INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/20135 presentata da MAIOLO TIZIANA (FORZA ITALIA) in data 19981008
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Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: nell'anno 1994 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pescara avviava un'indagine sulla concessione dei servizi di riscossione dei tributi, da parte del Ministro delle finanze, alla societa' Serit/Bpam (banca popolare abruzzese e marchigiana), avvenuta nel dicembre 1989; detta indagine si concludeva, nell'ottobre 1996, dopo quattro proroghe, con la richiesta di rinvio a giudizio di indici indagati, tra i quali il sottosegretario alle finanze, onorevole Domenico Susi; il Gup presso il tribunale di Pescara, con sentenza del 13 novembre 1996, dichiarava la propria incompetenza funzionale e per connessione, avendo individuato responsabilita' del Ministro delle finanze pro-tempore, disponendo la trasmissione degli atti al collegio competente per i reati ministeriali di Roma, che sta procedendo, allo stato, ad indagini preliminari, ai sensi della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; nella richiamata sentenza, che aveva accolto le richieste reiterate della difesa dell'onorevole Susi e dell'avvocato di parte offesa, il Gup evidenziava che l'onorevole Susi "appare essere stato tagliato fuori dalle decisioni in merito alle assegnazioni", non era "al vertice della piramide amministrativa del ministero delle finanze" e "neppure con posizione di particolare rilievo e rappresentativita' nell'ambito del Partito di appartenenza", essendo, "componente, tra l'altro, di una corrente del PSI diversa" da quella del Ministro socialista. Pertanto, secondo il Gup non esistevano, negli atti, responsabilita' decisionali dell'onorevole Susi (che "si limitava su delega del Ministro a completare l'iter amministrativo, sottoscrivendo le convenzioni esecutive delle concessioni gia' rilasciate e ad emettere i decreti di idoneita' delle polizze fideiussorie"), ma del Ministro delle finanze che, sempre secondo il Gup, era stato i protagonista della operazione Serit/Bpam; il collegio per i reati ministeriali di Roma, nell'anno 1994, cioe' due anni prima della sentenza del Gup di Pescara richiamata, aveva aperto un'indagine penale sulla stessa operazione Serit/Bpam, che si concludeva, in data 13 giugno 1996, con la richiesta di rinvio a giudizio del Ministro delle finanze pro-tempore, per il reato di abuso d'ufficio. Nella stessa richiesta si sottolineava il ruolo positivo svolto dall'onorevole Susi che, con un professionista abruzzese, segnalava, in modo autorevole e competente ed in epoca anteriore al rilascio dell'autorizzazione alla vendita delle azioni, da un lato l'esistenza di una speculazione connessa alla cessione delle azioni, dall'altro, la non conformita' alla norma di un'eventuale autorizzazione ministeriale alla cessione in favore della Bpam, da parte della Serit Spa, con sede in Montesilvano (Pescara); dall'esame degli atti del procedimento, depositati dal Gup di Pescara prima della trasmissione al collegio per i reati ministeriali di Roma, risulta che le contestazioni mosse all'onorevole Susi dal pubblico ministero presso il tribunale di Pescara, derivano da affermazioni non corrispondenti al vero, fatte dal consulente tecnico d'ufficio, nominato dal pubblico ministero, che addebitavano all'onorevole Susi: A) la decisione di aver scelto la Serit/Bpam, al posto di altre societa', che, invece, era stata adottata dal Ministro delle finanze pro-tempore; B) il provvedimento di idoneita' delle polizze fideiussorie della Serit/Bpam, che, secondo il Ctu ed il pubblico ministero, erano state presentate con ritardo, mentre, invece, come risulta dagli atti ministeriali, erano state depositate in tempo utile, essendo stata, nel frattempo, concessa una proroga dei termini, nell'ambito nazionale, per motivi tecnico-organizzativi; dall'esame degli atti del procedimento, dei decreti ministeriali, delle lettere del servizio centrale della riscossione, il consulente tecnico di parte, professor Walter di Pietro, trae la conclusione che i rilievi del Ctu sono disancorati dalla realta' e non trovano posto neanche come rilievi critici, perche' fondati su riferimenti che, in punto di fatto, non sono veri. Sempre, secondo il professor Di Pietro, in alcune parti della relazione del Ctu, e' evidente il travisamento della realta', in altre l'interpretazione malizioza, in altre ancora la omissione di indagine; la difesa dell'onorevole Susi e l'avvocato di parte offesa, in una serie di esposti e memorie, inviati prima al pubblico ministero di Pescara e poi al collegio per i reati ministeriali di Roma, hanno evidenziato, sulla scorta della documentazione ministeriale, certamente visionata dal Ctu ed acquisita agli atti del procedimento, quanto rilevato dal professor Walter Di Pietro -: quali accertamenti disciplinari intenda fare nei confronti del Ctu, dottor Sergio Spinelli, per i motivi illustrati in premessa: se ritenga di avviare accertamenti ispettivi nei confronti del pubblico ministero di Pescara al fine di verificare: A) i criteri seguiti dal pubblico ministero di Pescara nella nomina del Ctu nel procedimento in esame; B) i motivi che inducono lo stesso pubblico ministero a nominare il dottor Spinelli, in modo costante e continuativo; C) le eventuali negligenze del pubblico ministero nella lettura e nello studio della consulenza del Ctu comparata con la documentazione ministeriale esistente agli atti del procedimento, anche alla luce di quanto rilevato dal consulente di parte, professor Walter Di Pietro, dall'avvocato di parte offesa e dai difensori dell'onorevole Domenico Susi; D) le eventuali negligenze del pubblico ministero di Pescara nell'esame di una parte importante della documentazione acquisita presso il ministero delle finanze, dalla quale si evince: 1) che i provvedimenti firmati dall'onorevole Susi erano solo di natura tecnico-organizzativa, senza alcun carattere decisionale; 2) che essi erano stati assegnati dal Ministro pro-tempore all'onorevole Susi con la cosiddetta "delega chiusa", cioe' con uno schema immodificabile ed immodificato, approvato, in precedenza, dal Ministro delle finanze; 3) che, percio', le responsabilita', per il contenuto degli stessi provvedimenti era del Ministro delegante e non del sottosegretario delegato, che si era limitato a firmare atti gia' fatti predisporre dal Ministro, su istruttoria del servizio centrale della riscossione. (4-20135)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/20135 presentata da MAIOLO TIZIANA (FORZA ITALIA) in data 19981008
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/20135 presentata da MAIOLO TIZIANA (FORZA ITALIA) in data 19981008
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4/20135
MAIOLO TIZIANA (FORZA ITALIA)