INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18853 presentata da BERSELLI FILIPPO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19931018
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_18853_11 an entity of type: aic
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la legge 27/12/1985 n. 816 agli articoli 3, 5 e 6 prevede, tra l'altro, che i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, nonche' i presidenti e gli assessori provinciali beneficino del raddoppio delle rispettive indennita' di carica qualora "svolgano attivita' lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita"; per quest'ultimo caso l'articolo 2 della medesima legge 816/85 prevede che le amministrazioni comunali e provinciali si facciano carico altresi' degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e delle quote annuali di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto; la ratio della norma e' piu' che comprensibile dal momento che con il raddoppio delle indennita' di carica si compensano in qualche modo determinati eletti che, proprio in funzione di tali loro cariche elettive, finiscono per non percepire piu' i maggiori redditi legati alle attivita' lavorative da essi abbandonate; ora e' accaduto che innumerevoli "furbi" si siano fatti fittiziamente assumere da aziende private per poi ottenere, da un lato, l'aspettativa non retribuita e, dall'altro, il raddoppio delle indennita' di carica e gli altri benefici previsti dalla legge, pur non avendo realmente mai lavorato in tali aziende od avendovi lavorato o un giorno solo o pochi giorni o alcune settimane soltanto; le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Rimini, Forli' e Pesaro hanno gia' avviato indagini in merito ed e' gia' stata inoltrata una richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare; tale situazione si e' venuta a determinare dal momento che i predetti "furbi" sono stati costretti a ricorrere al predetto escamotage della assunzione fittizia presso aziende compiacenti poiche' l'articolo 2, primo comma, della suddetta legge 816/85 consentiva l'aspettativa non retribuita solo per "i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati", con cio' escludendo, tra gli altri, i dipendenti dei partiti politici; tanto piu' che l'Inps - direzione generale - servizio riscossione contributi e vigilanza, con circolare n. 67 del 31/3/1988, avente come oggetto la "Legge 27 dicembre 1985, n. 816. Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali", inviata ai dirigenti centrali e periferici nonche', per conoscenza, ai consiglieri di amministrazione, ai presidenti dei comitati regionali ed ai presidenti dei comitati provinciali, al punto 1, lettera c), disponeva testualmente che "agli effetti delle legge 816 restavano esclusi, tra gli altri, i dipendenti dei partiti politici"; tale direttiva veniva ribadita dall'Inps-sede regionale per l'Emilia-Romagna, in risposta ad un quesito concernente la legge 816/85, con lettera 18 agosto 1993 prot. n. 7 che, riportando in sostanza la risposta fornita dalla direzione centrale per i contributi - uff. normativa - con nota n. 27/7/7347 del 21/7/1993, confermava "la non applicabilita' dell'articolo 2 della legge n. 816/85, ai dipendenti di partiti politici ed associazioni, nominati amministratori negli enti locali, come da interpretazione del ministero dell'Interno, espressa nella circolare n. 2 del 24/3/1986, successivamente ribadita dallo stesso ministero con lettera dell'undici gennaio 1990. Ne' sembra si possa pervenire ad una soluzione diversa a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 8 ter della legge 19 marzo 1993, n. 68 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 66 del 20 marzo 1993), in quanto l'interpretazione autentica contenuta in tale articolo si riferisce esclusivamente al secondo comma dell'articolo 2 della legge 816/85, che riguarda il riconoscimento dell'aspettativa come servizio effettivo; in sostanza, dall'entrata in vigore della legge 816/85 a tutt'oggi, per l'Inps non era possibile per i dipendenti di partito beneficiare della legge 816/85 per quanto riguardava le contribuzioni previdenziali, assistenziali ed assicurative a carico dell'ente locale ed e' stato anche in funzione di cio' che molti pubblici amministratori, in particolare della Romagna e del pesarese, hanno adottato l'escamotage della assunzione fittizia presso aziende compiacenti; e' invece stranamente accaduto che i seguenti dipendenti del PCI/PDS: Bartolini Silvia, Imbeni Renzo, La Forgia Antonio, Mazza Ugo, Moruzzi Mauro, Tugnoli Gianni, Verardi Manuela, Vitali Walter, divenuti tutti o assessori o sindaci del comune di Bologna, abbiano conseguito i benefici di cui agli articoli 2, 3 e 5 della predetta legge 816/85, con specifico riferimento agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente locale e che la sede Inps di Bologna abbia accettato, senza nulla eccepire, i predetti versamenti nonostante l'esistenza della circolare n. 67 del 31/3/1988 -: quale sia il suo pensiero in merito alla "anomala prassi" adottata dalla sede Inps di Bologna in riferimento ai suindicati assessori o sindaci del locale comune, in spregio ad una circolare della direzione generale impegnativa su tutto il territorio nazionale; se non ritenga di aprire urgentemente un'inchiesta volta ad accertare i motivi di quanto sopra e le possibili collusioni con persone estranee all'Istituto e quali iniziative, anche di carattere disciplinare, intenda altresi' porre in essere. (4-18853)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18853 presentata da BERSELLI FILIPPO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19931018
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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BERSELLI FILIPPO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE)