INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00243 presentata da AMENDOLA FRANCESCO (L' ULIVO) in data 28/09/2006
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Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00243 presentata da FRANCESCO AMENDOLA giovedì 28 settembre 2006 nella seduta n.044 AMENDOLA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: le condizioni applicate dal sistema bancario nell'erogazione del credito alle imprese registrano un divario nelle varie aree del Paese, con oneri e tassi d'interesse a notevole svantaggio per le aziende che operano in particolare nei territori del Sud d'Italia; tale divario ha assunto ormai dimensioni insopportabili ove si consideri che al Nord il costo del denaro si aggira mediamente intorno al 3,5-7,5 per cento mentre al Sud si attesta tra l'8,5 ed il 14 per cento anche in condizioni di pariteticità tra le aziende; l'entità di tale divario impropriamente viene giustificata da una presunta minore affidabilità del sistema economico meridionale risalente alla rischiosità del contesto ambientale; al fine di fronteggiare tale condizione di contesto, è dimostrato che il costo del denaro non può essere l'unica, né la più adatta leva per gestire il rischio-cliente da parte del sistema bancario; tale divario è ancor meno giustificato ove si consideri che quasi sempre i finanziamenti erogati dagli istituti bancari nel Mezzogiorno sono assistiti da garanzie reali e presentano, quindi, un basso profilo di rischio; spesso i fondi erogati dalle banche costituiscono anticipazione di finanziamenti agevolati comunitari, nazionali, regionali; le politiche di sviluppo e di incentivi finiscono per avvantaggiare gli istituti di credito e, talvolta, possono trasformarsi in danno per gli imprenditori che si trovano sempre più vincolati al sistema bancario per dover garantire la sopravvivenza delle loro aziende; l'accordo di Basilea (noto come Basilea 2) prevede modalità precise e regole chiare per il finanziamento delle imprese attraverso l'attribuzione del livello di rating che ha conseguenze sul costo del denaro; per prevenire gli abusi ed il reato di usura vige la legge 7 marzo 1996, n. 108 (rubricata, disposizioni in materia di usura) che stabilisce l'obbligo di rilevazione e segnalazione trimestrale alla Banca d'Italia del tasso effettivo globale medio (TEGM) applicato dalle banche per le varie tipologie di operazioni e che la soglia di usura è pari al tasso effettivo globale rilevato trimestralmente aumentato del 50 per cento; da qualche tempo è all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale un caso che riguarda un imprenditore (Gruppo De Masi), che ha citato in giudizio 5 istituti bancari con i quali le sue aziende avevano rapporti, per violazione della legge 108/96, per aver applicato sui conti correnti tassi e oneri (commissioni di massimo scoperto) superiori ai limiti fissati dai decreti ministeriali attuativi della legge 108/96; a seguito di tale denuncia la procura della Repubblica di Palmi ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di usura per 11 tra manager e funzionari dei maggiori istituti di credito nazionali; il governo regionale della Calabria ha deciso di costituirsi parte civile in questo processo penale; in tale procedimento (identificato con il n. 1561/05 R.G. GIP) è stata richiesta dal GIP la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, individuato nella figura di un funzionario di Banca d'Italia, dalla cui perizia tecnica emerge che in 15 casi è avvenuto lo sforamento di oltre il 50 per cento (!) del tasso soglia fissato dalla legge 108/96 e che in molti altri casi la commissione di massimo scoperto eccede il limite fissato quale soglia di usura; il numero di casi di superamento delle soglie massime previste dalla legge sarebbe stato inferiore a quello reale in quanto la rilevazione è avvenuta sulla base di una interpretazione che esclude dal computo la commissione di massimo scoperto in contrasto con il dettato normativo. Tale circostanza è stata evidenziata dalla stessa Banca d'Italia in base alla circolare 2 dicembre 2005 che ha comunicato che tali modalità potrebbero essere non coerenti con quanto disposto dalla legge 108/96 (articolo 2, comma 1) che espressamente prevede che il tasso effettivo globale medio è «...comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse»; tutto ciò è avvenuto in condizioni di assoluta «normalità» finanziaria ed operativa dell'azienda essendo il Gruppo De Masi, a quanto consta, un'impresa «sana» e produttivamente attiva e non versa, quindi, in situazione di crisi e difficoltà -: quali iniziative intende assumere il Governo affinché siano certe e trasparenti le linee guida per una corretta interpretazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, anche al fine di chiarire in merito alla inclusione o meno della commissione di massimo scoperto nel tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente. (5-00243)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00243 presentata da AMENDOLA FRANCESCO (L' ULIVO) in data 28/09/2006
Camera dei Deputati
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00243 presentata da AMENDOLA FRANCESCO (L' ULIVO) in data 28/09/2006
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