INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18909 presentata da BOTTINI STEFANO (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO) in data 19931019
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Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e per la funzione pubblica. - Per sapere - premesso che: negli anni 1978 e 1979 vennero assunti circa 7000 impiegati, anche dal Ministero del lavoro, utilizzando le procudure della legge n. 285 del 1977, la maggior parte dei quali furono inseriti con contratto di formazione lavoro per 12 mesi ed inquadrati nella terza categoria con contratto di diritto privato, per poter sopperire alla mancanza di personale nelle sezioni comunali del lavoro, altri invece presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione; detto personale, appena assunto, si e' trovato a svolgere un lavoro del quale non conosceva niente ed ha comunque iniziato a svolgere tutte le mansioni proprie dei vari uffici in base alle attribuzioni istituzionali, molti altri, che avevano con loro altro personale gia' in ruolo, hanno svolto le stesse mansioni sin dal primo giorno proprio perche' dovevano sostituire il personale che era venuto a mancare, pur in assenza di ordini di servizio o di incarichi ufficiali; successivamente il rapporto di lavoro fu prorogato di ulteriori 12 mesi e quindi trasformato in contratto a tempo indeterminato ma ancora regolato dal diritto privato; durante l'anno 1981 detto personale fu sottoposto ad esami d'idoneita' consistenti in prove scritte ed orali, come previsto in qualsiasi concorso pubblico; la formazione delle graduatorie ebbe termine dopo oltre 3 anni con l'immissione di detto personale nel ruolo ufficio lavoro in posizione di soprannumero a far data dal 1^ giugno 1985, ed inquadrato nel sesto livello; quindi come previsto dalla legge n. 312 del 1980, all'articolo 4, comma 8, venne reinquadrato nella quinta qualifica funzionale in qualita' di "Operatori amministrativi"; negli anni successivi sono stati banditi dal Ministero del lavoro alcuni concorsi per livelli superiori, ai quali il personale ex n. 285 del 1988, avrebbe immesso immediatamente nei ruoli organici, al quale gli operatori amministrativi di quinto livello hanno dovuto insegnare ed insegnano tuttora a svolgere le proprie mansioni; i concorsi di cui sopra sono stati indetti disattendendo l'articolo 26-quinquies della legge n. 33 del 1980, che prevedeva una riserva del 50 per cento dei posti messi a concorso fino ad esaurimento del soprannumero; poiche' cio' non ha trovato attuazione, i posti vacanti sono stati occupati da nuovo personale. A seguito inoltre, della circolare n. 7 del 5 marzo 1993, della Presidenza del Consiglio dei ministri, saranno ancora una volta gli ex n. 285 del 1977, ad essere sottoposti per primi, poiche' in soprannumero alle procedure di mobilita'; e' da notare che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, gli ex n. 285 del 1977, inquadrati nel quinto livello che fino ad allora avevano avuto la titolarita' di uffici o servizi si sono visti revocare tali incarichi o addirittura e' stato loro vietato di continuare ad apporre la propria firma su atti e documenti di rilevanza esterna, quindi, nella maggior parte dei casi, hanno continuato a svolgere mansioni superiori ma non possono poi firmare il lavoro che iniziano e terminano in piena autonomia; detto decreto-legge n. 29 del 1993, articoli 56 e 57, ha cancellato il lavoro svolto per anni dal personale anzidetto, senza alcun riconoscimento giuridico oltre che economico per le mansioni superiori svolte e precludendo anche la possibilita' di riconoscimenti futuri con l'abrogazione dell'articolo 74 e dei comuni 10-11-12-13 dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980; inoltre il nostro Ministero ha gia' avuto l'autorizzazione ad avviare le procedure per bandire concorsi per l'assunzione di 300 unita' di ottavo livello e 1.461 unita' di sesto livello e quindi, ancora una volta, non valorizzera' il personale gia' in organico con il riconoscimento; il personale ex n. 285 del 1977, inquadrato nel quinto livello del Ministero del lavoro richiama l'attenzione sull'articolo 2103 del codice civile che cosi' recita: "...nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi..." -: quali provvedimenti intendano assumere per rispondere con efficacia al problema sollevato con la presente interrogazione. (4-18909)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18909 presentata da BOTTINI STEFANO (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO) in data 19931019
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18909 presentata da BOTTINI STEFANO (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO) in data 19931019
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
GELPI LUCIANO (DEMOCRATICO CRISTIANO)
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2014-05-14T21:13:56Z
4/18909
BOTTINI STEFANO (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO)