INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17871 presentata da MOLGORA DANIELE (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19980529
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_17871_13 an entity of type: aic
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: e' nota la difficolta' di orientarsi sul campo di applicazione dell'articolata normativa Iva relativa agli operatori commerciali che effettuano lavorazioni su rottami forniti direttamente dai committenti sulla base di idonei contratti d'appalto. In particolare, si fa riferimento a quelle lavorazioni relative alla trasformazione mediante fusione di rottami di ottone e di bronzo in pani di ottone (voce doganale 7403.2100) e in pani di bronzo (voce doganale 7403.2200). Nonche' di rottami di bronzo in barre grezze di bronzo gettate in colata continua (voce doganale 7403.2200), poi raffreddate ed eventualmente tagliate in spezzoni in base alla lunghezza richiesta dal cliente; il decreto del Presidente della Repubblica n. 687/1974 ha modificato il terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 stabilendo che l'aliquota applicabile per i contratti di servizi aventi ad oggetto la produzione di beni e' comunque quella prevista dalla legge per la cessione degli stessi beni, a prescindere dalla circostanza che il prestatore di servizi fornisca o meno la materia occorrente alla produzione del bene; con circolare ministeriale 6 dicembre 1975 n. 43/503912, della direzione generale tasse e imposte indirette affari, divisione XII, veniva precisato: a) che scopo della modifica introdotta dalla succitata disposizione "...e' quello di realizzare una piu' completa perequazione tributaria, ..., indipendentemente dal fatto che la produzione si realizzi a ciclo integrato o meno"; b) che "...per produzione deve intendersi non solo la trasformazione della materia prima in prodotto finito o in semilavorato, ma anche tutte le altre operazioni, anche di perfezionamento, compiute, qualunque sia la veste del committente, nelle varie fasi attraverso le quali essa si realizza"; c) che "rientrano nel concetto di produzione previsto dall'articolo in esame tutte le lavorazioni dei beni, compreso il montaggio, l'assiemaggio..., le trasformazioni e le modificazioni, con esclusione soltanto delle operazioni di riparazione..."; con circolare ministeriale 7 agosto 1990 n. 63/490676, della direzione generale tasse e imposte indirette affari, divisione XII, e' stato ribadito che la "finalita' primaria" dell'articolo 16, terzo comma decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 "...e' quella di assicurare il medesimo onere fiscale per l'acquisizione di beni, sia che a tal fine si pongano in essere tipici contratti di compravendita, sia che si pongano in essere specifici contratti d'opera, di appalto e simili aventi per oggetto la produzione dei beni stessi" e, conseguentemente "...nei casi di prestazione di opera o di appalto che comportano la consegna di semilavorati si applichera' l'aliquota prevista per questi ultimi beni mentre si rendera' applicabile l'aliquota del prodotto finito, merceologicamente individuato, quando l'oggetto della prestazione prevede la consegna di tale bene ...In buona sostanza ...si precisa che l'aliquota applicabile alle prestazioni che comunque comportano la produzione di beni, anche a ciclo non integrato, e' quella relativa alla cessione del bene, anche semilavorato, consegnato al committente sulla base del relativo contratto d'opera."; con ris. ministeriale 10 novembre 1990, n. 430894, della direzione generale tasse e imposte indirette affari, divisione XII, in risposta di un quesito dell'associazione produttori scarpe in merito alle prestazioni di servizi dirette alla produzione di scarpe e' stato ribadito che "...nei casi di prestazione d'opera o di appalto che comportano la consegna di semilavorati si rende applicabile l'aliquota Iva relativa alle cessioni di questi ultimi beni ..."; la relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 669/1996 ha giustificato l'estensione della "disciplina della sospensione di imposta", prevista dall'ottavo comma dell'articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 alle operazioni concernenti le forme grezze di materiali non ferrosi come segue: a) al fine di evitare "...frodi nei confronti dell'Erario attuate con addebito di Iva relative alle forniture, senza versamento all'Erario della stessa imposta", "... non disgiunte da turbative concorrenziali sul mercato"; b) nella consapevolezza che non vi sarebbe danno per l'Erario "trattandosi di beni non idonei di per se' a consumi finali, in quanto costituiscono pur sempre materie prime di successivi processi di produzione ..." "e perche' vi sarebbe il naturale effetto di recupero dell'imposta" "... nelle successive fasi di applicazione del tributo sui prodotti dalla lavorazione o trasformazione delle suddette materie prime"; tale finalita' non potrebbe, tuttavia, essere completamente realizzata: a) perche' le lavorazioni effettuate sul rottame (la cui cessione avviene in sospensione di imposta) per ottenere pani o barre gettate (beni anch'essi cedibili in sospensione di imposta) fossero da assoggettare a Iva con aliquota normale, potrebbe venir meno l'interconnessione con i beni a monte e a valle dell'operazione; b) perche' non verrebbe comunque eliminata la turbativa di mercato ed il rischio di detrazioni di Iva a cui non si accompagnino versamenti, per la cui eliminazione la norma e' stata introdotta; c) perche' si altererebbe il principio di concorrenza spingendo, per effetto del credito di imposta che si genererebbe in capo a coloro che usufruiscono dei servizi di lavorazione, a fare acquistare dai conti terzisti i rottami per poi cedere i pani o le barre gettate; in caso di applicazione dell'Iva con aliquota normale alle lavorazioni dei rottami non verrebbero realizzate le finalita' proprie dell'articolo 16, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come specificato chiaramente nella circolare 7 agosto 1990 n. 63/490676, sopra richiamata -: se ritenga che sia corretto e giustificato applicare alle lavorazioni sopra indicate la disposizione di cui all'articolo 16, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e quindi emettere fatture in sospensione di imposta ex articolo 74, ottavo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. (4-17871)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17871 presentata da MOLGORA DANIELE (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19980529
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17871 presentata da MOLGORA DANIELE (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19980529
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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2014-05-15T11:41:16Z
4/17871
MOLGORA DANIELE (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA)