INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/27317 presentata da CARDIELLO FRANCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19991202
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_27317_13 an entity of type: aic
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere, premesso che: il signor Giovanni Fimiani, amministratore della Cofima spa di Cava dei Tirreni (Salerno), nato a Castel San Giorgio (Salerno) il 5 novembre 1942 e residente a Roma, alla via Marcigliana 532/10, in data 13 agosto 1995 presentava denuncia-querela alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, contro il professore Romano Prodi, gia' presidente dell'Iri, e contro l'ingegnere Carli De Benedetti, gia' presidente della Buitoni spa; entrambi erano titolari delle rispettive cariche, quando la Sme del gruppo Iri fu venduta al gruppo di Carlo De Benedetti-Buitoni spa; il suddetto procedimento penale, protocollo n. 7083/95 RG 10682/95 gip 2399, veniva assegnato al pubblico ministero, dottoressa Giuseppa Geremia ed era archiviato dal gip Landi, senza alcun preavviso al Fimiani, parte offesa; all'esposto al capo gip Sarzana e Landi, alla fine di notificare al Fimiani la richiesta di archiviazione effettuata dal pubblico ministero, non veniva dato alcun riscontro; risulta all'interrogante che per tale immotivata omissione il Fimiani abbia denunciato i magistrati romani alla competente procura della Repubblica di Perugia, anche in considerazione dei reati, sollevati presso la procura di Salerno, in seguito a denuncia presentata per i medesimi fatti archiviati a Roma; la procura della Repubblica di Salerno avviava indagini a seguito di ulteriore denuncia presentata dal Fimiani, sui medesimi fatti, in data 6 maggio 1997; il pubblico ministero di Salerno scorporava la documentazione presentata dal querelante in quattro tronconi, dai quali sarebbero scaturiti relativi processi; le indagini svolte dalla procura della Repubblica di Roma, nei confronti dei soggetti del primo troncone di indagine, vale a dire le banche, nella fattispecie individuabili nei dirigenti di questi istituti finanziari (la Banca Nazionale del Lavoro, Banca di Roma, Banca Monte Paschi di Siena, filiale di Salerno, nonche' la Banca Sannitica, ora Banca Popolare di Novara, filiale di Napoli, si concludevano con l'archiviazione per prescrizione di reato; le banche, come si evince dagli atti processuali avrebbero avuto un ruolo fondamentale nel provocare il tracollo del Gruppo Imprenditoriale facente capo al Fimiani (Cofima spa - Euromec srl - Interglobe srl), particolarmente nella causazione della crisi economica della medesima che ha determinato il fallimento dell'intero gruppo; dalla lettura della perizia si evince che "quando il Fimiani ha partecipato alla gara per l'acquisizione della Sme e Sidalm dall'Iri, vincendo di fatto la gara, ha rotto equilibri delicati, violando santuari finanziari, tanto e' che non appare una circostanza fortuita il concentrarsi nello stesso periodo di inique attivita' contro l'imprenditore Fimiani"; la Coop Italia, come riportato in allegato alla perizia, senti' il dovere di avvertire il Fimiani in data 26 settembre 1986, esprimendosi in questi termini: "Si mormora che poiche' con la nota vicenda Sme hai pestato i piedi a persone che contano, le stesse ti stanno facendo "terra bruciata attorno""; stando ancora alla perizia "il fallimento e' da porsi in collegamento con la privatizzazione della Sme, nel senso che dalla vicenda del fallimento del Gruppo Cofima del Fimiani, altri soggetti hanno tratto beneficio e vantaggi economici nell'aggiudicarsi i pacchetti azionari della Sme smembrata, in Finanziaria GS Autogrill, Finanziaria Itagel, e Finanziaria della Cirio De Rica Bertolli, nel periodo successivo ai predetti fallimenti, ossia dopo il 1998 e sino al 1994"; risulta all'interrogante che il Fimiani, intenda procedere, nella veste di persona offesa, affinche' possa essere accertata la legittimita' dell'intera privatizzazione della Sme-Sidalm nella sua veste di persona offesa; va ricordato anche come il gip, dottor Eduardo Landi, con sentenza n. 2902 del 9 febbraio 1998, in altro procedimento penale protocollo n. 2353/96 del 1996 per la vendita della Cirio De Rica Bertolli, ramo della Sme, alla Fisvi di Saverio Lamiranda alias Sagrit di Cragnotti, contro Prodi ed altri in associazione (consiglio di amministrazione e Saverio Lamiranda), dopo che il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio, abbia assolto i medesimi per non aver commesso il fatto; in tale procedimento il Fimiani nella sua qualita' di parte offesa, con prove documentali, aveva sostenuto che tutti i reati previsti dal pubblico ministero procura della Repubblica di Roma, dottoressa Geremia, nella sua richiesta di rinvio a giudizio fossero veritieri; nella richiesta di rinvio a giudizio al gip, si sosteneva la consumazione dei vari reati, come: la violazione degli articoli 81, 110, 223, 323 del codice penale, nonche' 2631 e 1710 del codice civile, perche' nella veste di pubblico ufficiale, intenzionalmente avrebbe provocato vantaggio patrimoniale alla Fisvi e al gruppo Unilever in danno dell'Iri, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro; secondo l'accusa gli imputati Prodi & C., sarebbero riusciti a far acquistare la Cirio De Rica Bertolli ad una societa' senza fondi, senza garanzie, utilizzandola solo da ponte, in presta nome, per poi far intervenire il vero compratore dopo oltre un anno: la Sagrit di Cragnotti; l'accusa aveva anche identificato il vero valore commerciale del Gruppo delle tre aziende Cirio De Rica Bertolli in lire 950/1.350 miliardi, come da perizia redatta dal Credito Italiano, ed in lire 1.070 miliardi, come da perizia giurata del CTU del pubblico ministero Geremia; tali perizie sarebbero state completamente ignorate dal Prodi e dal consiglio di amministrazione dell'Iri coinvolti; risulta all'interrogante che il gruppo Cirio De Rica Bertolli e' stato venduto alla Fisvi, alias Sagrit di Cragnotti, per l'importo di lire 310.708.530.830; il professor Prodi ed il consiglio di amministrazione avrebbero ignorato le direttive del Cipi, che vietava lo smembramento del gruppo Cdb, dividendo di fatto la finanziaria Cirio De Rica Bertolli, consentendo che la Fisvi/Sagrit di Cragnotti vendesse immediatamente un ramo di esse, la Bertolli, alla Unit di Milano del gruppo Unilever e che, con il ricavato, venisse pagato l'Iri per l'intero importo delle tre aziende; il gruppo Fisvi/Sagrit avrebbe venduto, un giorno prima di comprare dall'Iri, la Bertolli, ricavandone la somma di lire 253 miliardi per la ditta Bertolli, nonche' dal marchio Castellino, venduto alla Cavit la somma di lire 40 miliardi, la societa' di commercializzazione "Sif International spa", ricavando l'importo di lire 20 miliardi e 600 milioni, la Soc. Comarsa sa (tutte della Bertolli), ricavandone l'importo di lire 2.800.000.000, come da atto notarile Giuliani del 6 luglio 1994, riportato alle pagine 350 e 335 della perizia del pubblico ministero Geremia, redatta dal CT Castaldo; il totale ricavato dalla Fisvi/Sagrit dalle vendite come sopra, della sola Bertolli sarebbe stato di lire 316.400.000.000; l'anno precedente la vendita, il gruppo Cirio Bertolli De Rica aveva acquistato la societa' Latte Matese di Caserta per la cifra di 110 miliardi, come si riporta a pagina 7 della perizia del CTU Castaldo della procura della Repubblica di Roma, nonche', nel 1991 la Solac Latte con marchio Sole al prezzo di 45 miliardi ed infine fu acquistata la societa' Torre in Pietra per 25 miliardi; in tali operazioni legate all'integrazione del settore latte, la Cirio aveva investito in nuove acquisizioni 180 miliardi, che in aggiunta agli investimenti precedenti di 140 miliardi, arrivava ad un totale valore di lire 320 miliardi; i dati sopra riportati avrebbero evidenziato, secondo le perizie effettuate dal Credito Italiano, costi a carico dell'Iri pari a lire 1350 miliardi e lire 1070 miliardi, secondo quanto valutato dal CT Castaldo, nominato dalla procura di Roma; il gip, dottor Landi, nonostante la perizia di cinque consulenti nominati dal Tribunale che confermano la perizia del CT del pubblico ministero romano ha assolto Prodi e gli altri per non aver commesso il fatto; nella sentenza del gip Landi del 9 febbraio 1998, fra le tantissime anomalie, alla pagina 41, si legge un'affermazione dello stesso gip, che riprende dichiarazioni dei suoi consulenti secondo i quali "la vendita separata dei singoli rami di aziende, in base alle offerte prescelte, avrebbero portato un risultato economico notevolmente peggiore per l'Iri..."; risulta infine all'interrogante che la sentenza Landi sia stata depositata in Cancelleria fuori termine -: se il Governo voglia accertare la regolarita' della procedura prevista dalla gara pubblica, riportata da Il Sole 24 Ore il 2 marzo 1993; se risulta che il presidente pro tempore dell'Iri ed il consiglio d'amministrazione abbiano cambiato l'iter della procedura pubblica e per quale motivo abbiano attuato il sistema non previsto dalla trattativa privata; se sia stato provocato un danno alle finanze dello Stato italiano a vantaggio della Fisvi/Sagrit per l'importo minimo periziato dal consulente Castaldo in lire 382.291.469.170, ovvero quello maggiore di cui alle perizie Credito Italiano e CTU procura nella media in lire 790 miliardi; se il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale Iri abbiano autorizzato Prodi a vendere al di sotto delle perizie; se s'intenda accertare, tramite azione ispettiva presso il tribunale e la procura di Roma, la legittimita' delle procedure civili e penali di cui alla sentenza Landi ed al mancato atto successivo dell'opposizione ad essa da parte del procuratore capo della Repubblica di Roma, vista l'entita' del danno patrimoniale provocato a danno dell'Iri ed a vantaggio di soggetti privati; se si voglia accertare la veridicita' dei fatti denunciati onde colpire i trasgressori con la riapertura d'ufficio del caso Cirio Bertolli De Rica; se risulti che alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, penda procedimento penale per i fatti sopra esposti. (4-27317)
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CARDIELLO FRANCO (ALLEANZA NAZIONALE)