INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/23576 presentata da ASCIERTO FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990420
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_23576_13 an entity of type: aic
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, all'articolo 18, e' prevista la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls); persona eletta, nelle aziende sino a 15 dipendenti, direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 dipendenti il Rls e' invece eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali; il Ministro, interrogato con circolare nr. 4822/151/97/4F3 dell'Ufficio del segretariato e Direttore nazionale degli armamenti - I reparto - V Ufficio, datata 13 maggio 1997, ha inteso enunciare quanto segue: per il personale "civile" dipendente da codesto ministero, il Rls sara' nominato con l'accordo delle organizzazioni sindacali; per il personale "militare", atteso che gli organismi della rappresentanza militare non possono essere assimilati ad un'organizzazione sindacale, il rappresentante per la sicurezza dovra' essere designato dal comandante dell'Ente interessato, in altre parole dal dirigente periferico, che potra' recepire proposta "non vincolante" da parte dei delegati della r.m. Dunque spetta al dirigente periferico procedere alla nomina del rappresentante per la sicurezza, in nome e per conto dei lavoratori in uniforme -: se alla luce di quanto esposto, non ritenga che tale interpretazione sia in contrasto con i principi costituzionali, in quanto, sembrerebbe faccia una netta distinzione fra cittadini civili e militari. Per i militari e' attribuito al datore di lavoro di scegliersi il Rls; e pertanto, tale circostanza, sembrerebbe fonte di snaturalizzazione della legge stessa, privando i militari scegliersi e nominare il loro rappresentante, tramite l'organismo qualificato a farlo, e in altre parole quello della rappresentanza militare, che e' sicuramente espressione democratica dei lavoratori in uniforme. Stante a tale interpretazione, il datore di lavoro (o comandante di corpo) sceglierebbe il rappresentante dei lavoratori senza alcun vincolo, se non quello di esaminare la proposta dell'organismo della rappresentanza di base; quali provvedimenti urgenti ed improrogabili voglia adottare per eliminare quest'evidente disparita' di trattamento tra il personale civile e quello militare, atteso che secondo la direttiva comunitaria, propedeutica all'entrata in vigore del suddetto decreto-legge, aveva prefigurato una rappresentanza specifica, alla quale attribuire poteri e garanzie, a tutela di tutti i lavoratori; per quali motivi, a quasi cinque anni dall'entrata in vigore della legge, comandi territoriali periferici dell'Arma dei Carabinieri non abbiano ancora provveduto a redigere un piano di: Informazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti riguardante i rischi per la salute e la sicurezza, nonche' tutte le misure e le attivita' di protezione e un piano di Formazione, con corsi specifici, dei lavoratori, dei loro rappresentanti, dei delegati o preposti (individuati, quasi sempre, nei comandanti di stazione Carabinieri); se alla luce della suddetta circolare, le rappresentanze militari, ed in particolare il Cocer Carabinieri, in sede di previsione contrattuale o di concertazione potra' agire su di un terreno d'impegno comune tra le parti per la gestione alla formazione alla sicurezza, che e' aspetto di sicuro rilievo, oppure essa (detta formazione) sara' demandata ad una progettazione e ad una gestione unilaterale al datore di lavoro. (4-23576)
xsd:string
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/23576 presentata da ASCIERTO FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990420
xsd:integer
0
19990420-
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/23576 presentata da ASCIERTO FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990420
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
xsd:dateTime
2014-05-15T12:10:32Z
4/23576
ASCIERTO FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE)