensione poi rinviata) che lo stesso, in qualità di sostituto, avrebbe dovuto effettuare il versamento delle ritenute: così causando il diffondersi di notizie diverse da quelle più recenti in relazione al soggetto tenuto al versamento; moltissimi pensionati che hanno richiesto la sospensione, non avendo necessità di avvalersi di un commercialista, non sono stati messi in condizione di regolarizzare la propria situazione debitoria credendo che avrebbe sistemato tutto l'ente pensionistico sostituto d'imposta; diversi pensionati INPDAP hanno ricevuto dopo il 15 dicembre 2005 gli arretrati di ritenute di cui avevano richiesto la sospensione regolarmente, e pertanto anche volendo non avrebbero comunque potuto adempiere al versamento di somme di cui non avevano ancora avuto notizia; la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ha poi sancito che il mancato pagamento della prima rata o dell'intero alla scadenza del 16 dicembre 2005 avrebbe comportato l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'intera somma sospesa nonché l'applicazione delle relative sanzioni, dovendosi considerare decaduti dal beneficio coloro che non hanno rispettato il termine; tale situazione ad avviso degli interroganti non viene supportata da un'adeguata base giuridica, oltreché logica; pertanto, sembrerebbe opportuno quantomeno chiarire il fondamento giuridico di tale deroga alla previsione normativa; si ha notizia che l'Agenzia delle entrate sta procedendo all'invio delle comunicazioni di irregolarità per la conseguente iscrizione a ruolo del carico definitivo inerente i tributi sospesi e della relativa sanzione, in pratica, per tutti i contribuenti che hanno usufruito della sospensione dei termini in quanto quasi nessuno può aver rispettato la scadenza del 15 dicembre 2005 per il pagamento della prima rata poiché - come detto - non erano previste nel decreto di sospensione le modalità di pagamento e le stesse, ancorché poco diffuse, sono arrivate tardive rispetto al termine previsto; se venisse confermato questo indirizzo operativo del Ministero dell'economia e della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, i cittadini colpiti dallo sciame sismico del 2002 si vedrebbero costretti a versare l'intero dei tributi sospesi maggiorati della sanzione certamente non per colpa loro ma per mancata previsione normativa e tempestive indicazioni in materia -: se non ritenga opportuno adottare un provvedimento urgente che faccia chiarezza in ordine alle problematiche esposte in premessa e che preveda: a) lo slittamento al 16 dicembre 2006 del termine per i pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2005 riguardante gli eventi sismici del 29 ottobre 2002 della provincia di Catania; in alternativa, b) l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 472/97 per i contribuenti che hanno iniziato a pagare le rate da quando sono state fornite le indicazioni sulle modalità di pagamento, seppure in aggiunta al già previsto beneficio della rateizzazione. (5-00285)
xsd:string INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00285 presentata da LEO MAURIZIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 10/10/2006 
Camera dei Deputati 
xsd:integer
20061011 
20061010 
20061010-20061011 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00285 presentata da LEO MAURIZIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 10/10/2006 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
CATANOSO BASILIO (ALLEANZA NAZIONALE) 
xsd:dateTime 2015-04-28T22:20:06Z 
5/00285 
LEO MAURIZIO (ALLEANZA NAZIONALE) 

blank nodes

SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE 
20061011 

data from the linked data cloud

DATA