INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00066 presentata da CENTEMERO ELENA (IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 03/04/2013

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Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00066 presentato da CENTEMERO Elena testo presentato Mercoledì 3 aprile 2013 modificato Mercoledì 29 maggio 2013, seduta n. 25 CENTEMERO , PETRENGA . — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che: la Corte costituzionale, con la sentenza n.147 del 4 giugno 2012, riconosce la fondatezza del ricorso presentato da sette regioni, e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n.98 del 2011, poi convertito nella legge n.111 del 2011, in tema di dimensionamento scolastico, il quale dispone che: «Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»; la sentenza n.147 dichiara l'illegittimità della riportata disposizione essendo la programmazione del dimensionamento della rete scolastica, in base all'articolo 138 del decreto legislativo n.112 del 1998, funzione della regione sulla base dei piani provinciali; molte regioni, tra cui la Lombardia, hanno approvato piani di dimensionamento della rete scolastica, in attuazione di una misura finalizzata a «garantire la continuità didattica», ma anche, come specificato da una prima circolare applicativa del MIUR del 2011, n.8220, rispondente «a finalità di contenimento della spesa e al raggiungimento dell'obiettivo della stabilizzazione della finanza pubblica»; sono stati effettuati ricorsi al T.A.R., da parte delle istituzioni scolastiche e delle famiglie e alla Corte costituzionale da parte delle giunte delle regioni Puglia, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, sulla base della complessa ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, così come disegnata dall'articolo 117 della Costituzione, che lascia alla legislazione esclusiva dello Stato le «norme generali sull'istruzione», demandando alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni la materia dell'istruzione, che si esplica tramite poteri legislativi autonomi ma circoscritti; nel caso del dimensionamento già una sentenza della Consulta, la n.200 del 2009, aveva riscostruito il variegato e stratificato quadro normativo in materia. La Corte, nel ricordare che le «norme generali sull'istruzione» attengono alla competenza legislativa esclusiva statale, richiamava la precedente pronuncia del 2004, n.13, rammentando che «nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche... il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica. È infatti implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall'articolo 138 del decreto legislativo n.112 del 1998»; la sentenza della Corte costituzionale richiama anche altre norme intervenute nel tempo, come il decreto del Presidente della Repubblica n.233 del 1998 o la legge n.189 del 2008 (di conversione del decreto-legge n.154 del 2008) che ribadiscono la competenza delle regioni, e degli enti locali, in ordine al dimensionamento scolastico; la Corte ha riconosciuto, con la recente sentenza n.147, la competenza delle regioni, ricordando le proprie precedenti pronunce a proposito del dimensionamento e negando che le disposizioni censurate possano rappresentare norme generali dell'istruzione (di competenza statale nell'ambito della legislazione esclusiva) ma anche escludendo che le stesse possano ricomprendersi nei «principi fondamentali», riservati allo Stato nell'ambito della legislazione concorrente; le norme censurate, secondo la Corte, esplicano un «intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale»; l'articolo 21, comma 3, della legge 15 marzo 1997 n.59, afferma che «I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche... anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi», il comma 4 afferma che «La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche...a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome»; il decreto del Presidente della Repubblica n.233 del 18 giugno 1998 recita che il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha lo scopo di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia, dando stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche e offrendo alle comunità locali una pluralità di scelte. I parametri individuati all'articolo 2 comma 2 del suddetto regolamento prevedono di norma una popolazione scolastica compresa tra 500 e 900 alunni, escludendo le piccole isole, i comuni montani e le aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, che possono essere ridotti fino a 300; molte istituzioni scolastiche sono in reggenza a causa della non ancora immissione in ruolo dei candidati che hanno superato le prove del concorso per dirigente scolastico, creando un grave disservizio al sistema nazionale di istruzione–: quali iniziative di competenza il Ministro intenda porre in atto e quali indicazioni intenda fornire relativamente al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2013/14 in modo che sia reso effettivo l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n 111 del 2011 e affinché in tutte le regioni italiane sia effettuato il dimensionamento della rete scolastica come previsto dall'articolo 21, commi 3-4, della legge 15 marzo 1997, n.59, e siano rispettati i parametri previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.233 del 18 giugno 1998. (5-00066)
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