INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19324 presentata da MESSINA IGNAZIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20121221

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-19324 presentata da IGNAZIO MESSINA venerdi' 21 dicembre 2012, seduta n.738 MESSINA. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: il Corpo forestale della regione siciliana e' stato istituito con legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, mentre precedentemente in Sicilia operava il Corpo forestale dello Stato cosicche', all'atto della regionalizzazione, venne data, la possibilita' a chi si trovava in servizio in Sicilia di optare per il Corpo statale o per quello regionale; con la legge istitutiva viene previsto che il Corpo forestale della regione siciliana assolva in Sicilia i compiti di cui al decreto legislativo n. 804 del 1948 ossia la medesima normativa afferente il corpo forestale dello Stato. Il legislatore regionale, pertanto, ha previsto per il Corpo un profilo istituzionale di alto livello e nelle funzioni lo equipara a quello statale, attesa la competenza in materia derivante dallo statuto regionale; nella stessa legge istitutiva al personale dirigente e sottufficiale viene attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, mentre al personale guardia viene attribuita la qualifica di agente di P.G. Successivamente, con decreto del presidente della regione 5 luglio 1972, a tutto il personale summenzionato e' stata attribuita la qualita' di agente di pubblica sicurezza; successivamente la legge n. 16 del 1996, all'articolo 76, prevede che: «Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione presenta un disegno di legge in materia di riordino delle carriere del personale del Corpo forestale della Regione e del personale amministrativo ad esso collegato, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella legge 6 marzo 1992, n. 216 e nelle altre norme concernenti il Corpo forestale dello Stato»; alla legge regionale n. 16 del 1996 segue la legge regionale n. 10 del 2000: con tale legge, il legislatore, nel ribadire che il Corpo forestale della regione siciliana e' forza di pubblica sicurezza, stabilisce che viene fatto salvo quanto disposto dall'articolo 76 della legge regionale n. 16 del 1996, inquadrando pero' i dirigenti tecnici forestali, sino ad allora nei ruoli del Corpo, nel ruolo unico della dirigenza regionale; poiche' il Corpo forestale dello Stato, dal 1995 ha subito tre riordini, per adeguare i gradi e le funzioni del personale a quello della polizia di Stato, si e' reso necessario riordinare anche quello regionale, considerato che lo stesso assolve in Sicilia alle medesime competenze alle quali il Corpo forestale dello Stato assolve nel resto del Paese. Quindi con legge regionale n. 4 del 2007 e' stato operato il riordino del Corpo regionale e con successivo decreto del presidente della regione siciliana del 20 aprile 2007, e' stata regolamentata la legge in parola; in Sicilia quindi sin dal 1972 ha operato esclusivamente il Corpo forestale regionale, il cui personale e' stato impiegato sia autonomamente, come ad esempio nel coordinamento dell'attivita' di prevenzione e repressione antincendio, sia in affiancamento alle altre forze di polizia, contribuendo al mantenimento dell'ordine pubblico. Inoltre, il personale del Corpo forestale della regione siciliana ha integrato le aliquote di polizia giudiziaria presso le sezioni di P.G. delle procure della Repubblica; si richiama inoltre l'attenzione sul servizio CITES (Convention of international trade in endangered species), che opera per la protezione delle specie protette in via di estinzione (vegetali e animali) e che trova la sua ragion d'essere nella convenzione di Washington del 3 marzo 1973 ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874. In Sicilia, tale attivita', e' stata svolta essenzialmente dal Corpo forestale regionale che e' stato individuato, quale l'autorita' amministrativa per l'applicazione delle sanzioni amministrative in violazione della convenzione in parola. Mentre il Corpo forestale dello Stato e' stato presente in Sicilia esclusivamente negli aeroporti e nei porti di Catania e Palermo; tuttavia, con l'entrata in vigore della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari), il Corpo forestale dello Stato si e' inserito presso le sezioni di P.G della procure della Repubblica nel territorio isolano, sebbene la summenzionata legge, a mente dell'articolo 4, comma 8, preveda che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, le sezioni di polizia giudiziaria siano composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma interessata. Non risulta pero' all'interrogante che tale coordinamento sia avvenuto; si aggiunga inoltre che, con semplici atti amministrativi, il comando regionale del Corpo forestale dello Stato della Calabria, ha assunto la competenza per la Sicilia, aprendo quindi uffici a Palermo e Catania, con il successivo invio di un notevole contingente di personale per i controlli CITES nel territorio siciliano. Lo stesso avrebbe avocato anche l'attivita' di autorita' amministrativa ex articolo 17 della legge n. 689 del 1981 assolte dal Corpo forestale regionale; attualmente in ambito CITES parrebbe dunque che esistano due autorita' amministrative, una regionale ed una statale, con la sottolineatura che l'operato statale si basa, almeno per quanto risulta all'interrogante, su semplici atti amministrativi, in palese contrasto quindi, con la normativa statutaria che e' certamente di rango costituzionale; evidentemente non possono coesistere due istituzioni con pari poteri e dignita' che, considerato il mancato raccordo operativo tra le stesse, ingenera nella popolazione notevole confusione, contraddicendo quindi ai principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa -: se il Ministro sia a conoscenza della situazione esposta in premessa e se ritenga di assumere iniziative per risolvere la criticita' nei rapporti istituzionali tra Corpo forestale della regione siciliana e Corpo forestale dello Stato e se non ritenga in particolare di intervenire per affrontare le questioni della irrituale presenza del Corpo forestale dello Stato in Sicilia e della sovrapposizione dell'attivita' istituzionale dei due Corpi in assenza di concertazione e di rapporti istituzionali tra le parti, posto che e' necessario che tale convivenza sia regolamentata.(4-19324)
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