INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18639 presentata da TASSI CARLO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19931012

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Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: con precedenti interrogazioni e' stata portata a conoscenza del Governo e dei ministri interessati una grave situazione riguardante i fratelli Antonio e Francesco Capponi e il comportamento di alcuni magistrati di Perugia; a margine dei numerosi processi penali intentati dalla pubblica accusa nei confronti dei due fratelli (l'ultimo dei quali concerne addirittura il reato di oltraggio a pubblico ufficiale per aver fotografato un'auto di servizio dei Carabinieri che scortava la cugina di De Megni), occorre ancora una volta segnalare un fatto che all'interrogante appare almeno singolare; l'articolo 133 del codice di procedura penale prevede che nei confronti del testimone, regolarmente citato e non comparso all'udienza, puo' essere disposto l'accompagnamento coattivo mediante le forze dell'ordine e la condanna al pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 1 milione; il 6 ottobre 1993, era fissato innanzi al Tribunale di Perugia un procedimento a carico del dottor Francesco Capponi per diffamazione a mezzo stampa della cugina di De Megni, signora Aureliana Del Commoda, fissato per le ore 09.00 del mattino; il dottor Francesco Capponi, a causa dei postumi di un grave incidente stradale non poteva presenziare all'udienza dibattimentale, tuttavia, nonostante l'istanza di rinvio della difesa, cui si associava anche il pubblico ministero e la parte civile, il Collegio decideva di procedere ugualmente, anche in assenza dell'imputato, come e' consentito dal codice; occorre necessariamente precisare che comunque non poteva essere emessa sentenza, poiche' il giudice a latere dottor Nicola Rotunno, componente del Collegio, era stato, sin dal 18 settembre 1993, ricusato dal dottor Francesco Capponi per "interesse nel procedimento", essendo "indagato" del reato di partecipazione ad "associazione segreta" come il cugino della parte civile, avvocato Augusto De Megni e la Corte di Appello non aveva ancora deciso alcunche' su tale istanza; il processo, incardinato con rito direttissimo nel 1989, piu' volte sospeso e rinviato, e che non poteva, comunque, concludersi in quell'udienza, veniva chiamato soltanto alle 4 del pomeriggio; dei sei testimoni ritualmente citati dalla difesa (tre di Roma, un Avvocato, la moglie e una vedova, una suora di Civitavecchia, direttrice di un istituto scolastico, e gli altri di Perugia, un Avvocato e una signora dell'ordine degli architetti) si presentava solamente quest'ultima che attendeva pazientemente dalle 08.30 alle 14.00, dovendosi poi allontanare per improrogabili impegni, dopo aver avvertito il cancelliere, mentre la suora inviava telegramma di giustificazione; il Collegio riteneva di procedere ad ordinare l'accompagnamento coattivo di tutti i testi per la successiva udienza del 17 novembre 1993, condannando gli stessi, tout-court, al pagamento della somma di lire 500.000 senza tenere conto di eventuali legittimi impedimenti, della particolare posizione sociale della suora, del fatto che alcuni testi si erano gia' spostati da Roma a Perugia piu' volte senza poi essere sentiti e nella certezza che l'assenza degli stessi non produceva alcuna conseguenza processuale, poiche' l'udienza doveva comunque essere differita in attesa delle determinazioni della Corte di Appello; la sanzione appare all'interrogante eccessiva, sproporzionata, e ingiusta verso alcuni, quasi che si volesse creare delle difficolta' tra l'imputato e i testimoni da lui citati a propria difesa -: se i fatti cosi' come indicati rispondano a verita'; se ritenga conforme a giustizia l'irrogazione di sanzioni cosi' pesanti nel caso in specie; se ritenga conforme a giustizia l'accompagnamento di una suora, direttrice di una scuola di bambini da parte dei Carabinieri, posto che aveva giustificato la propria assenza; se non ritenga poco sereno il comportamento di tale Collegio in relazione alle decisioni assunte, e alla presenza di un componente indagato per associazione segreta; se il ministro non ritenga di assumere opportune iniziative non esclusa la promozione dell'azione disciplinare davanti al CSM, nell'ambito delle proprie prerogative, al fine di evitare altri fatti cosi' singolari nei processi in cui sono parti i fratelli Capponi. (4-18639)
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