INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18028 presentata da PICCHI GUGLIELMO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20121010

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-18028 presentata da GUGLIELMO PICCHI mercoledi' 10 ottobre 2012, seduta n.700 PICCHI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che: nella legislazione italiana e' rintracciabile una definizione sommaria di know-how nell'articolo 98 del decreto legislativo n.30 del 2005; il know-how aziendale rappresenta una delle principali risorse che conferiscono valore ad una azienda e sulle quali si fondano le sue performance ed il suo eventuale vantaggio competitivo; l'esportazione di know-how si configura come il trasferimento di una tecnologia strategica da un soggetto nazionale ad un soggetto estero a prescindere dalle specifiche modalita' di trasferimento, per esempio tramite e-mail, fax o corriere espresso; l'Unione europea, le Nazioni unite ed i principali Paesi nel mondo impongono restrizioni e modalita' di controllo per il trasferimento di know-how verso determinati Paesi (Iran, Iraq e altro) e/o per specifici beni tecnologici (ad esempio per le armi convenzionali o quelle di distruzione di massa, la tecnologia nucleare, i beni a duplice uso, e altro); alcuni Paesi impongono altresi' forme di controllo e restrizione nei confronti dell'esportazione del know-how di interesse nazionale, inteso nell'ampia accezione di natura politica ed economica, per difendere l'industria ed il progresso tecnico nazionale, ad esempio gli USA («Export Administration Regulations» - EAR) ed il Canada (Export Permit Regulations - EPR); altri Paesi si stanno altresi' attrezzando al riguardo, ad esempio Cina ed India; all'interno dell'Unione europea sono in vigore differenti regimi normativi: la legislazione francese sembra risultare la piu' stringente, poiche' prevede norme protezionistiche nei confronti del know-how, di interesse nazionale sia in ambito civile che penale (articoli 612.9, 614.2, 614.18 del «Code de la Proprie'te' Intellectuelle» e 410.1, 411.1-6, 121.2 del «Code Pe'nal»); il know-how e' normato in Italia dal suddetto decreto legislativo 30/2005 (articoli 98, 99), dal Codice civile (Articolo 2105) e dal Codice Penale (Articoli 623, 622), d'altra parte nessuna norma e' prevista per la tutela dell'esportazione del know-how di particolare interesse per la Nazione; le diversita' dei controlli all'export di know-how sono pertanto fortemente marcate tra Paese e Paese anche all'interno della stessa Unione Europea e l'impatto estremamente negativo che esse possono assumere in caso di violazione rendono indispensabile per tutti i soggetti coinvolti in attivita' esportativa una puntuale conoscenza dei relativi aspetti normativi ed una completa valutazione dei rischi associati con tali tipi di trasferimenti -: quale sia la politica e la strategia del Governo per tutelare l'esportazione del know-how d'interesse fondamentale per lo sviluppo tecnologico e l'economia nazionale nel pieno rispetto delle intese internazionali sottoscritte; come il Ministro interrogato intenda integrare e sviluppare la normativa attuale in modo da garantire un'efficace tutela dell'esportazione di know-how di interesse nazionale; quali ulteriori iniziative in sede di Unione europea, il Ministro interrogato intenda intraprendere per armonizzare le legislazioni nazionali al fine di garantire una equa protezione del know-how tra i vari Paesi all'interno della comunita'. (4-18028)
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