INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/27570 presentata da LECCESE VITO (MISTO) in data 19991215

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Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: i signori Antonio Calvio e Saverio Ottavio, rispettivamente presidente provinciale e segretario provinciale della Confesercenti, hanno presentato lo scorso 19 ottobre un esposto alla procura della Repubblica di Foggia, alla prefettura di Foggia e alle forze di polizia, riguardante lo svolgimento abusivo dell'attivita' commerciale di una grande struttura di vendita sita nel comune di San Severo; nell'esposto vengono segnalati i seguenti fatti: in data 3 aprile 1998, il signor Valerio Espedito e il signor Natale Nicola, in qualita' di rappresentante legale della ditta "Supermarket Paradiso sas", presentavano al comune di San Severo richiesta per il rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di un complesso destinato ad attivita' commerciale compreso tra le vie Zannotti, San Marco Evangelista e piazza Giovanni XXIII; in data 30 giugno 1998 veniva rilasciata dal citato comune, nella persona del dirigente f.f. del 2^ settore del comune, la concessione edilizia che consentiva ai richiedenti l'edificazione dello stabile a uso commerciale ricadente nella zona "D" del Piano regolatore generale del comune stesso; in detta concessione il dirigente citato faceva riferimento alle delibere della giunta regionale nn. 4444 del 1995 e 6211 del 1996 sulla regolamentazione della zona "D" dell'abitato; in dette delibere si conferma la non insediabilita' di attivita' commerciali, con la precisazione, evidenziata dal punto 2, capo b) della n. 6211 del 1996, che il comune avrebbe potuto rilasciare una concessione edilizia esclusivamente alla ditta Famila srl, dopo che il sindaco ne avesse accertato, prima della realizzazione dell'intervento, la legittimita' delle autorizzazioni commerciali a suo tempo rilasciate; gia' in precedenza, in data 23 agosto 1993, protocollo 21850, i legali della ditta "Supermarket Paradiso sas" presentavano richiesta di concessione edilizia che non veniva accolta dal comune; l'iter burocratico che aveva portato al diniego terminava agli inizi del 1998 dopo la presentazione di una richiesta di sospensione della concessione con una nota datata 2 giugno 1994 da parte del comune al commissario prefettizio e, il 3 febbraio 1995, a seguito dei pareri espressi dalla commissione edilizia del comune, di un'ulteriore nota con la quale si ribadiva il provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 56 del 1980 in quanto permanevano le condizioni di cui all'articolo 16 della citata legge regionale, vale a dire che la zona urbanistica interessata dalla richiesta di edificazione era oggetto di regolamentazione in fase di iter da parte della regione Puglia; in data 27 febbraio 1997 la citata ditta notificava al comune citato una diffida rivolta al sindaco affinche' egli adempisse nel termine di quindici giorni al rilascio della concessione edilizia, onde evitare il ricorso al commissario ad acta della regione; il presidente della giunta regionale, con decreto n. 206 del 1997, nominava, ai sensi della legge n. 662 del 1996 articolo 2, comma 60, il dottor Nicola Giordano Commissario ad acta perche' in trenta giorni dalla nomina si esprimesse sulla richiesta avanzata dai legali della citata ditta; il citato commissario ad acta, acquisita la documentazione tecnico-amministrativa, prendeva atto che con delibera di giunta n. 278 del 1997 il comune richiedeva all'avvocato Salvatore Alberto Romano di esprimere parere, cosi' come richiesto dalla commissione edilizia comunale con nota 9 aprile 1997 n. 816; nel frattempo, in base all'articolo 6 della legge 127 del 1997, la competenza a rilasciare o meno la richiesta concessione edilizia veniva attribuita al dirigente dell'Ufficio tecnico del comune per cui lo stesso commissario ad acta restituiva la documentazione gia' acquisita inviando il citato dirigente a proseguire l'iter procedimentale e a sollecitare l'emissione del parere richiesto all'avvocato Romano e, inoltre, comunicava al presidente della giunta regionale che il decreto n. 206 del 1997 perdeva i propri effetti; il 13 febbraio 1998 il sindaco di San Severo acquisiva il parere del citato avvocato, in cui lo stesso legale, oltre a evidenziare che non vi era stato alcun rilascio dell'autorizzazione per il commercio, esprimeva un parere nettamente negativo per il rilascio della concessione edilizia -: se non intenda fornire un'interpretazione autentica della legislazione di riferimento, onde evitare possibili equivoci nella loro interpretazione; se al rappresentante del Commissario di Governo nel Coreco risulti che lo stesso Comitato regionale di controllo abbia rilevato irregolarita' nella vicenda esposta da parte dell'amministrazione comunale e, in caso affermativo, quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare. (4-27570)
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