INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/20564 presentata da ALEMANNO GIOVANNI (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19981105

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_20564_13 an entity of type: aic

Ai Ministri delle finanze e dell'interno. - Per sapere - premesso che: con deliberazione n. 11957/920 del 7 maggio 1987 il consiglio comunale di Reggio Emilia deliberava l'istituzione dei centri sociali del comune di Reggio Emilia, dando nel contempo atto che convenzioni con i singoli centri sociali sarebbero state, successivamente, stipulate con appositi atti deliberativi; il provvedimento istitutivo dei centri sociali stabiliva tra l'altro che: a) la configurazione istituzionale dei centri sociali dovra' essere quella di associazione non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile; ogni centro sociale dovra' quindi dotarsi di un proprio statuto in cui definisca la propria natura, gli scopi che persegue e la propria organizzazione; b) al fine di garantire l'assoluta indipendenza da partiti e movimenti ed assicurare quindi la possibilita' di adesione a tutti i cittadini, i centri sociali non potranno affiliarsi ad alcuna associazione, ferma restando la possibilita' di organizzare iniziative specifiche in collaborazione con enti od organizzazioni; c) per la gestione di un bar, o comunque di un punto di ristoro, ai centri sociali del comune di Reggio Emilia sara' rilasciata una licenza circolistica ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La frequentazione del centro sociale dovra' quindi essere riservata ai soli soci, ai quali dovra' essere rilasciato apposito tesserino; d) al fine di regolarizzare l'uso di locali dell'amministrazione comunale, siano essi di proprieta' dell'Amministrazione o in locazione, si dovra' addivenire alla stipula di una convenzione tra centro sociale ed amministrazione comunale, con la quale saranno precisate le condizioni per la cessione e l'uso dei locali ed altresi' gli oneri che competono a ciascuna delle parti; (omissis); ciascun centro sociale entra, in tal modo, in relazione con il comune, istituendosi, nel contempo, un coordinamento dei centri sociali, che, pur senza pregiudicare l'autonomia di ciascuno di essi, realizza un controllo ed uno scambio di esperienze tra gli stessi; i rapporti tra l'amministrazione comunale ed i centri sociali sono demandati alle circoscrizioni, cui i centri medesimi dovranno trasmettere annualmente, oltre il bilancio, il programma di massima dell'attivita'; lo statuto dei centri sociali definisce, inoltre, i rapporti da instaurare con le circoscrizioni di appartenenza, sia per quanto concerne le iniziative da organizzare congiuntamente, sia per quanto concerne la collaborazione necessaria nella definizione dei programmi; inoltre, all'interno dello statuto-tipo di ciascun centro sociale e' stabilito che il patrimonio sia indivisibile e che allo scioglimento del centro sociale medesimo venga attribuito per intero al comune di Reggio Emilia; infine, con deliberazione n. 32514/154 del 13 ottobre 1995 il consiglio comunale deliberava di integrare l'articolo 1 dello schema-tipo di convenzione, adottato con delibera consiliare n. 15424/1271 del 23 giugno 1989, stabilendosi che l'amministrazione comunale avrebbe messo a disposizione dei centri sociali il locale, i mobili, le attrezzature interne ed esterne nonche' le relative aree esterne, senza la corresponsione di alcun canone, per svolgervi le proprie attivita'; cio' in quanto - come precisato in narrativa alla deliberazione n. 32514/154, esecutiva in data 22 gennaio 1996 - se e' vero che il centro sociale si configura giuridicamente come una associazione privata ai sensi del codice civile, esso si contraddistingue da qualsiasi associazione per la sua particolarissima genesi e per la sua funzione di utilita' sociale: il centro sociale e' espressione della popolazione del quartiere, nasce come centro di aggregazione e socializzazione locale, soddisfa esigenze proprie delle diverse zone in cui e' suddiviso il territorio comunale e si configura come una sorta di "delegato" dall'amministrazione comunale per lo svolgimento di un servizio sociale. Tale servizio consiste in attivita' ricreative, culturali e sportive organizzate soprattutto allo scopo di integrare gli anziani nel tessuto sociale, per evitare i possibili danni psicologici e fisici derivanti dalla situazione di solitudine ed emarginazione; con riferimento in particolare al punto sub c) sopracitato, la clausola con la quale ai centri sociali era fatto divieto di affiliarsi ad alcuna associazione non era stata ritenuta illegittima dal Co.Re.Co. (25 maggio 1987 n. 400), che l'aveva esaminata per supposta violazione dell'articolo 2 comma 4, della legge n. 527 del 1974, allora vigente, ne' era parso in contraddizione con la possibilita' di divenire titolari di "licenza circolistica" ex articolo 86 comma 2, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; in tal senso, l'inserimento all'interno del "circuito" dei centri sociali del comune di Reggio Emilia teneva luogo, nell'interpretazione della ratio legislativa, ai fini dell'ottenimento di licenza "circolistica" di somministrazione di alimenti e bevande, dell'obbligo di affiliazione richiesto, per gli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno; peraltro la nascita di questi centri sociali, quale strumento di attivazione di strutture per il tempo libero, nelle quali organizzare attivita' ricreative, sportive, culturali in genere, capaci di creare ambiti di socializzazione, in un contesto di promozione e controllo da parte del comune, garantisce contro la possibilita' che dette attivita' siano svolte in violazione delle norme che disciplinano l'esercizio di attivita' di somministrazione al pubblico; l'interpretazione estensiva della norma trovava dunque una giustificazione, che appare coerente con l'impianto legislativo contenuto, gia' prima della legge n. 287 del 1991 e del decreto ministeriale n. 375 del 1988, nelle norme dettate per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande; interviene oggi una nuova difficolta'. Ai sensi dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 4 dicembre 1997, n. 460 e ai sensi dell'articolo 4 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 5, comma 2 lettera c) del decreto-legge 4 dicembre 1997, n. 460, l'obbligo di affiliazione ad enti a carattere nazionale, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno costituisce conditio sine qua non, "affinche' non sia considerata commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreche' tale attivita' sia strutturalmente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma"; una rigida interpretazione della norma rischierebbe, dunque, di penalizzare, sotto il profilo fiscale, una realta' come quella dei centri sociali di questo comune. Paradossalmente cio' e' la conseguenza del divieto di affiliarsi ad alcuna associazione, divieto che, per contro, come recita la relativa delibera istitutiva, era stato stabilito "al fine di garantire l'assoluta indipendenza da partiti e movimenti ed assicurare quindi la possibilita' di adesione a tutti i cittadini"; secondo la ratio ispiratrice delle norme di cui all'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917 (come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 4 dicembre 1997, n. 460) e di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera c) del decreto-legge 4 dicembre 1997, n. 460) pare all'interrogante che la convenzione con il comune possa bene assolvere ad analoga funzione rispetto all'affiliazione ad enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno; se il requisito dell'affiliazione e' volto ad impedire, tanto a fini fiscali, quanto ai fini della legge n. 287 del 1991, l'esercizio reale di attivita' imprenditoriale dietro la finzione di una "attivita' circolistica", ben maggiore e' la garanzia che non si verifichino abusi in presenza di una convenzione stipulata con il comune, che non in presenza di una affiliazione a qualunque altro ente nazionale, avente comunque natura privatistica, pure se munito di riconoscimento del Ministero dell'interno -: se intenda promuovere, al fine di salvaguardare i centri sociali da qualsiasi interferenza, anche indiretta, dei partiti politici, consentendo la sopravvivenza della originalita' di quest'esperienza, altrimenti destinata a snaturarsi, e dunque ai fini della caratterizzazione non commerciale dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 novembre 1986, n. 917 (come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 4 dicembre 1997, n. 460) e di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera c) del decreto-legge 4 dicembre 1997, n. 460), modificazioni legislative o, piu' celermente se intenda procedere all'emanazione di apposita circolare interpretativa da cui risulti che la stipula di convenzione con l'ente pubblico comunale possa tenere luogo dell'affiliazione ad enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'interno. (4-20564)
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