INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16723 presentata da TANZARELLA SERGIO (PROG.FEDER.) in data 19951207
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Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: il dottor Tola Artan, nato a Peshkopi Dibra (Albania), in Italia dal 1992 grazie ad una chiamata nominativa come collaboratore domestico con contratto biennale corrispondente ad un permesso di soggiorno biennale concesso per lavoro subordinato, e il dottor Victor Chaiter, nato a Riga (Lettonia), in Italia dal 1991 grazie ad una chiamata nominativa come lavoratore dipendente con un permesso di soggiorno valido fino al 1997, entrambi in possesso del diploma di laurea in medicina conseguito nel loro paese d'origine e del diploma di laurea in medicina e chirurgia regolarmente conseguito in Italia, avendo superato l'esame di Stato, sono abilitati all'esercizio della professione; il dottor Artan e il dottor Chaiter si sono rivolti all'Ordine dei medici della provincia ove risiedono; la richiesta del dottor Artan, presentata in data 28 dicembre 1994, e' stata respinta dal Consiglio direttivo dell'Ordine provinciale dei medici di Caserta con delibera n. 2/2 e) del 2 marzo 1995 sulla base dell'articolo 9, terzo comma, della legge n. 39/1990, dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233/1946 e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221/1950, in quanto non risulta fornito di un permesso di soggiorno in Italia quale lavoratore autonomo e non risultano accordi di reciprocita' e/o commerciali tra lo Stato italiano e quello albanese; al dottor Chaiter, all'atto di presentazione della domanda d'iscrizione, l'Ordine dei medici di Roma ha richiesto un permesso di soggiorno anteriore al dicembre 1989, mentre l'Ordine dei medici di Frosinone ha richiesto la cittadinanza italiana in aggiunta al permesso di soggiorno per lavoro autonomo; il parere n. 856/1995 del Consiglio di Stato ha condiviso la tesi del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri circa il carattere "transitorio" dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 39/1990 che prevede l'iscrizione negli albi professionali in deroga alle disposizioni che richiedono il requisito della cittadinanza italiana ovvero l'esistenza della condizione di reciprocita', limitando l'ambito di applicazione della norma ai cittadini extracomunitari gia' presenti sul territorio italiano alla data del 31 dicembre 1989, mentre il Ministero di grazia e giustizia considera a "regime" la predetta norma -: se il Ministro intenda prendere provvedimenti per sanare una situazione di palese ingiustizia considerato che la ratio generale della legge n. 39/1990 risiede nella facilitazione di un inserimento il piu' possibile qualificato degli extracomunitari in Italia, che si pianifica con appositi decreti annuali (articolo 2), e il decreto n. 489/1995 non ha previsto nulla al riguardo. (4-16723)
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19951207-19960327
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16723 presentata da TANZARELLA SERGIO (PROG.FEDER.) in data 19951207
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
SAIA ANTONIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI)
CALDEROLI ROBERTO (LEGA NORD)
CORNACCHIONE MILELLA MAGDA (PROG.FEDER.)
GIACCO LUIGI (PROG.FEDER.)
GIANNOTTI VASCO (PROG.FEDER.)
LUMIA GIUSEPPE (PROG.FEDER.)
MASELLI DOMENICO (PROG.FEDER.)
RINALDI ALFONSINA (PROG.FEDER.)
NARDINI MARIA CELESTE (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI)
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2014-05-14T20:33:44Z
4/16723
TANZARELLA SERGIO (PROG.FEDER.)