INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19376 presentata da COSTA RAFFAELE (FORZA ITALIA) in data 19980914
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Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la Cassa geometri, negli anni dal 1955 al 1967, non ha provveduto alla iscrizione di ufficio, presso di se', dei geometri aventi diritto ai sensi della legge del 24 ottobre 1955 n. 990; la Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza 3 maggio 1993-9 luglio 1993, n. 7543.93, ha inequivocabilmente stabilito: che la Cassa geometri ha tenuto un comportamento illecito; determinato dalla non tempestiva iscrizione dei professionisti ai fini previdenziali; che il comportamento illecito della Cassa geometri non puo' essere preclusivo di alcun diritto a danno degli iscritti; che era obbligo esclusivo della Cassa geometri provvedere alla iscrizione di ufficio; che era obbligo esclusivo della Cassa geometri provvedere alla riscossione dei contributi assicurativi; che l'inerzia della Cassa geometri non puo' volgersi in alcun modo a danno degli iscritti; che nessun periodo prescrizionale e' decorso, per quanto riguarda il diritto ad ottenere la retrodatazione alla Cassa; che il diritto ad ottenere la retrodatazione alla Cassa e' imprescrittibile ex articolo 38 della Costituzione; il ministero del lavoro e previdenza sociale, con decisioni 5 ottobre 1994 e 13 ottobre 1994 ha dettato alla Cassa geometri le modalita' di attuazione di tali obblighi; la Cassa geometri, con delibera n. 383.94 dell'11 ottobre 1994 e successive, ha ammesso alla retrodatazione, su domanda, della iscrizione per il periodo 1995-97 i geometri in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 990 del 1955; i richiedenti la retrodatazione hanno volontariamente pagato alla Cassa geometri tutti i contributi previdenziali arretrati, comprensivi di interessi legali e della rivalutazione monetaria arretrata; tali contributi, non piu' obbligatori in quanto ormai prescritti ai sensi di legge, sono stati egualmente versati dai geometri; con successive delibere della giunta esecutiva, la Cassa geometri ha sancito la retrodatazione per circa duemila geometri che ne hanno fatto richiesta; la Cassa geometri ha sinora regolarmente erogato a tali geometri le prestazioni pensionistiche ed assistenziali derivanti dalla anzianita' raggiunta in seguito alla avvenuta retrodatazione -: che un Ente posto sotto la tutela dello Stato e specificatamente sotto la vigilanza dei ministeri del lavoro, della giustizia e del tesoro, possa ora revocare la propria delibera 383.94 a danno dei propri iscritti; come sia possibile che tra le motivazioni addotte per la revoca, vengano citati i pareri del ministero del lavoro e previdenza sociale del 20 maggio 1998 e 28 luglio 1998, riferibili ai contributi omessi di cui alla legge dell'8 agosto 1998 n. 335, e non agli obblighi di iscrizione derivanti dalla Cassa geometri dal dettato dell'articolo 38 della Costituzione e ribadito con sentenza della Corte di cassazione; come sia possibile che un Ente posto sotto la tutela dello Stato possa ora ritenere prescritti i contributi, non omessi ex articolo 38 della Costituzione, comunque volontariamente versati dai Geometri, anche se non piu' obbligatori, e regolarmente incassati dallo stesso Ente; come sia possibile che un Ente posto sotto la tutela dello Stato possa ora, con un atto deliberativo unilaterale, privare repentinamente circa duemila lavoratori della loro anzianita' previdenziale e delle erogazioni pensionistiche sinora regolarmente corrisposte; quali azioni il ministro intenda svolgere per ovviare all'illegittimo provvedimento ed alle gravissime conseguenze da esso derivanti. (4-19376)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19376 presentata da COSTA RAFFAELE (FORZA ITALIA) in data 19980914
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19980914-19990312
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4/19376
COSTA RAFFAELE (FORZA ITALIA)