INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21387 presentata da PAISSAN MAURO (MISTO) in data 19990111

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Ai Ministri dell'ambiente, della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che: il crescente sviluppo tecnologico, in particolare nel settore delle radiotelecomunicazioni, sta favorendo una crescita esponenziale di radiazioni non ionizzanti, tanto che, per i pericoli che possono derivare alla salute dei cittadini, un dossier dell'Organizzazione mondiale della sanita' segnala questo problema tra le principali emergenze del mondo contemporaneo; quantunque allo stato attuale delle conoscenze non sia possibile stabilire quali siano i meccanismi di azione dei campi elettromagnetici sugli organismi viventi, ne' e' dato sapere con certezza quali siano i limiti di esposizione ammissibili per la prevenzione degli effetti nocivi sul corpo umano, le conferme sempre piu' evidenti di una relazione tra l'esposizione a campi elettromagnetici e l'insorgenza di tumori debbono indurre ad applicare e rispettare in ogni ambito di vita e di lavoro il principio enunciato dall'Oms con cui si raccomanda che le esposizioni vengano mantenute a livelli piu' bassi possibile quando non si ha un chiaro giudizio in merito al rischio cui si sottopone la popolazione; l'Istituto superiore di sanita', modificando precedenti valutazioni, ha riconosciuto ufficialmente il rapporto Istisan 95/29 e pertanto l'esistenza di un rapporto causale tra esposizione ai campi elettromagnetici a 50/60 Hz ed alcune tipologie di tumore; negli ultimi anni, in maniera particolare nelle aree metropolitane sui tetti di moltissimi edifici, senza alcun piano regionale o comunale e senza autorizzazione sono state installate numerosissime antenne per la telefonia mobile; questo fenomeno "metropolitano" e' particolarmente evidente sugli edifici pubblici o di enti pubblici: questi ultimi durante l'iter di alienazione del patrimonio immobiliare, senza nulla comunicare agli inquilini e probabili acquirenti, hanno fatto installare sul terrazzo condominiale, dietro compenso, antenne per la telefonia; e' il caso, tra l'altro, dello stabile di Via Edoardo Jenner, n. 54 in Roma di proprieta' dell'Inpdap, anche qui senza la necessaria preventiva autorizzazione della Asl e dell'Ispels, cosi' come previsto dal comune di Roma; cio' sta avvenendo senza il "consenso informato" degli abitanti dei palazzi interessati, in quanto l'ente gestore si limita a chiedere ed ottenere dalle amministrazioni pubbliche solo l'autorizzazione a servitu' di appoggio per dette strutture, adducendo argomentazioni di tipo quantitativo, basate cioe' sulla modesta entita' di potenza delle emissioni che verrebbero prodotte dalle singole antenne telefoniche. In questo modo non si considera che la natura dell'emissione specifica di ogni singola struttura risulta essere costante e continua nel tempo e nello spazio e che la diffusione capillare e reticolare potrebbe provocare una sorta di effetto "rete", per la sovrapposizione dei campi e di "accumulo espositivo" alle emissioni elettromagnetiche specifiche, che andrebbero, almeno, ad assommarsi a quelle di altri sistemi di telecomunicazioni (satellitari e non) o reti energetiche, unitamente agli altri agenti inquinanti presenti nelle aree urbane; in attesa di una legge quadro in materia di protezione della salute della popolazione e dei lavoratori dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonche' della tutela dell'ambiente e dei valori paesaggistici, il ministro dell'ambiente, d'intesa con il ministro della sanita' e con il ministero delle comunicazioni, sentiti l'istituto superiore di sanita' e l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa), ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15, ha recentemente emanato il decreto 10 settembre 1998, n. 381. "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", entrato in vigore nei primi giorni del 1999; precedentemente in risposta all'interrogazione 4-10586, il ministro dell'ambiente, oltre all'opportunita' di eseguire una mappatura dello smog elettromagnetico, reputava che: "per quanto attiene l'autorizzazione di nuove antenne si ritiene che queste non debbano essere collocate sui tetti delle abitazioni adibite a permanenze prolungate della popolazione e che siano spostate in zone non abitate" -: se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni; se non ritengano di doversi attivare affinche' il Parlamento approvi un quadro normativo organico per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico; quali provvedimenti urgenti intendano assumere affinche' le aziende adottino tutte quelle soluzioni tecnologiche e funzionali che consentano di ridurne l'impatto ambientale e i rischi per la salute; se non ritengano di promuovere e sostenere un programma di ricerche e studi epidemiologici in ordine agli effetti dei campi elettromagnetici; se non ritengano di predisporre interventi di monitoraggio finalizzati ad una corretta valutazione dei livelli di esposizione ed a promuovere campagne di informazione per la pubblica opinione caratterizzate da rigore scientifico e chiarezza nella comunicazione; se, nel caso specifico segnalato in premessa, risulti che la locale Asl, Ispesl e comune di Roma abbiano preventivamente verificato con strumenti idonei la non pericolosita' dei campi magnetici generati dalla installazione dell'eventuale nuova antenna; quali studi interdisciplinari (fisico-biologici) risulti che siano stati condotti sulla pericolosita' per la salute pubblica e quali provvedimenti concreti intendano adottare a tutela della salute pubblica; quali atti intendano adottare affinche' i cittadini siano preventivamente informati sui possibili rischi per la salute pubblica connessi ad onde elettromagnetiche; a quanto ammonti l'esborso che gli enti gestori versano ad enti pubblici ed a privati per l'installazione delle antenne. (4-21387)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTERO DELLA SANITA' 
19991014 

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