INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17687 presentata da PATRIA RENZO (FORZA ITALIA) in data 08/11/2005
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Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-17687 presentata da RENZO PATRIA martedì 8 novembre 2005 nella seduta n. 701 PATRIA e STRADELLA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: i minori G.V e V.V sono stati portati dalla madre Galina Korotkova nel territorio della Federazione Russa, utilizzando la frode in quanto la predetta ha ingannato il Consolato russo a Genova adducendo falsamente la morte del proprio padre ed ottenendo i visti turistici per i minori senza il necessario consenso scritto del padre degli stessi; la permanenza in territorio russo dei minori è illegale in quanto i loro visti di soggiorno in Russia sono scaduti il 17 luglio 2005 e il Questore di Alessandria ha decretato il ritiro dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio dei bambini; il 13 settembre 2005 il tribunale per i minori di Torino ha con provvedimento immediatamente esecutivo sospeso la potestà genitoriale spettante alla madre, Galina Korotkova sui suoi figli i quali sono stati affidati al padre quale unico genitore attualmente esercente la potestà genitoriale sui figli stessi ed ordinando il loro immediato rimpatrio a cura del Consolato d'Italia a Mosca e con la collaborazione dovuta dalle autorità russe in base alle vigenti Convenzioni internazionali; il Consolato d'Italia ha richiesto la collaborazione delle autorità russe per far rimpatriare i bambini sulla base dell'articolo 46 ultimo comma della Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa; finora le autorità russe non hanno dato alcuna risposta ufficiale alle ben 7 note verbali trasmesse dall'Ambasciata d'Italia a Mosca adducendo in modo informale varie obiezioni di natura giuridica del tutto infondate; le autorità russe pretenderebbero in sostanza che la decisione del padre sia confermata da un tribunale russo, il che è del tutto sbagliato in quanto i tribunali russi non hanno a riguardo alcuna competenza; il rimpatrio dei bambini è imposto anche dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ed in particolare dall'articolo 11, comma 1 che prevede, testualmente: «gli Stati adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e il non ritorno illecito di fanciulli all'estero» come è avvenuto in questo caso; l'articolo 8 della stessa Convenzione prevede inoltre che «gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo ivi compresa la sua nazionalità» -: se non ritenga assolutamente indispensabile ed urgente intervenire per il caso illustrato in premessa, presso le autorità russe perché sia puntualmente attuato l'articolo 46 della Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa e l'articolo 11 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo provvedendo al rimpatrio immediato dei piccoli G.V. e V.V. che hanno subìto già un grave trauma psichico a causa di questo espatrio illegale e dell'allontanamento dal loro padre.(4-17687)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17687 presentata da PATRIA RENZO (FORZA ITALIA) in data 08/11/2005
Camera dei Deputati
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20051227
20051108
20051108-20051227
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17687 presentata da PATRIA RENZO (FORZA ITALIA) in data 08/11/2005
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
STRADELLA FRANCESCO (FORZA ITALIA)
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4/17687
PATRIA RENZO (FORZA ITALIA)