INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/30968 presentata da PEZZOLI MARIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000719

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_30968_13 an entity of type: aic

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: in data 24 novembre 1995 la societa' XY acquisto' dagli eredi WVZ un albergo; nell'atto notarile di acquisto, il notaio precisava tra l'altro che 'la parte venditrice garantisce l'assoluta liberta' da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli e privilegi, anche di natura fiscale'; il 16 giugno 2000, la predetta societa' acquirente riceve notifica dall'Assicurazione ABY di copia d'atto di precetto che intima e fa precetto agli eredi WVZ di pagare una delle rate di imposta di successione gia' da tempo scaduta, imposta per la quale avevano ottenuto rateazione di pagamento nel 1992, a seguito di presentazione della dichiarazione di successione. In tale atto di precetto l'Assicurazione ABY precisava in narrativa di aver emesso, in data 5 novembre 1992, polizza fideiussoria a garanzia del pagamento dell'imposta di successione ed Invim, che si rendevano dovute a seguito della dichiarazione di successione del signor WVZ; l'Assicurazione ABY precisava, altresi', d'aver gia' pagato all'Erario, in sostituzione degli eredi WVZ, la suindicata rata scaduta d'imposta di successione ed Invim, essendosi in tal modo verificata 'una sostituzione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, a mente dell'art. 1203, n. 3), del codice civile, che disciplina la surrogazione legale del soggetto solvente nei diritti del creditore originario ed, altresi', a mente dell'art. 1949 c.c., che prevede il caso specifico della surrogazione legale del fideiussore, con la conseguente legittima esperibilita' da parte dell'attuale Esponente (Assicurazione ABY, ndi) in tutte le azioni spettanti all'Amministrazione; la successione nel diritto di credito dell'Amministrazione, conseguente all'adempimento dell'obbligo tributario da parte della compagnia assicuratrice, fa si' che questa possa avvalersi dei privilegi che assistevano l'obbligazione principale e, segnatamente, del privilegio speciale.. immobiliare (art. 2772 c.c.) gravante su tutti i beni caduti in successione ed opponibile anche a terzi che abbiano acquistato diritti sui cespiti ereditari predetti successivamente al sorgere del privilegio stesso'. L'associazione ABY conclude che, in difetto di pagamento da parte degli eredi WVZ entro il termine accordato, procedera' ad esecuzione forzata, occorrendo anche in danno alla societa' XY; le sopra esposte regioni dell'Assicurazione ABY troverebbero fondamento presunto su di una combinata lettura ed esegesi sistematica delle norme del codice civile a partire dall'art. 2772, che regola il privilegio speciale immobiliare da parte dello Stato in relazione ai propri crediti per imposte dirette sugli affari, oltreche' sull'articolo 1203, n. 3), che disciplina la surrogazione legale ed, infine, sull'articolo 1949, che si occupa della surrogazione legale del fideiussore; in materia fiscale, con particolare riguardo all'imposta di successione, si procede nel riferimento normativo dall'art. 38 del decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990, che prevede la possibilita' di pagare tale imposta in via rateizzata, a condizione che sia prestata idonea garanzia anche a mezzo di polizza fideiussoria; il successivo articolo 41 del citato decreto legislativo 346/90, prevede inoltre che 'Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione di pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata, ovvero - (omissis)'. Ancora l'art. 36, del medesimo decreto legislativo, al suo terzo comma, stabilisce che 'Si applica l'art. 58 del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131', questi recita, sotto il titolo 'Surrogazione dell'Amministrazione', che 'I soggetti indicati nell'art. 10, lettera b) (notai, ndi) e c) (cancellieri di Tribunale, ndi), che hanno pagato l'imposta (di registro, ndi), si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione Finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio, ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione'; ad avviso degli interroganti la suesposta normativa fiscale, in quanto norma speciale, deve intendersi prevalente rispetto a quella civilistica, qualora anche solo parzialmente contrastante con quest'ultima. Orbene, la norma fiscale, ai fini dell'imposta sulle successioni (decreto legislativo 346/1990) prevede espressamente, all'art. 41, che il privilegio immobiliare tutela lo Stato nella riscossione coattiva dell'imposta di successione, ma nulla aggiunge con riferimento ad altri soggetti. L'art. 36 del predetto decreto, indicando i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione con un rinvio all'art. 58 del testo unico in materia d'imposta di registro, stabilisce tassativamente che il diritto di surroga spetta esclusivamente ai notai intervenuti in atto, ovvero ai cancellieri di Tribunale (nel caso di registrazione di sentenze), trattandosi entrambi di categorie di soggetti obbligati a richiedere la registrazione in vece delle parti e solidamente obbligati con le medesime ai fini del pagamento tributario. Orbene, la ratio ispiratrice di questa particolare tutela e' quella evidente di attribuire ai pubblici ufficiali istituzionalmente investiti di solidarieta' passiva, un'azione analoga a quella spettante allo Stato per cui conto essi agiscono; non e' dato di ravvisare alcun presupposto per un analogo 'favor' del legislatore nei confronti d'una compagnia d'assicurazione, che interviene nella vicenda successoria sulla base di un rapporto privatistico e professionale stipulato con gli eredi e che dispone di mezzi fondati nel diritto comune (ipoteca volontaria, fideiussioni collaterali, garanzie cambiarie, ecc.) per tutelare il proprio eventuale diritto di credito -: se si ritenga sussistere il diritto della compagnia assicuratrice di procedere ad esecuzione forzata sull'immobile del terzo acquirente in buona fede e se dunque sia fondata la pretesa spettanza, invocata dalla suddetta compagnia, del privilegio speciale immobiliare gia' riconosciuto allo Stato, rivelando che, in caso di risposta affermativa, si creerebbe un effetto dirompente nei traffici relativi ai beni di provenienza successoria, venendo meno in capo agli acquirenti qualsiasi certezza sull'effettiva acquisizione del diritto, stante la mancanza di conoscenza ovvero di mera conoscibilita' delle vicende del bene medesimo legate all'imposta di successione, nell'insussistenza di qualsiasi forma obbligatoria di pubblicita' legale connessa al pagamento da parte di terzo fideiussore ed alla conseguente surroga. (4-30968)
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