INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17533 presentata da PERINA FLAVIA (FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO) in data 20120911
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-17533 presentata da FLAVIA PERINA martedi' 11 settembre 2012, seduta n.683 PERINA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: il trinomio «sordita'-integrazione-istruzione» rappresenta un elemento fondamentale nell'educazione delle persone sorde; l'integrazione e l'inclusione degli studenti sordi nella scuola, e di conseguenza nella societa', non possono essere prese in considerazione e disciplinate prescindendo dalla specificita' del deficit uditivo e dalla garanzia di un'educazione scolastica adeguata; lo studente sordo, al pari di tutti gli altri, e' titolare del diritto fondamentale, tutelato dalla Costituzione della Repubblica italiana, di ricevere un'istruzione a parita' di condizioni, rispetto ai suoi compagni, ricevendo i necessari ausili e servizi volti a favorire il suo apprendimento, la sua integrazione e la sua inclusione; la Carta Costituzionale, che e' la legge fondamentale dello Stato che regola i rapporti tra i cittadini, e' il testo base da cui si ricavano alcune importanti disposizioni in materia: in particolare gli articoli 3, 34, e 38, che sanciscono il diritto di accesso di tutti i cittadini, senza esclusione alcuna, all'istruzione, e che prevedono che tale accesso deve essere assicurato anche agli studenti con disabilita' in modo da garantire l'effettiva uguaglianza fra tutti i cittadini, contengono i principi ispiratori di alcune leggi ordinarie che disciplinano parzialmente l'istruzione degli studenti disabili, tra cui anche i sordi, come il decreto-legge n. 5 del 1971 e la legge n. 517 del 1977; il decreto-legge n. 5 del 1971, all'articolo 28, comma 2, disponeva che «L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravita' da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali»; al comma 3, specificava, poi, che la frequenza degli studenti disabili dovesse essere facilitata nelle scuole medie superiori ed universitarie (tale comma fu dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1987, n. 215, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevedeva che «Sara' facilitata», anziche' disporre che «È assicurata» la frequenza alle scuole medie superiori); entrambi i commi sono stati successivamente abrogati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; la legge n. 517 del 1977 ha introdotto per la prima volta il termine «integrazione», con riferimento all'universo degli alunni in condizione di handicap; in particolare gli articoli 2 e 7 affermano che, fermo restando il diritto allo studio, la programmazione educativa puo' comprendere attivita' scolastiche di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap attraverso le prestazioni di insegnanti specializzati; l'articolo 10 specifica che agli studenti sordi viene esteso l'obbligo scolastico, assicurando loro la necessaria «interazione» specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti; la legge-quadro n. 104 del 1992 che concorre a tutelare il diritto all'istruzione e ad un'effettiva integrazione degli studenti in situazione di handicap, sia nelle scuole di ogni ordine e grado che nelle universita', riaffermando la garanzia di attivita' di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati, prevede disposizioni di particolare interesse anche per gli studenti sordi; all'articolo 13, infatti, dispone che l'integrazione scolastica della persona handicappata si realizza, altresi', mediante l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle universita', e, nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso la previsione di un servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, che e' posto a carico agli enti locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977; in tale modo viene definita la figura dell'«assistente alla comunicazione», in riferimento alla quale e' importante precisare che la legge n. 104 del 1992, in linea con la sua natura di legge-quadro, senza chiarirne il ruolo giuridico e professionale, ne specifica solo i principi fondamentali, demandando la regolamentazione delle modalita' e degli strumenti operativi alle regioni; con l'articolo 13, comma 3, si pone a carico degli enti locali l'obbligo di erogare il servizio, senza tuttavia identificare, in modo circostanziato, l'ente effettivamente preposto a tale adempimento, che si ricava solo attraverso il combinato disposto di una serie di norme e di leggi nazionali e regionali; rispetto all'individuazione concreta dell'ente locale, cui e' demandata l'erogazione del servizio, occorre tenere debitamente conto del nuovo disposto dell'articolo 118 della Costituzione e di nuove norme intervenute nell'ordinamento giuridico; oltre al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e alla legge n. 104 del 1992 che prevedono che l'assistenza ai minorati psico-fisici e le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalita' previste dalla legge regionale, si segnala il decreto legislativo n. 112 del 1998 ai sensi del quale la gestione del servizio e' attribuita alle province in relazione all'istruzione secondaria, e ai comuni in merito agli altri gradi inferiori di scuola; in merito ai disabili sensoriali, il legislatore nazionale e' intervenuto con il decreto-legge n. 9 del 1993 che, all'articolo 5, attribuisce alle province le competenze in materia di assistenza ai minori disabili sensoriali e quello regionale, con la legge della regione Lazio n. 14 del 1999 che, all'articolo 150, conferma le funzioni e i compiti amministrativi delle province concernenti l'assistenza agli alunni sordomuti; il TAR della regione Sardegna, con la sentenza n. 34 del 2012, ha stabilito che «l'assistente alla comunicazione, al pari delle ore di sostegno, costituisce diritto fondamentale che va comunque assicurato all'alunno disabile», confermando, dunque, quanto gia' previsto dalla legge n. 104 del 1992 all'articolo 13, comma 3, ed ulteriormente sottolineando quanto essa sia istitutiva di un diritto tutelato da norme costituzionali identificabili negli articoli 2, 3, 34, e 38, comma 3, della Costituzione; la mancata predisposizione del servizio e perfino la sua erogazione per un numero di tre ore (come nel caso trattato dal TAR della Sardegna) comporta il riconoscimento da parte della famiglia dell'alunno disabile o dello stesso, se maggiorenne, del diritto di risarcimento del «danno esistenziale», ex articolo 2059 del codice civile, e l'assegnazione dell'assistente alla comunicazione per il resto delle ore spettanti; alla luce della recente giurisprudenza, dunque, il diritto allo studio degli studenti sordi - diritto tutelato costituzionalmente - comporta, altresi', il diritto alla presenza di un servizio di assistenza alla comunicazione; tale servizio, nella regione Lazio, e' stato attivato nelle province di Frosinone, Latina, Rieti, e Roma, ad esclusione di Viterbo, creando, cosi', una sostanziale condizione di disagio e di mancata integrazione, che costringe molte famiglie a ricorre a sistemi di istruzione alternativi a quelli pubblici; la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 30 marzo 2007, ratificata in Italia con legge n. 18 del 2009, contiene importanti disposizioni rivolte alla tutela delle persone sorde, tra le quali, in particolare, l'articolo 21 riferito alla liberta' di espressione, opinione e accesso all'informazione e al riconoscimento e promozione della lingua dei segni, e l'articolo 24, ai sensi del quali gli Stati-parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilita', offrendo loro la possibilita' di acquisire competenze per una piena ed effettiva inclusione, e garantiscono alle persone cieche, sorde o sordo cieche il diritto di ricevere un'istruzione attraverso i linguaggi, le modalita' e i mezzi di comunicazione piu' adeguati -: quali iniziative di competenza ritenga opportuno assumere al fine di garantire, in generale, una piena ed effettiva attuazione dei principi contenuti nelle disposizioni di cui in premessa in tema di istruzione, integrazione ed inclusione degli alunni portatori di handicap e delle loro famiglie ed, in particolare, di riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS); quali urgenti iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di garantire, anche a fronte delle recenti decisioni giurisprudenziali, quali la sentenza del TAR della Sardegna n. 34 del 2012, che il servizio di «assistenza alla comunicazione» venga erogato regolarmente ed in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, evitando situazioni di effettiva «disparita' sociale», come avviene per la provincia di Viterbo, con inevitabili svantaggi, anche economici, per le famiglie degli alunni portatori di handicap; se non ritenga necessario assumere iniziative al fine di definire il ruolo giuridico e professionale dell'assistente alla comunicazione, in modo da offrire agli alunni sordi una figura professionale di riferimento certa e chiara che svolge un'attivita' altamente formativa e di sostegno, al pari degli altri insegnanti. (4-17533)
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20120911-
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17533 presentata da PERINA FLAVIA (FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO) in data 20120911
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PERINA FLAVIA (FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO)