INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18151 presentata da BARRAL MARIO LUCIO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19980612

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_18151_13 an entity of type: aic

Ai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che: il sistema della tesoreria unica, istituita ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e da ultimo disciplinata dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, riduce l'operativita' e l'efficienza degli enti locali e crea notevoli problemi nella gestione finanziaria degli enti stessi; per accelerare il processo di risanamento dei conti pubblici, in occasione delle manovre finanziarie per il 1997 ed il 1998, sono state introdotte nuove misure in materia di controllo di cassa, al fine di impedire che gli interventi correttivi programmati potessero essere modificati da movimenti di tesoreria; tali misure sono costituite da: limiti all'impegnabilita' degli stanziamenti di competenza del bilancio dello Stato; tagli alle autorizzazioni di cassa; limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria; limiti ai tiraggi da parte dei soggetti intestatari dei conti; particolare rilievo assume il limite ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria, imposto dal comma 214, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cosiddetto provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1997. Infatti, i pagamenti del bilancio dello Stato vengono accreditati sul conto aperto presso la Tesoreria solo ad avvenuto accertamento che le disponibilita' sul conto medesimo si siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1^ gennaio dell'anno in corso. Inoltre, l'anticipazione dei trasferimenti statali non avviene anche in presenza di un fondo di cassa costituito prevalentemente da entrate a specifica destinazione; tale disposizione e' stata sostanzialmente confermata dal provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998 ed anche le disposizioni sui limiti di impegno sono state prorogate per il triennio 1998-2000 dall'articolo 47, comma 3, della legge n. 449 del 1997: la soglia limite viene elevata dal 90 al 95 per cento e riferita all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente; la posizione degli enti locali e' ulteriormente aggravata da quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 77 del 1995, che prevede che gli enti locali possono utilizzare, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile. Il ministero dell'interno, con circolare n. 18/97, ha precisato che l'ente, qualora non abbia ancora raggiunto il limite di legge necessario per accedere ai trasferimenti erariali, ha facolta' di eccedere tale limite, nonostante l'utilizzo di entrate vincolate fino al limite dell'anticipazione di tesoreria, purche' venga contenuto in misura superiore ai trasferimenti erariali senza vincolo di destinazione che di volta in volta si renderanno disponibili presso la tesoreria; l'assoggettamento al sistema della tesoreria unica ed ai limiti suindicati comporta per gli enti locali notevoli problemi nella gestione delle risorse finanziarie. In particolare, il comune di Valgrana pur avendo disponibilita' presso la tesoreria provinciale di Cuneo, derivanti dal versamento di lire 1.540.000.000 disposto dall'Istituto per il credito sportivo in data 18 febbraio 1998, non puo' procedere a qualsiasi tipo di pagamento per l'impossibilita' di attingere ai trasferimenti statali avendo un fondo di cassa costituito esclusivamente da fondi vincolati non utilizzabili in quanto e' stato raggiunto il limite dell'anticipazione di tesoreria ed il limite dei trasferimenti erariali senza vincolo di destinazione disponibile presso la tesoreria stessa; il problema evidenziato e' di notevole importanza poiche' impedisce al comune di effettuare il pagamento di spese obbligatorie anche a scadenze fisse quali stipendi, ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, bollette telefoniche ed elettriche penalizzando cosi' l'attivita' del comune -: in quale modo possa essere superato, alla luce della normativa vigente, l'ostacolo della presenza di un fondo di cassa totalmente vincolato non utilizzabile che impedisce l'accesso ai trasferimenti erariali; se non si ritenga che il sistema della tesoreria unica ed i limiti, in materia di controllo di cassa, non vengano a penalizzare gli enti locali e dunque se non si intenda ovviare a tali operazioni contabili che non consentono di gestire autonomamente le risorse finanziarie di cui essi dispongono; se dunque non appaia opportuno, almeno con riferimento alla problematica relativa al comune di Valgrana, derogare ai limiti che inevitabilmente impediscono all'ente locale qualsiasi forma di pagamento. (4-18151)
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