INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/22281 presentata da CARDIELLO FRANCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19990217

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Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1998, il Ministro di grazia e giustizia ha designato il comune di Eboli (Salerno) quale sede della sezione staccata del tribunale di Salerno; a tal fine l'amministrazione comunale chiedeva, tramite pubblico manifesto, ai cittadini ed alle persone giuridiche pubbliche e private aventi immobili sfitti sul territorio ebolitano, la disponibilita' a concedere in locazione al comune tali strutture da destinare a sede provvisoria del tribunale; a seguito del manifesto pubblico, sono pervenute al comune, entro i termini stabiliti dal bando, le offerte di: Giovanni Di Rosario, prot. 5877 del 4 febbraio 1998; Elvira Paesano, prot. 6401 dell'11 marzo 1998; Angelo Morrone, prot. 6423 dell'11 marzo 1998; Matteo Marano, prot. 6470 dell'11 marzo 1998; ditta Pneus Eboli II SpA, prot. 6475 dell'11 marzo 1998; Dora Bubolo, prot. 6573 del 12 marzo 1998; Lidia Nigro, prot. 6603 del 12 marzo 1998; con delibera della giunta comunale, prot. n. 2541 del 27 gennaio 1999, recante in oggetto "Assunzione in fitto dei locali da destinare a sede provvisoria della sezione staccata del tribunale di Salerno, approvazione schema di contratto di locazione", l'Ente locale ha deliberato di prendere in fitto, per anni cinque, l'immobile di proprieta' della ditta Fulgione e Merola, sito in via Ceffato, 64, per una spesa complessiva annua di lire 396.000.000, somma che puo' essere allocata in un capitolo di nuova istituzione nel formando bilancio di previsione; da un esposto presentato dall'amministratore delegato della ditta Pneus Eboli SpA, al presidente del tribunale di Salerno, al presidente della commissione di manutenzione presso il tribunale di Salerno, al presidente della corte d'appello di Salerno, al comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, al procuratore generale di corte d'appello di Salerno, al prefetto di Salerno, al questore di Salerno, al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri per il tramite del comandante della compagnia di Eboli, al comandante dei vigili del fuoco di Salerno, al responsabile dello SPSAL presso ASL SA/2, risaltano passaggi che mostrano l'inadeguatezza della determinazione della giunta comunale; in data 15 maggio 1998, si e' tenuta una riunione, presso la sala consiliare del comune di Eboli, alla presenza del presidente del tribunale di Salerno, del presidente della corte d'appello di Salerno, e di altri rappresentanti istituzionali, per l'esame delle richieste di disponibilita' sopra elencate; dalla delibera si evince che dopo l'incontro in comune ed il sopralluogo presso i rimanenti immobili, sono state respinte, in due fasi successive, tutte le richieste dei privati, per l'inidoneita' dei locali messi a disposizione, mentre all'interrogante risulta che, in presenza di un progetto di ampliamento dell'attuale sede della pretura, piano il cui costo doveva aggirarsi intorno ai 4 miliardi di lire, gli intervenuti alla riunione hanno dato credito a questo progetto e nessuna determinazione in merito all'idoneita' e' stata formulata sulle strutture private; nonostante la scadenza dei termini previsti dal bando di gara, l'amministrazione comunale prende in considerazione due offerte pervenute molti mesi dopo, in particolare si tratta delle richieste della ditta Fulgione e Merola srl, prot. 22827 del 28 settembre 1998, e una nuova di Tommaso Nigro, prot. 26755 del 5 novembre 1998; a giudizio degli amministratori, i locali di proprieta' di Tommaso Nigro non potevano essere presi in considerazione per il fatto che quegli stabili avevano bisogno di radicali lavori di ristrutturazione, ma a tali lavori non era possibile dar corso in tempi utili in quanto l'edificio e' attualmente occupato da uffici comunali, dalla sede del giudice di pace, nonche' da una famiglia che sta riparando la propria abitazione ai sensi della legge n. 219 del 1981; l'amministrazione, malgrado la presentazione dell'offerta fuori dai termini del bando di gara, ha stabilito che gli unici locali idonei ad essere destinati a sede provvisoria della sezione staccata del tribunale di Salerno erano quelli messi a disposizione dalla ditta Fulgione e Merola srl; la dichiarazione di idoneita' scaturisce da una relazione tecnica stilata dall'architetto Antonio Tedesco, incaricato dalla ditta offerente, mentre all'ufficio tecnico comunale, viene richiesta una relazione, con prot. n. 681 del 27 gennaio 1999, relativa alla congruita' del prezzo e non in merito all'idoneita' tecnico-strutturale dello stabile; l'immobile individuato dall'amministrazione avrebbe dovuto essere sottoposto a lavori di consolidamento strutturale, opere che non risultano mai essere state eseguite; la giunta comunale, nell'effettuare la scelta dello stabile da adibire a sezione staccata di tribunale, non ha dato corso ad alcuna comparazione tra le offerte dei privati pervenute all'ente entro il termine ultimo del 12 marzo 1998 sancito dal bando, e l'offerta aggiudicataria protocollata in data 28 settembre 1998; gli offerenti non hanno mai indicato il canone di locazione richiesto per il fitto delle proprie strutture, per cui nessuna comparazione in tal senso poteva essere possibile; il tecnico di parte delegato dalla ditta aggiudicatrice dell'appalto ha indicato come superfici utili a cui corrispondere un canone, i 396 metri quadrati del sottotetto, per cui ci si chiede a quale scopo sara' destinata questa superficie dal momento che dalle piante allegate al contratto di locazione non vi e' alcuna indicazione: le altezze del sottotetto sono di metri 2,80 la massima, mentre le minime, indicate su soli due lati, sono di metri 0,40 e metri 2,00; dato che sulle piante degli altri livelli (il sottotetto e' al quinto livello dell'immobile offerto) si evidenzia un solo locale di metri quadri 16,95 destinato ad archivio si desume che la superficie del sottotetto potrebbe essere destinata in futuro ad archivio: lo lascia pensare il fatto che non e' previsto ne' il riscaldamento, ne' la suddivisione di tale livello; allora si comprenderebbe il motivo dell'omissione della destinazione d'uso di tale locale, poiche' indicandola avrebbe compromesso la dichiarazione di staticita'; lo stabile prescelto e' stato costruito prima del terremoto del 1980; se allo stato potesse risultare azzardata la dichiarazione di idoneita' strutturale per un tale edificio, la trasformazione di quel sito in un pubblico ufficio su cinque livelli, destinando all'uso di archivio l'ultimo piano, renderebbe tale dichiarazione pressoche' improbabile; al piano terra, si svolgerebbero attivita' di terzi e dalla relazione tecnica non si evince se tali attivita' saranno sottoposte a vincoli; nelle adiacenze dello stabile i parcheggi risultano inesistenti o insufficienti ad accogliere un flusso di utenti come quello che quotidianamente affollerebbe una sezione staccata di tribunale; il locale destinato alle forze dell'ordine e' posto al primo piano, all'interno della struttura, dato che l'androne non consente una postazione capace di accogliere le forze dell'ordine e gli impianti di sicurezza (passo con metal detector, quadri con monitor per telesorveglianza); tutta la parte sud, in prossimita' della scala di emergenza, e' destinata ad altre attivita'; le scale di emergenza sono distanti oltre quaranta metri dal punto del locale piu' remoto e l'accesso alle stesse e' possibile solo percorrendo metri 4,50 su un balcone, che il tecnico non ha ritenuto di evidenziare; in caso di pericolo l'evacuazione sarebbe possibile solo attraverso una sola delle due scale di emergenza, e le persone dovrebbero attraversare l'unico vano scala largo metri 1,25; il percorso per il raggiungimento di un luogo sicuro non si evince ne' viene riportato dagli elaborati; non si comprende se il solaio di separazione tra le diverse attivita', cioe' quelle del piano terra e quelle del primo livello, sara' resistente al fuoco, al calore o al fumo di tipo REI 120; non risultano ascensori, rampe di accesso e servizi igienici al secondo, terzo, quarto e quinto livello per i disabili ai sensi della legge n. 227 del 1996; la piu' grande aula delle udienze verrebbe ad avere una superficie pari a metri quadri 54,95 per un'altezza presunta, perche' non indicata, di circa metri 3,00, da cui si evince un volume di metri cubi 165; ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 1994 in tale ambiente sono possibili attivita' per un massimo di 17 persone a fronte del piu' cospicuo affollamento previsto per processi di una certa rilevanza; ben quattro locali prescritti per il giudice di pace non superano i metri quadri 17; in vista della futura competenza penale del giudice di pace, gli spazi disponibili non sarebbero sufficienti per la celebrazione dei processi -: quali utili interventi intenda attivare al fine di accertare le ragioni per cui siano andate a rilento operazioni che implicavano invece una procedura d'urgenza, visti i tempi ristretti stabiliti per l'istituzione della sezione staccata di tribunale; se la delibera di giunta comunale con prot. n. 2541 del 27 gennaio 1999, debba essere considerata illegittima ai sensi dell'articolo 6 del testo unico dei comuni e delle province per il fatto che sia stata scelta un'offerta depositata presso gli uffici dell'ente ben oltre la scadenza dei termini previsti dal bando di gara. (4-22281)
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